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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 21611/2026

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gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMILLOSACCHETTO;- ricorrente -contro2026 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE980 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –avverso la sentenza n. 115/2020 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 03/03/2020 R.G.N. 902/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13722/2021Numero di raccolta generale 21611/20261.La Corte d’appello di Torino, pronunciando in riassunzione nDealt a pubblicazione 24/06/2026giudizio di rinvio da questa Corte che con sentenza n.23099/2016 aveva cassato la sentenza di confermadell’accoglimento reso in primo grado della domanda propostada [OSCURATO:SOCIETA]. volta a conseguire il riconoscimento del dirittoalla restituzione della somma asseritamente versata in eccessoa titolo di premi assicurativi per il triennio 1995-1997 rispettoal 10% effettivamente dovuto ai sensi dell’art. 4 comma 90 L.n.350/2003, in qualità di impresa danneggiata dalla alluvionepiemontese del novembre 1994, ha accolto l’originario appellodi INAIL con rigetto della domanda originariamente spiegatadalla società e condanna dell’appellata alla restituzione dellasomma di Euro 143.460,46 ricevuta dall’ente in esecuzione dellasentenza di primo grado.contributi previdenziali e assicurativi, la Corte di cassazioneaveva richiamato il principio di definizione automatica, nel sensoche chi non aveva ancora pagato poteva versare il 10% deldovuto e chi aveva già pagato poteva richiedere il rimborso del90%, e tanto al fine di evitare l’irragionevolezza di disposizioniche sopprimano o riducano la prestazione dovuta perobbligazioni pubbliche già perfezionatesi prevedendo lairripetibilità di somme già versate in esecuzione di un rapportoobbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. 11247/2010); la Corte in sede rescindente dava atto dello jussuperveniens rappresentato dalla Decisione della CommissioneEuropea n.195/2015, vincolante per il giudice nazionale,secondo la quale i benefici in questione costituiscono aiuti diStato incompatibili con il mercato interno, per cui l’Italia dovevaNumero registro generale 13722/2021annullare i pagamenti in essere, e per quelli già versati primaN umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026della decisione il regime andava considerato compatibile con Dialt a pubblicazione 24/06/2026mercato interno ai sensi dell’art. 107 par.2 lett. b) TFUE, acondizione che potesse essere stabilito un nesso chiaro e direttotra i danni e la calamità, evitando casi di sovracompensazioni,deducendo compensazioni relative ai danni ottenute da qualsiasifonte, in tal modo escludendo cumulo di aiuti.

In sostanza, ildiritto all’agevolazione può essere riconosciuto nei limiti delRegolamento UE 1407/2013 sul de minimis applicabile (punto115 Decisione), oppure se l’impresa può beneficiare delladeroga dell’art. 107 par. 2 lett.b (punto 132 della Decisione),demandando al giudice di merito la verifica dei requisiti, la cuiprova è a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio,in ordine all’accertamento di fatto sul danno diretto subitodall’impresa per effetto dell’alluvione, detraendo dall’importocosì determinato quanto sia stato già compensato da altre fonti(assicurazioni o altre forme di aiuto); ed a tal fine la Corte avevaconsentito in sede di rinvio l’esibizione di documenti prima nonottenibili per accertare fatti che in base alla precedentedisciplina non erano indispensabili.La Corte d’appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti perricondurre l’agevolazione nel regime de minimis avendo lasocietà ricevuto somme superiori alla soglia massima di 200.00euro (dall’INPS la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ricevuto oltre 2milioni di euroin esecuzione di sentenze per rimborso contributi, oltre 500miladal [OSCURATO:PERSONA] per contributi assistenziali,120mila euro circa da INAIL a titolo di rimborso premi, ed euro259mila da Mediocredito).Per il recupero della agevolazione INAIL, occorre che siadimostrato il danno, risultante dalla perizia di stima delNumero registro generale 13722/202113/4/1996, pari a oltre 4milioni di euro, attualizzati ad €N umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/20266.642.659,136; il CTU aveva determinato tutti gli aiuti ricevutDia,t a pubblicazione 24/06/2026pari a € 5.845.519,61, considerando sia le somme ricevute daINPS in esecuzione di sentenza pari a € 2.824.281,21, che lesomme erogate da [OSCURATO:PERSONA] (aiuti da quest’ultimoricevuti a titolo di contribuiti a fondo perduto, minori interessisu mutuo), pari complessivamente ad € 2.982.736,89.

Secondola Corte di merito, le somme ricevute da INPS non andavanorivalutate né devalutate poiché ricevute dalla società inesecuzione di sentenza e già riferite al triennio 1995-1997 percui, nel confronto tra valori omogenei, la differenza tra dannosubito e aiuti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] doveva esseredevalutata al triennio a cui si riferiscono i contributi INPS, daportare in compensazione, ed i premi INAIL, da portare incompensazione soltanto in caso di danno non ancoracompensato dagli aiuti già percepiti.

In definitiva, all’esito deicalcoli compiuti dal CTU e riportati in sentenza, la Corted’appello riscontrava che gli aiuti ricevuti dalla Mino SpAavevano superato il limite entro il quale le agevolazioni eranolegittime poiché compatibili con il mercato interno, ed inmancanza di un danno residuo, anzi in presenza disovracompensazione, l’agevolazione non rientrava nel regime diesenzione ex art. 107 co. 2 lett. b) TFUE; l’INAIL aveva quindicorrisposto alla società una somma non dovuta, da restituirecon interessi dalla data dei pagamenti.2.

Ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA] affidandosi a tremotivi, a cui INAIL resiste con controricorso.

Entrambe le partihanno depositato memorie.3.

La causa è stata trattata e decisa all’udienza del 25 febbraio2026.Numero registro generale 13722/2021RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026Data pubblicazione 24/06/20261.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliart. 24 Cost e 111 Cost. per avere la Corte d’appello adottatouna soluzione difforme rispetto al quesito conferito al CTU.

Inparticolare, la Corte d’appello aveva dato incarico, tra l’altro, di4.913.209,42 sia l’ammontare complessivo degli aiuti ricevutialla data di presentazione della domanda amministrativa, al finedella quantificazione in termini omogenei, dell’ammontare deidanni non coperti dagli aiuti ricevuti; ma la Corte d’appello davatenersi conto della diversa tipologia di aiuti e delle diversetempistiche dei pagamenti, e ciò aveva provocato una totalediscrasia rispetto alle conclusioni della CTU in tema disovracompensazione, senza rispetto del principio delcontraddittorio e del diritto di difesa; dopo la quantificazione deldanno, la Corte di merito aveva preso in considerazione soltantoil capitale delle restituzioni INPS e del rimborso INAIL, senzaalcuna devalutazione alla data della domanda amministrativacontrariamente a quanto effettuato per le altre voci.1.1 - Il motivo è infondato.

Nel nostro ordinamento vige ilprincipio “judex peritus peritorum”, che comporta non solo cheil giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnicao scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulented'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche cheacquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, maanche che egli, esaminando direttamente la documentazione sucui si basa la relazione del consulente tecnico, puòdisattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette daNumero registro generale 13722/2021motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse,N umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026tratte da personali cognizioni tecniche (cfr. Cass. ord. nDa.t a pubblicazione 24/06/202630733/2017; di recente, è stato così ribadito in ord.n.10731/2026, n.9304/26, n.31953/2025).

In ambedue i casi,l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguatamotivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (sent.n.11440/97 e n. 17757/14).

È stato altresì affermato che ilgiudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd.percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ovemotivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelliprobatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando leragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusionidel CTU (Cass. ord. 200/2021).1.3 - A questo principio si è attenuto il giudice del rinvio,muovendo dai dati della consulenza e applicando il criterio diomogeneità degli importi da mettere a confronto, fornendo unaricostruzione motivata delle ragioni del dedotto discostamento,in linea, peraltro, proprio con il quesito che volgeva, fra l’altro,alla quantificazione in termini omogenei dell’ammontare deidanni non coperti dagli aiuti ricevuti.

Da un lato, non si ravvisaviolazione del contraddittorio o lesione del diritto di difesa, nonvenendo in rilievo vizi procedurali nelle fasi di conferimento diincarico, partecipazione alle operazioni peritali, consultazionedelle bozze, oppure di facoltà di nomina di consulenti di parte eformulazione di osservazioni all’elaborato, dall’altro nonrisultano violati (nevvero eccepiti) i poteri valutativi del giudicenell’apprezzare i risultati dell’elaborato del consulente tecnico,suo ausiliare.

Sul punto, la Corte d’appello ha applicatocorrettamente tale principio, e la sentenza, sul puntocontestato, va esente da censure di legittimità.Numero registro generale 13722/20212.

Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, inN umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsDaat a pubblicazione 24/06/2026applicazione dell’art. 50 Reg.

UE n.651/2014 richiamato da art.3 Decisione 2016/195 in connessione con art. 107 TFUE, inrelazione ai criteri utilizzati per la quantificazione degli aiuti diStato ricevuti, in particolare sul rimborso del 90% dellecontribuzioni previdenziali e assistenziali INPS.

La società nonavrebbe diritto al rimborso essendosi verificatasovracompensazione, ma la Corte d’appello ha operato uncalcolo non corretto ritenendo di applicare rivalutazione/devalutazione soltanto ad alcuni aiuti ricevuti a seguito dievento calamitoso.

Ancora rileva che il danno è valutato conconteggio al momento della alluvione, per riportare acompensazione la situazione come era prima dell’evento.2.1 - Il motivo è infondato: la ricorrente, attraverso la censuracome articolata, tende ad una rivalutazione degli esiti dellaconsulenza tecnica, e quindi ad ottenere un riesame nel meritodella controversia, inammissibile in sede di legittimità.

Peraltro,la critica svolta in ricorso, sui calcoli, sulle voci rivalutabili, suitempi ed entità degli aiuti ricevuti, non coinvolge direttamente iprofili valutativi posti a fondamento della decisione; il giudice dimerito, come osservato in relazione al primo motivo di ricorso,distaccandosi da alcune considerazioni tecniche del CTU, hafornito una ricostruzione contabile secondo il criterio dellaomogeneità degli importi messi a confronto, illustrandospecificamente le ragioni della irrilevanza di alcune voci e dellaesclusione di rivalutazione e devalutazione di altre; per contro ilricorrente offre una diversa prospettiva meritevole di valutazioninon censurabili in sede di legittimità poiché si risolvono in diversimetodi di calcolo.

A ciò ci aggiunga che nel seguire l’itinerarioofferto dal ricorrente non si affronta il tema della compatibilitàdegli aiuti con il nesso causale diretto e, quindi, della necNeusmseirtoà re gistro generale 13722/2021Numero sezionale 980/2026di evitare forme di sovracompensazione che eccedano ilN urmisetroo dri ora ccolta generale 21611/2026beneficiato rispetto al danno subito; ed ancora, sul tema delDleat a pubblicazione 24/06/2026sovracompensazioni escluse dalle deroghe agli aiuti di Stato, sirammenti quanto già osservato da questa Corte con ord.12858/22 ove, con riferimento ad altre agevolazioni previste perun’altra calamità naturale, è stato affermato che “in tema diaiuti di Stato, le agevolazioni fiscali, previste dall'art. 33, comma28, della L. n. 183 del 2011, concernenti il sisma verificatosi inAbruzzo nel 2009, sono consentite quali aiuti individuali oveconformi al regolamento "de minimis", nei limiti della sogliadella irrilevanza e, in difetto, ove siano comunque compatibilicon il mercato interno ovvero quali aiuti destinati a compensarei danni causati da una calamità naturale, sempre che sussistaun nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresain seguito alla calamità e l'aiuto concesso, presupponendo cheil beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dallacalamità naturale al momento dell'evento e che sia evitata unasovracompensazione con la detrazione dell'importo compensatoda altre fonti, nonché il rispetto dell'ammontare massimo totaledel contributo su un periodo di tre anni dall'erogazione del primoaiuto”.

Trattasi di una tematica che si inserisce sul solcoapplicativo dell’art. 50 del regolamento UE, discendendone larestituzione degli aiuti se eccedenti la compensazione.2.2 - In definitiva, la doglianza della ricorrente non esprime unacensura di legittimità ma sottende una eventuale critica all’iterlogico e motivazionale sull’an e sulla decorrenza dellarivalutazione (censura tuttavia non strutturata in questitermini), che la Corte ha invece esplicitato in ragione dellaNumero registro generale 13722/2021diversa tipologia di aiuti e delle diverse tempistiche diN umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026pagamento.

Data pubblicazione 24/06/20263.

Con il terso motivo, deduce in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 DecisioneCE 2016/195, dell’art. 50 Reg. 651/14 ed art. 107/TFUE, peravere la Corte d’appello contraddittoriamente considerato unvantaggio per l’impresa aver pagato interessi compensativi ocorrispettivi sui finanziamenti da essa ricevuti a fronte di dannisubiti dall’evento alluvionale: tra gli aiuti già ricevuti, la Corted’appello ha incluso quelli derivanti dai minori interessi su mutuidi cui l’impresa ha fruito in forza di norme emanate in epocasuccessiva all’alluvione e proprio per ovviare ai danni da essaprovocati.

Ritiene la ricorrente che un minor interessecorrisponde ad un minor danno, non già ad un vantaggio.

Lasocietà non sarebbe ricorsa al credito (Mediocredito) se nonavesse avuto necessità di ovviare al danno alluvionale.3.1 - Il motivo è infondato.

Come già osservato in un analogoprecedente (Cass. ord. n. 2989/2023), è coerente con leindicazioni di questa Corte e con la decisione della Commissionela scelta dei giudici d'appello di “tener conto anche delleagevolazioni correlate ai finanziamenti concessi alle imprese, inquanto di tali agevolazioni lo Stato si è fatto carico, allo scopodi sovvenire alle esigenze delle imprese e di alleviarne gli oneri.Come traspare dalla decisione della Commissione (punto 137),il recupero degli aiuti illeciti mira a rimuovere il vantaggio di cuil'impresa abbia goduto rispetto a quelle concorrenti.

Lanecessità di defalcare le agevolazioni, nella circoscritta misurain cui hanno creato condizioni di favore rispetto a quelleordinarie, si raccorda proprio al ripristino dell'originarioequilibrio di mercato”.Numero registro generale 13722/20213.2 - Da quest'angolazione, la Corte, richiamando la CTU, haN umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026ponderato, con un'indagine esaustiva, i benefici fiscali Deat a pubblicazione 24/06/2026contributivi, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tassoagevolato (con minori interessi su mutuo) comprovati in base adocumentazione prodotta dalla società e in parte trasmessa daMediocredito Centrale (se ne dà atto in sentenza a pag. 8, 9,11), provvedendo a determinare il vantaggio economico di cuiha beneficiato l'impresa in relazione agli importi via via erogatidal 1995 al 2010, con rivalutazione alla data della domandaamministrativa del 27/7/2007.

Non è contestato che ifinanziamenti siano stati accordati con condizioni di maggiorfavore rispetto alle condizioni usualmente praticate dal mercato,in difetto del sostegno statale.

Tale valutazione, lungi dalgenerare una commistione tra costi e benefici, è ancorata a datieconomici oggettivi che rispecchiano le dinamiche del mercatoe non sono stati neppure adeguatamente confutati dalla partericorrente.

Che il tasso agevolato o il contributo a fondo perdutocostituisca un vantaggio per il richiedente è circostanza insitanella stessa comparazione con la platea di altri beneficiarifinanziati, non danneggiati da calamità naturali; ed il costo degliinteressi, ancorché in minore percentuale, non è uno svantaggioné un minor danno, dovendosi considerare l’interessedell’impresa a ritornare nella produttività e competizione dopoil danno subìto grazie ad un incentivo economico il cui costo,diversamente, non sarebbe in grado di sostenere in presenza diinziali condizioni svantaggiate.3.3 - La fattispecie è stata dunque vagliata dai giudici d'appelloe l'apprezzamento compiuto non incorre nei vizi denunciati conil terzo mezzo.4.

Alla luce delle suesposte considerazioni ed in linea Ncuomenro rie gistro generale 13722/2021Numero sezionale 980/2026richiamati precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ilN ruimceoror dsi ora ccolta generale 21611/2026va complessivamente respinto.

Seguono la condanna alle speseDa,t a pubblicazione 24/06/2026per soccombenza, e le disposizioni sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 5.000,00, oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 25 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMILLOSACCHETTO;- ricorrente -contro2026 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE980 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –avverso la sentenza n. 115/2020 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 03/03/2020 R.G.N. 902/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13722/2021Numero di raccolta generale 21611/20261.La Corte d’appello di Torino, pronunciando in riassunzione nDealt a pubblicazione 24/06/2026giudizio di rinvio da questa Corte che con sentenza n.23099/2016 aveva cassato la sentenza di confermadell’accoglimento reso in primo grado della domanda propostada [OSCURATO:SOCIETA]. volta a conseguire il riconoscimento del dirittoalla restituzione della somma asseritamente versata in eccessoa titolo di premi assicurativi per il triennio 1995-1997 rispettoal 10% effettivamente dovuto ai sensi dell’art. 4 comma 90 L.n.350/2003, in qualità di impresa danneggiata dalla alluvionepiemontese del novembre 1994, ha accolto l’originario appellodi INAIL con rigetto della domanda originariamente spiegatadalla società e condanna dell’appellata alla restituzione dellasomma di Euro 143.460,46 ricevuta dall’ente in esecuzione dellasentenza di primo grado.contributi previdenziali e assicurativi, la Corte di cassazioneaveva richiamato il principio di definizione automatica, nel sensoche chi non aveva ancora pagato poteva versare il 10% deldovuto e chi aveva già pagato poteva richiedere il rimborso del90%, e tanto al fine di evitare l’irragionevolezza di disposizioniche sopprimano o riducano la prestazione dovuta perobbligazioni pubbliche già perfezionatesi prevedendo lairripetibilità di somme già versate in esecuzione di un rapportoobbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. 11247/2010); la Corte in sede rescindente dava atto dello jussuperveniens rappresentato dalla Decisione della CommissioneEuropea n.195/2015, vincolante per il giudice nazionale,secondo la quale i benefici in questione costituiscono aiuti diStato incompatibili con il mercato interno, per cui l’Italia dovevaNumero registro generale 13722/2021annullare i pagamenti in essere, e per quelli già versati primaN umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026della decisione il regime andava considerato compatibile con Dialt a pubblicazione 24/06/2026mercato interno ai sensi dell’art. 107 par.2 lett. b) TFUE, acondizione che potesse essere stabilito un nesso chiaro e direttotra i danni e la calamità, evitando casi di sovracompensazioni,deducendo compensazioni relative ai danni ottenute da qualsiasifonte, in tal modo escludendo cumulo di aiuti. In sostanza, ildiritto all’agevolazione può essere riconosciuto nei limiti delRegolamento UE 1407/2013 sul de minimis applicabile (punto115 Decisione), oppure se l’impresa può beneficiare delladeroga dell’art. 107 par. 2 lett.b (punto 132 della Decisione),demandando al giudice di merito la verifica dei requisiti, la cuiprova è a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio,in ordine all’accertamento di fatto sul danno diretto subitodall’impresa per effetto dell’alluvione, detraendo dall’importocosì determinato quanto sia stato già compensato da altre fonti(assicurazioni o altre forme di aiuto); ed a tal fine la Corte avevaconsentito in sede di rinvio l’esibizione di documenti prima nonottenibili per accertare fatti che in base alla precedentedisciplina non erano indispensabili.La Corte d’appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti perricondurre l’agevolazione nel regime de minimis avendo lasocietà ricevuto somme superiori alla soglia massima di 200.00euro (dall’INPS la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ricevuto oltre 2milioni di euroin esecuzione di sentenze per rimborso contributi, oltre 500miladal [OSCURATO:PERSONA] per contributi assistenziali,120mila euro circa da INAIL a titolo di rimborso premi, ed euro259mila da Mediocredito).Per il recupero della agevolazione INAIL, occorre che siadimostrato il danno, risultante dalla perizia di stima delNumero registro generale 13722/202113/4/1996, pari a oltre 4milioni di euro, attualizzati ad €N umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/20266.642.659,136; il CTU aveva determinato tutti gli aiuti ricevutDia,t a pubblicazione 24/06/2026pari a € 5.845.519,61, considerando sia le somme ricevute daINPS in esecuzione di sentenza pari a € 2.824.281,21, che lesomme erogate da [OSCURATO:PERSONA] (aiuti da quest’ultimoricevuti a titolo di contribuiti a fondo perduto, minori interessisu mutuo), pari complessivamente ad € 2.982.736,89. Secondola Corte di merito, le somme ricevute da INPS non andavanorivalutate né devalutate poiché ricevute dalla società inesecuzione di sentenza e già riferite al triennio 1995-1997 percui, nel confronto tra valori omogenei, la differenza tra dannosubito e aiuti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] doveva esseredevalutata al triennio a cui si riferiscono i contributi INPS, daportare in compensazione, ed i premi INAIL, da portare incompensazione soltanto in caso di danno non ancoracompensato dagli aiuti già percepiti. In definitiva, all’esito deicalcoli compiuti dal CTU e riportati in sentenza, la Corted’appello riscontrava che gli aiuti ricevuti dalla Mino SpAavevano superato il limite entro il quale le agevolazioni eranolegittime poiché compatibili con il mercato interno, ed inmancanza di un danno residuo, anzi in presenza disovracompensazione, l’agevolazione non rientrava nel regime diesenzione ex art. 107 co. 2 lett. b) TFUE; l’INAIL aveva quindicorrisposto alla società una somma non dovuta, da restituirecon interessi dalla data dei pagamenti.2. Ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA] affidandosi a tremotivi, a cui INAIL resiste con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memorie.3. La causa è stata trattata e decisa all’udienza del 25 febbraio2026.Numero registro generale 13722/2021RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026Data pubblicazione 24/06/20261. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliart. 24 Cost e 111 Cost. per avere la Corte d’appello adottatouna soluzione difforme rispetto al quesito conferito al CTU. Inparticolare, la Corte d’appello aveva dato incarico, tra l’altro, di4.913.209,42 sia l’ammontare complessivo degli aiuti ricevutialla data di presentazione della domanda amministrativa, al finedella quantificazione in termini omogenei, dell’ammontare deidanni non coperti dagli aiuti ricevuti; ma la Corte d’appello davatenersi conto della diversa tipologia di aiuti e delle diversetempistiche dei pagamenti, e ciò aveva provocato una totalediscrasia rispetto alle conclusioni della CTU in tema disovracompensazione, senza rispetto del principio delcontraddittorio e del diritto di difesa; dopo la quantificazione deldanno, la Corte di merito aveva preso in considerazione soltantoil capitale delle restituzioni INPS e del rimborso INAIL, senzaalcuna devalutazione alla data della domanda amministrativacontrariamente a quanto effettuato per le altre voci.1.1 - Il motivo è infondato. Nel nostro ordinamento vige ilprincipio “judex peritus peritorum”, che comporta non solo cheil giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnicao scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulented'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche cheacquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, maanche che egli, esaminando direttamente la documentazione sucui si basa la relazione del consulente tecnico, puòdisattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette daNumero registro generale 13722/2021motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse,N umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026tratte da personali cognizioni tecniche (cfr. Cass. ord. nDa.t a pubblicazione 24/06/202630733/2017; di recente, è stato così ribadito in ord.n.10731/2026, n.9304/26, n.31953/2025). In ambedue i casi,l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguatamotivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (sent.n.11440/97 e n. 17757/14). È stato altresì affermato che ilgiudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd.percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ovemotivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelliprobatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando leragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusionidel CTU (Cass. ord. 200/2021).1.3 - A questo principio si è attenuto il giudice del rinvio,muovendo dai dati della consulenza e applicando il criterio diomogeneità degli importi da mettere a confronto, fornendo unaricostruzione motivata delle ragioni del dedotto discostamento,in linea, peraltro, proprio con il quesito che volgeva, fra l’altro,alla quantificazione in termini omogenei dell’ammontare deidanni non coperti dagli aiuti ricevuti. Da un lato, non si ravvisaviolazione del contraddittorio o lesione del diritto di difesa, nonvenendo in rilievo vizi procedurali nelle fasi di conferimento diincarico, partecipazione alle operazioni peritali, consultazionedelle bozze, oppure di facoltà di nomina di consulenti di parte eformulazione di osservazioni all’elaborato, dall’altro nonrisultano violati (nevvero eccepiti) i poteri valutativi del giudicenell’apprezzare i risultati dell’elaborato del consulente tecnico,suo ausiliare. Sul punto, la Corte d’appello ha applicatocorrettamente tale principio, e la sentenza, sul puntocontestato, va esente da censure di legittimità.Numero registro generale 13722/20212. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, inN umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsDaat a pubblicazione 24/06/2026applicazione dell’art. 50 Reg. UE n.651/2014 richiamato da art.3 Decisione 2016/195 in connessione con art. 107 TFUE, inrelazione ai criteri utilizzati per la quantificazione degli aiuti diStato ricevuti, in particolare sul rimborso del 90% dellecontribuzioni previdenziali e assistenziali INPS. La società nonavrebbe diritto al rimborso essendosi verificatasovracompensazione, ma la Corte d’appello ha operato uncalcolo non corretto ritenendo di applicare rivalutazione/devalutazione soltanto ad alcuni aiuti ricevuti a seguito dievento calamitoso. Ancora rileva che il danno è valutato conconteggio al momento della alluvione, per riportare acompensazione la situazione come era prima dell’evento.2.1 - Il motivo è infondato: la ricorrente, attraverso la censuracome articolata, tende ad una rivalutazione degli esiti dellaconsulenza tecnica, e quindi ad ottenere un riesame nel meritodella controversia, inammissibile in sede di legittimità. Peraltro,la critica svolta in ricorso, sui calcoli, sulle voci rivalutabili, suitempi ed entità degli aiuti ricevuti, non coinvolge direttamente iprofili valutativi posti a fondamento della decisione; il giudice dimerito, come osservato in relazione al primo motivo di ricorso,distaccandosi da alcune considerazioni tecniche del CTU, hafornito una ricostruzione contabile secondo il criterio dellaomogeneità degli importi messi a confronto, illustrandospecificamente le ragioni della irrilevanza di alcune voci e dellaesclusione di rivalutazione e devalutazione di altre; per contro ilricorrente offre una diversa prospettiva meritevole di valutazioninon censurabili in sede di legittimità poiché si risolvono in diversimetodi di calcolo. A ciò ci aggiunga che nel seguire l’itinerarioofferto dal ricorrente non si affronta il tema della compatibilitàdegli aiuti con il nesso causale diretto e, quindi, della necNeusmseirtoà re gistro generale 13722/2021Numero sezionale 980/2026di evitare forme di sovracompensazione che eccedano ilN urmisetroo dri ora ccolta generale 21611/2026beneficiato rispetto al danno subito; ed ancora, sul tema delDleat a pubblicazione 24/06/2026sovracompensazioni escluse dalle deroghe agli aiuti di Stato, sirammenti quanto già osservato da questa Corte con ord.12858/22 ove, con riferimento ad altre agevolazioni previste perun’altra calamità naturale, è stato affermato che “in tema diaiuti di Stato, le agevolazioni fiscali, previste dall'art. 33, comma28, della L. n. 183 del 2011, concernenti il sisma verificatosi inAbruzzo nel 2009, sono consentite quali aiuti individuali oveconformi al regolamento "de minimis", nei limiti della sogliadella irrilevanza e, in difetto, ove siano comunque compatibilicon il mercato interno ovvero quali aiuti destinati a compensarei danni causati da una calamità naturale, sempre che sussistaun nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresain seguito alla calamità e l'aiuto concesso, presupponendo cheil beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dallacalamità naturale al momento dell'evento e che sia evitata unasovracompensazione con la detrazione dell'importo compensatoda altre fonti, nonché il rispetto dell'ammontare massimo totaledel contributo su un periodo di tre anni dall'erogazione del primoaiuto”. Trattasi di una tematica che si inserisce sul solcoapplicativo dell’art. 50 del regolamento UE, discendendone larestituzione degli aiuti se eccedenti la compensazione.2.2 - In definitiva, la doglianza della ricorrente non esprime unacensura di legittimità ma sottende una eventuale critica all’iterlogico e motivazionale sull’an e sulla decorrenza dellarivalutazione (censura tuttavia non strutturata in questitermini), che la Corte ha invece esplicitato in ragione dellaNumero registro generale 13722/2021diversa tipologia di aiuti e delle diverse tempistiche diN umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026pagamento. Data pubblicazione 24/06/20263. Con il terso motivo, deduce in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 DecisioneCE 2016/195, dell’art. 50 Reg. 651/14 ed art. 107/TFUE, peravere la Corte d’appello contraddittoriamente considerato unvantaggio per l’impresa aver pagato interessi compensativi ocorrispettivi sui finanziamenti da essa ricevuti a fronte di dannisubiti dall’evento alluvionale: tra gli aiuti già ricevuti, la Corted’appello ha incluso quelli derivanti dai minori interessi su mutuidi cui l’impresa ha fruito in forza di norme emanate in epocasuccessiva all’alluvione e proprio per ovviare ai danni da essaprovocati. Ritiene la ricorrente che un minor interessecorrisponde ad un minor danno, non già ad un vantaggio. Lasocietà non sarebbe ricorsa al credito (Mediocredito) se nonavesse avuto necessità di ovviare al danno alluvionale.3.1 - Il motivo è infondato. Come già osservato in un analogoprecedente (Cass. ord. n. 2989/2023), è coerente con leindicazioni di questa Corte e con la decisione della Commissionela scelta dei giudici d'appello di “tener conto anche delleagevolazioni correlate ai finanziamenti concessi alle imprese, inquanto di tali agevolazioni lo Stato si è fatto carico, allo scopodi sovvenire alle esigenze delle imprese e di alleviarne gli oneri.Come traspare dalla decisione della Commissione (punto 137),il recupero degli aiuti illeciti mira a rimuovere il vantaggio di cuil'impresa abbia goduto rispetto a quelle concorrenti. Lanecessità di defalcare le agevolazioni, nella circoscritta misurain cui hanno creato condizioni di favore rispetto a quelleordinarie, si raccorda proprio al ripristino dell'originarioequilibrio di mercato”.Numero registro generale 13722/20213.2 - Da quest'angolazione, la Corte, richiamando la CTU, haN umero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 21611/2026ponderato, con un'indagine esaustiva, i benefici fiscali Deat a pubblicazione 24/06/2026contributivi, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tassoagevolato (con minori interessi su mutuo) comprovati in base adocumentazione prodotta dalla società e in parte trasmessa daMediocredito Centrale (se ne dà atto in sentenza a pag. 8, 9,11), provvedendo a determinare il vantaggio economico di cuiha beneficiato l'impresa in relazione agli importi via via erogatidal 1995 al 2010, con rivalutazione alla data della domandaamministrativa del 27/7/2007. Non è contestato che ifinanziamenti siano stati accordati con condizioni di maggiorfavore rispetto alle condizioni usualmente praticate dal mercato,in difetto del sostegno statale. Tale valutazione, lungi dalgenerare una commistione tra costi e benefici, è ancorata a datieconomici oggettivi che rispecchiano le dinamiche del mercatoe non sono stati neppure adeguatamente confutati dalla partericorrente. Che il tasso agevolato o il contributo a fondo perdutocostituisca un vantaggio per il richiedente è circostanza insitanella stessa comparazione con la platea di altri beneficiarifinanziati, non danneggiati da calamità naturali; ed il costo degliinteressi, ancorché in minore percentuale, non è uno svantaggioné un minor danno, dovendosi considerare l’interessedell’impresa a ritornare nella produttività e competizione dopoil danno subìto grazie ad un incentivo economico il cui costo,diversamente, non sarebbe in grado di sostenere in presenza diinziali condizioni svantaggiate.3.3 - La fattispecie è stata dunque vagliata dai giudici d'appelloe l'apprezzamento compiuto non incorre nei vizi denunciati conil terzo mezzo.4. Alla luce delle suesposte considerazioni ed in linea Ncuomenro rie gistro generale 13722/2021Numero sezionale 980/2026richiamati precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ilN ruimceoror dsi ora ccolta generale 21611/2026va complessivamente respinto. Seguono la condanna alle speseDa,t a pubblicazione 24/06/2026per soccombenza, e le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 5.000,00, oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 25 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito
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