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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 30423/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8398/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione (indirizzoPEC [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] , quale successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3599 / 202 1 , depositata in data 6 ottobre 202 1 , da lla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata all a parte controricorrente giusta ricevuta di avvenuta consegna del 2 agosto2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che,a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c od. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, tenuto conto dello jus superveniens(art. 3 bis del d ecreto legge n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 20 21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis) e del recente arresto delle Sezioni Unite ( Cass., Sez.

U., 6 settembre 2022, n. 26283 ) , le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 18 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8398/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione (indirizzoPEC [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] , quale successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3599 / 202 1 , depositata in data 6 ottobre 202 1 , da lla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata all a parte controricorrente giusta ricevuta di avvenuta consegna del 2 agosto2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che,a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c od. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, tenuto conto dello jus superveniens(art. 3 bis del d ecreto legge n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 20 21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis) e del recente arresto delle Sezioni Unite ( Cass., Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283 ) , le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 18 novembr
Decreto Cassazione n. 30423/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris