CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07671/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 1 527 / 20 22 propost i da: ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 8022403058;[OSCURATO:TELEFONO]; e-mail certificata: [OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; p ec: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Casoria (NA) alla Via IMaggio n. 14; -controricorrente – Estratti di ruolo – Cartelle esattoriali Tarsu -Revocazione - avverso l a sente nza n. 1899 2/ 20 21 emessa d a l la C orte di Cassazione in data 06/07/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso diciotto estratti di ruolo conseguenti a cartelle esattoriali per TARSU 1999, chiedendo la declaratoria di nullità di queste ultime in quanto mai ritualmente ad essa notificate. 2. La CTP accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la CTR Campania rigettava il gravame, affermando, da un lato, che l’Agente per la riscossione non aveva prodotto, con le modalità prescritte dall’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, documentazione alcuna e, dall’altro lato, che gli estratti di ruolo erano autonomamente impugnabili. 4. Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non svolgeva difese. 5. Avverso la sentenza n. 18992 del 6 luglio 2021, con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per non aver la ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (medio tempore subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., fondato su un unico motivo, instaurando il contraddittorio nei confronti, oltre che della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nel frattempo estinta per cancellazione, anche dei soci accomandanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere la Cassazione incorsa in una svista non avendo rilevato che essa aveva prodotto in giudizio la prova dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, depositando l’avviso di ricevimento. 2. In data 6.12.2016 la “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.” è cessata e, all’esito della cancellazione, sono ad essa subentrati i soci, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2312, comma 2, 2324 e 2495 c.c. Invero, nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020). Orbene, in data 10.1.2022 risultano perfezionate le notifiche a mezzo posta nei confronti dei soci accomandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( quale domiciliataria della società nel grado di appello). Per quanto concerne la socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], la prima notifica eseguita nei suoi confronti in data 10.1.2022 presso l’indirizzo indicato nella visura storica della società non è andata a buon fine; l’Agenzia ha, quindi,provveduto a rinotificare a mani il ricorso per revocazione una prima volta presso l’indirizzo della stessa risultante dalla visura storica; non essendo la rinotifica eseguita in data 28.4.2022 andata a buon fine, in quanto la destinataria risultava trasferita, l’Ufficio ha provveduto a rinnovare la notifica presso l’indirizzo di residenza, previa acquisizione del relativo certificato, la qualerisulta perfezionata in data 7.9.2023. Infine, la notifica eseguita a mezzo posta nei confronti del socio accomandanteLangella Oscar in data 11.1.2022 presso l’indirizzo indicato nella visura storica della società non è andata a buon fine, in quanto il destinatario è risultato irreperibile; acquisito il certificato di residenza storico del contribuente, l’Agenzia non haprovveduto a rinnovare la notifica in quanto lo stesso è risultato deceduto a Napoli in data 16.5.2003. Al fine di assicurare il contraddittorio, oltre che l’esercizio del diritto di difesa, occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 90 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Langell