CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/07/2020 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha così concluso: per [OSCURATO:PERSONA], annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione ed annullamento delle statuizioni civili; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], inammissibilità del ricorsi; per [OSCURATO:PERSONA], annullamento senza rinvio della sentenza, perché il fatto non sussiste; udito il difensore della parte civile Comune di Agrigento, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza, depositando conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori dei ricorrenti, come di seguito indicati, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi: - avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; - avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; - avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati per i quali il Tribunale di Agrigento aveva pronunciato condanna il 10 febbraio 2016, di sèguito rispettivamente specificati per ciascun imputato ricorrente: — [OSCURATO:PERSONA]: artt. 479 e 323, cod. pen. (capi 48 e 49 dell'imputazione); — [OSCURATO:PERSONA]: artt. 326, comma 3, 479 e 323, cod. pen. (capi 47, 48 e 49 dell'imputazione); — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: artt. 319 e 321, cod. pen. (capo 3 dell'imputazione); — [OSCURATO:PERSONA]: art. 323, cod. pen. (capi 4, 5, 7, 10, 20, 22, e 29 dell'imputazione). Ha confermato, invece, la condanna dei predetti al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Comune di Agrigento e "Legambiente - comitato regionale siciliano". Tutti gli imputati ricorrono per Cassazione attraverso i rispettivi difensori, invocando una sentenza liberatoria nel merito, con conseguente annullamento delle statuizioni civili di condanna. 2. A [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia municipale del Comune di Agrigento, si addebita di avere, d'accordo con il proprio collega [OSCURATO:PERSONA], indebitamente ritardato un controllo presso un cantiere edile di un cliente del fratello del [OSCURATO:PERSONA], architetto libero professionista, e di avere poi attestato, all'esito del sopralluogo, una situazione difforme dal vero, non evidenziando negli atti di servizio la presenza di opere abusive e non procedendo al doveroso sequestro di esse. Con il proprio ricorso, egli lamenta la violazione dell'art. 129, cod. proc. pen., e vizi di motivazione, ritenendo che dall'istruttoria dibattimentale emergesse all'evidenza l'infondatezza di tale accusa, in ragione della sua estraneità rispetto a quanto ordito a sua insaputa dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], dai quali, anzi, non era ben visto, perché dai medesimi ritenuto intransigente. Alle argomentate obiezioni in tal senso, sollevate con l'atto d'appello, la sentenza avrebbe praticamente omesso di rispondere, limitandosi a richiamare una conversazione intercettata ma del tutto inconferente, nulla dimostrando, invece, che egli, al momento del sopralluogo, avesse avuto percezione dell'esistenza delle opere abusive, accuratamente occultate. 3. [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto dalle medesime accuse nonché da quella di aver rivelato al proprio fratello Salvatore, in anticipo rispetto all'esecuzione del relativo sopralluogo, la denuncia ricevuta ed il controllo che sarebbe stato conseguentemente da lui effettuato, quale agente della polizia municipale, presso il cantiere di tale [OSCURATO:PERSONA], cliente di tale suo congiunto. Egli propone quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo lamenta, in generale, la violazione dell'art. 129, cod. proc. pen., assumendo la presenza in atti di prove evidenti per giungere ad una pronuncia assolutoria. 3.2. Con il secondo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio (capo 47). A tal fine rappresenta che, nel proprio ufficio, vigeva la prassi consolidata di concordare preliminarmente con il diretto interessato o con il suo tecnico incaricato la data dei sopralluoghi per i controlli. Inoltre, nessuna falsa attestazione sarebbe stata compiuta e nessun atto d'ufficio sarebbe stato omesso, in quanto le opere esistenti all'atto del sopralluogo erano quelle effettivamente indicate nel relativo verbale (oltre ad un muro preesistente e già segnalato con precedente intervento) e si trattava di attività edilizia libera, e dunque legittima; le ulteriori opere poi rilevate dalla polizia giudiziaria sarebbero state realizzate, invece, nei nove mesi intercorsi tra i due accessi. 3.3. Con il terzo motivo, per le ragioni appena indicate, denuncia l'inesistenza del contestato falso ideologico e, quindi, la violazione dell'art. 479, cod. pen.. 3.4. L'ultima doglianza attiene alla non configurabilità dell'abuso d'ufficio, a sèguito della novella del 2020, in quanto l'attività di verifica delle regolarità delle opere edilizie costituisce attività discrezionale, perciò sottratta al sindacato del giudice penale. Inoltre, egli avrebbe agito senza un dolo intenzionale di vantaggio altrui, trattandosi di opere - quelle presenti all'atto del suo accesso sui luoghi - non soggette ad atti autorizzativi pubblici.4. [OSCURATO:PERSONA] invoca la declaratoria di nullità della sentenza, perché il dispositivo letto in udienza e la motivazione sarebbero in contrasto con il dispositivo riportato in calce alla motivazione. In quest'ultimo, infatti, viene disposta la conferma della sentenza di primo grado, e dunque della sua condanna; nei primi due, invece, il reato addebitatogli viene dichiarato estinto per prescrizione. In ogni caso, egli ribadisce l'intervenuta prescrizione del reato. 5. Secondo la Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA], architetto e collega del [OSCURATO:PERSONA] nello studio denominato "DVG", unitamente al medesimo avrebbe in più occasioni corrotto [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'ufficio tecnico comunale di Agrigento con funzioni di istruttore, al fine di ottenere trattamenti di favore nella disamina delle pratiche edilizie presentate dal loro studio. Egli denuncia vizi di motivazione ed il travisamento dell'unica, e perciò decisiva, conversazione tra lui e lo Zicari valorizzata a suo carico in sentenza. Il relativo contenuto, infatti, sarebbe confuso e costellato di parti incomprensibili. Inoltre, riguardo all'affermazione resa dallo Zicari in quel dialogo e ritenuta dirimente in chiave accusatoria, il giudice di primo grado - acriticamente seguìto da quello d'appello - si è discostato dalla lettura offertane dal perito trascrittore, sulla base di un'asserita percezione diretta del dato sonoro, senza tuttavia indicare le modalità con le quali ha proceduto a tale attività, implicante cognizioni tecniche e disponibilità di adeguata strumentazione, e perciò non dando adeguata spiegazione della ritenuta inattendibilità della perizia. L'attribuzione a lui del reato sarebbe perciò avvenuta sulla base di un elemento indiziario incerto e, peraltro, in presenza di risultanze probatorie di segno contrario (ovvero l'esistenza di altre pratiche del tutto legittime), e dunque in violazione dell'art. 192, cod. proc. pen.. In conclusione, si duole del fatto che la sentenza abbia erroneamente assimilato la sua posizione a quella del proprio collega [OSCURATO:PERSONA], col quale, invece, egli non avrebbe altro elemento in comune se non la condivisione dello studio professionale. 6. [OSCURATO:PERSONA], infine, era il dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Agrigento. Ciascuna delle imputazioni di abuso d'ufficio a lui elevate riguarda una distinta pratica edilizia, nella quale, mediante un uso distorto dei poteri connessi al proprio ruolo istituzionale, egli avrebbe variamente favorito i privati interessati, compiendo delle irregolarità procedimentali. In separati motivi, per ognuna di tali imputazioni, sotto il profilo sia della violazione della norma incriminatrice che del vizio di motivazione, egli deduce l'intervenuta abolitio criminis, per effetto della novella del 2020, trattandosi di attività discrezionali e/o di violazioni di normativa di rango secondario; nonché il difetto del dolo intenzionale di altrui vantaggio ingiusto. Per ognuno di quei fatti, inoltre, evidenzia elementi specifici, che inciderebbero sulla configurabilità del reato o, comunque, sulla punibilità della condotta, da lui rappresentati con l'atto d'appello, ma sui quali la sentenza avrebbe sostanzialmente omesso di motivare. Essi possono così sintetizzarsi, nell'ordine in cui sono stati esposti: — capo 4): mancherebbe l'ingiustizia del vantaggio, non essendo stato dimostrato che il beneficiario della concessione edilizia non ne avesse avuto il diritto; — capo 5): mancherebbe l'evento del reato, poiché la concessione edilizia non è mai stata rilasciata; — capo 10): la condotta sarebbe stata già giudicata dal Tribunale di Agrigento in altro processo, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione; di tanto dà conto la stessa sentenza impugnata, che però assegna prevalenza all'improcedibilità per prescrizione sul presupposto, tuttavia erroneo, che tale causa estintiva del reato sia maturata prima del passaggio in giudicato di quella precedente sentenza; — capo 7): a tale condotta dovrebbe estendersi il giudicato assolutorio formatosi sui fatti di cui al capo 10), in ragione dell'identità delle condotte, afferenti a terreni confinanti e tenute, secondo l'accusa, in violazione delle medesime disposizioni normative; — capo 20): anche in questo caso mancherebbe l'evento del reato, in ragione del mancato rilascio della concessione edilizia; inoltre, la Corte d'appello non avrebbe rilevato il frontale ed intrinseco contrasto della sentenza di primo grado, in cui ad un dispositivo di condanna si contrappone una motivazione palesemente assolutoria; — capo 29): si tratterebbe di un'altra ipotesi di mancanza dell'evento del reato, addebitandosi a lui di aver emesso un'autorizzazione edilizia priva di numero e data, che, come tale, non costituisce un provvedimento soltanto illegittimo, bensì del tutto inesistente e, quindi, da intendersi come mai rilasciato; — capo 22): mancherebbe il presupposto della c.d. "doppia ingiustizia", anche in questo caso non essendo stato dimostrato che il privato beneficiario della concessione edilizia non ne avesse avuto diritto.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'intervenuta condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili impone alla Corte di cassazione di valutare i denunciati vizi degli atti (purché ancora rilevabili secondo le regole generali) o della motivazione, pur in presenza di una pronuncia di proscioglimento, conseguente all'estinzione dei reati. 2. Seguendo il medesimo ordine di parte narrativa, e cominciando dunque dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va rilevata la fondatezza della doglianza da lui proposta, effettivamente registrandosi in sentenza, sulla sua specifica posizione, un sostanziale vuoto di motivazione. A fronte di un atto d'appello che - come si legge dalla stessa sintesi esposta in sentenza - devolveva specificamente i temi dell'estraneità di costui all'iniziativa delittuosa del proprio collega [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, dell'assenza di qualsiasi sua condotta di favore nonché di una strumentale falsa attestazione, la Corte di appello si è limitata a richiamare le risultanze probatorie valorizzate dal primo giudice. Queste, però, attesterebbero soltanto gli intervenuti contatti tra costoro, circostanza tuttavia incontroversa ed obiettivamente poco significativa, trattandosi di colleghi operanti nel medesimo settore; nulla, invece, sono in grado di rispondere Mie anzidette obiezioni difensive, sembrando, anzi, dare linfa alle stesse, laddove si legge che - secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] al proprio fratello architetto - [OSCURATO:PERSONA], nel corso del colloquio avuto con lui, «si era mostrato esitante». Tale lacuna motivazionale si riverbera su entrambe le imputazioni, che traggono origine essenzialmente dalla medesima ipotesi di condotta, tuttavia bisognevole di miglior verifica o, comunque, di più puntuale spiegazione. Per questo imputato, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio degli atti al giudice di merito. Peraltro, dovendo quest'ultimo verificare, con specifico riferimento all'ipotizzato abuso d'ufficio (capo 49), sebbene ai soli effetti civili, la corrispondenza della condotta accertata alla più ristretta fattispecie modificata dalla novella del 2020 ed attualmente vigente, il rinvio dev'essere disposto al giudice penale. 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], solo l'ultimo motivo merita accoglimento; gli altri, invece, sono inammissibili. 3.1. Il primo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129, cod. proc. pen., è del tutto generico, riducendosi sostanzialmente ad una sintesi generale ed introduttiva delle successive doglianze.3.2. Il secondo, concernente il delitto di rivelazione del segreto d'ufficio al proprio fratello architetto ed al cliente di questi (capo 47), è privo di qualsiasi fondamento, in fatto ma soprattutto in diritto. Quand'anche esistente - il ricorso si limita, infatti, ad un generico richiamo alla testimonianza del sottufficiale di polizia municipale a capo della relativa squadra - l'addotta prassi di preventiva informazione all'interessato, in caso di effettuazione dei sopralluoghi per la verifica di irregolarità edilizie, non potrebbe certo valere a scriminare un simile contegno, palesemente contrastante con la connaturale segretezza di un'attività di polizia "a sorpresa", poiché volta all'accertamento di illeciti penali od amministrativi. Per il resto (stato dei luoghi, epoca di costruzione delle singole opere, caratteristiche degli interventi e conseguente disciplina amministrativa), si tratta di questioni di mero fatto, non sindacabili dal giudice di legittimità. 3.3. Altrettanto dicasi per il terzo motivo, che, sulla base della medesima ricostruzione alternativa dei fatti, pone in discussione la difformità dal vero della relazione sullo stato dei luoghi redatta dal [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, la sussistenza del delitto di falso ideologico (capo 48). 3.4. E' fondata, invece, la doglianza relativa al delitto di abuso d'ufficio (capo 49). La riforma del 2020 ha profondamente inciso sulla struttura del reato, circoscrivendone la portata alla sola violazione di norme di rango primario e di portata precettiva, dalle quali non risultino spazi di discrezionalità per il pubblico agente. Con tale paradigma normativo, introdotto nell'ordinamento solo pochi giorni prima della deliberazione della sentenza, quest'ultima ha comprensibilmente omesso di misurarsi, risultando perciò inevitabile un supplemento di motivazione su tale capo. Come per [OSCURATO:PERSONA], dunque, la sentenza dev'essere, per tale reato, annullata con rinvio. 4. Manifestamente infondato è l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che dev'essere perciò dichiarato inammissibile. Il dispositivo riportato in calce alla motivazione costituiva chiaramente un refuso, peraltro successivamente corretto dalla Corte d'appello, con ordinanza emessa il 19 febbraio 2021 all'esito di procedura ex art. 130, cod. proc. pen., ed allegata alla sentenza. 5. Non può essere ammesso neppure il motivo di ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA].Esso rassegna censure di puro fatto, non consentite in questa sede, dolendosi del significato attribuito dal giudice di merito ad alcune risultanze probatorie; peraltro, lo fa in modo generico, perché elude il confronto critico con il complessivo compendio probatorio valorizzato in sentenza. Non risponde al vero, infatti, che la Corte d'appello abbia valorizzato solamente una conversazione, peraltro neppure riportata in sentenza; quest'ultima, invece, seppur sinteticamente, indica una serie di elementi di prova concludenti (pagg. 11-19), dai quali emergono lo strettissimo, abituale e remunerato rapporto di collaborazione tra il tecnico comunale Zicari e lo studio tecnico condiviso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le omissioni compiute dal primo nell'istruttoria delle pratiche presentate da costoro, sui quali il ricorso sorvola del tutto. 6. Anche per [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere esclusivamente di vari reati di abuso d'ufficio, il significativo mutamento del quadro normativo di riferimento impone una rivalutazione delle sue condotte. Nello specifico, inoltre, la motivazione della sentenza si presenta gravemente carente, non affrontando le questioni oggetto di ricorso e già devolute con l'atto d'appello, come si evince dalla lettura della stessa (pag. 4) Peraltro, quanto meno per alcune vicende (ad esempio quelle di cui ai capi 4 e 22), sulle quali la sentenza non si sofferma in alcun modo, si rende indispensabile la disamina di alcuni profili di fatto; mentre per altre (capi 5, 20 e 29), riguardo alle quali si lamenta il mancato rilascio del titolo abilitativo, si rivela comunque necessaria la verifica di tale circostanza e delle eventuali ricadute in termini di esistenza o meno di un danno risarcibile per le parti civili Comune di Agrigento e "Legambiente", individuato dal Tribunale (pag. 143, sent.) nell'alterazione dell'assetto del territorio, che però è obiettivamente difficile da configurare qualora, in effetti, il provvedimento autorizzativo non fosse stato rilasciato. Anche per [OSCURATO:PERSONA], dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio per tutti i reati a lui addebitati, ad eccezione di quello rubricato al capo 20), per il quale l'annullamento dev'essere definitivamente pronunciato in questa sede, senza necessità di rinvio. E' indiscutibile, infatti, il contrasto del dispositivo di condanna della sentenza di primo grado con la motivazione della stessa, che, riguardo a tale imputazione, si pronuncia espressamente ed in più passaggi per l'assoluzione per insussistenza del fatto (vds. pag. 131): in tal senso, pertanto, deve concludersi in questa sede.7. In ragione di quanto sin qui esposto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, debbono essere obbligatoriamente condannati - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa della ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. Entrambi, inoltre, in solido tra loro, in quanto integralmente soccombenti, debbono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Agrigento, unica danneggiata dai reati da essi commessi: spese che, considerando la pluralità di parti ma, allo stesso tempo, l'identità delle questioni, si stima equo determinare in complessivi 4.000 euro, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 20), perché il fatto non sussiste. Annulla altresì la medesima sentenza in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai residui capi, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente per quest'ultimo al capo 49), e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando questi ultimi due al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché, in