CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]¢ji ricorrono, con un unico ricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce la mancanza della condizione di procedibilità - è privo di specificità poiché non si confronta con la congrua motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale in maniera congrua e conforme al diritto, atteso che: -«il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia,che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 - dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 - 01); - nel resto, l'impugnazione contiene allegazioni in fatto, affidate a enunciati assertivi, in ordine alla prova della qualità del soggetto che ha sporto querela, irrituali in questa sede, dato che - come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551) - la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione; e la Corte di merito ha chiarito come consti, al di là della localizzazione dell'ufficio del querelante, che egli rivestisse in seno all'impresa de qua la menzionata qualifica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 23 026 .5tititts 2