CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14087/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30258/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi alla imputabilità, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (il motivo relativo alla dosimetria della era inammissibile per genericità sin dall'appello - cfr., atto di impugnazione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.M