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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32598/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4535/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3494/2022 depositata il 27/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Agente della Riscossione notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. l’intimazione di pagamento n. 057/2018/90/03180950/000, disposta ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, relativa a plurime cartelle di pagamentoper tributi erariali e non erariali. [OSCURATO:PERSONA] di Latina, con la sentenza n. 1245/4/2018, resa in data 29/10/2018, depositata in data 15/11/2018, accoglieva il ricorso, essendo mancata la prova in giudizio della notifica dell’intimazione e delle cartelle di pagamento ad essa correlate.

Con la sentenza d’appello depositata in data 27/07/2022, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agente della Riscossione.

Quest’ultimo affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi.

Ragioni della decisione Con il primo motivo si contesta la violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., avendo la sentenza della CTR, in funzione del rigetto del gravame, avuto riguardo alle cartelle notificate a mezzo pec, trascurato la mancata produzione in giudizio degli originali in formato digitale, ovvero delle copie analogiche autenticate, delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, a mente dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, giacché la sentenza d’appello indica un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’Agente della Riscossione ha depositato documentazione idonea a dimostrare la regolare notifica a mezzo PEC.

Il primo motivo è fondato e va accolto, con l’assorbimento del secondo mezzo.

Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “In tema dinotificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzoPEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd.

CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 -le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loroconformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. n. 35541 del 2023).

All’accoglimento del primo motivo di censura, assorbito il secondo mezzo, consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa, per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che in diversa composizione provveder

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4535/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3494/2022 depositata il 27/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agente della Riscossione notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. l’intimazione di pagamento n. 057/2018/90/03180950/000, disposta ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, relativa a plurime cartelle di pagamentoper tributi erariali e non erariali. [OSCURATO:PERSONA] di Latina, con la sentenza n. 1245/4/2018, resa in data 29/10/2018, depositata in data 15/11/2018, accoglieva il ricorso, essendo mancata la prova in giudizio della notifica dell’intimazione e delle cartelle di pagamento ad essa correlate. Con la sentenza d’appello depositata in data 27/07/2022, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agente della Riscossione. Quest’ultimo affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo si contesta la violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., avendo la sentenza della CTR, in funzione del rigetto del gravame, avuto riguardo alle cartelle notificate a mezzo pec, trascurato la mancata produzione in giudizio degli originali in formato digitale, ovvero delle copie analogiche autenticate, delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, a mente dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, giacché la sentenza d’appello indica un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’Agente della Riscossione ha depositato documentazione idonea a dimostrare la regolare notifica a mezzo PEC. Il primo motivo è fondato e va accolto, con l’assorbimento del secondo mezzo. Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “In tema dinotificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzoPEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 -le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loroconformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. n. 35541 del 2023). All’accoglimento del primo motivo di censura, assorbito il secondo mezzo, consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa, per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che in diversa composizione provveder
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