CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 agosto 2025
Cassazione n. 29425/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 333/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6766/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa delle parti civili, chiede il rigetto del ricorso proposto dall'imputata e deposita conclusioni e nota spese; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 14 novembre 2024, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza dell’8 aprile 2024, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino l’11 luglio 2022, qualificati i fatti ai sensi degli artt. 646, 61 numeri 7 e 11 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati commessi fino al 10 luglio 2016 in quanto il reato è estinto per prescrizione e, rideterminata la pena, in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 575,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna per gli ulteriori fatti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. In sintesi e per quanto rileva ai fini della decisione del presente ricorso. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] era dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con l’incarico, tra l’altro, di gestire i rapporti di conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della citata società. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29425/2025 Roma, lì, 11/08/2025 Nell’anno 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato delle irregolarità nella propria contabilità per cui ha proposto diverse querele nei confronti dell’odierna imputata. A seguito delle denunce-querele è stato iscritto il procedimento n. 10152/2017 r.g.n.r. e, all’esito delle indagini, all’indagata è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale le numerose ipotesi di reato constatate erano qualificate nei termini del furto aggravato ex artt. 624 e 61 numeri 7 e 11 cod. pen. e si riferivano a un periodo compreso tra l’anno 2009 e il dicembre 2016. In data 29 agosto 2019 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una ulteriore denuncia-querela rappresentando che, anche a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dalla lettura degli atti depositati, aveva avuto conoscenza di ulteriori e diverse irregolarità e sottrazioni per le quali ha così manifestato la volontà di procedere a carico dell’indagata. Il secondo procedimento è stato iscritto con il numero 21475/2019 r.g.n.r e, anche in questo, i reati contestati sono stati qualificati come furto aggravato con data di commissione indicata tra il 7 febbraio 2008 e il 14 novembre 2016. I due procedimenti sono stati riuniti e l’attuale ricorrente è stata rinviata a giudizio e condannata, con doppia conforme, in relazione a tutte le ipotesi di furto così come contestate. Nel processo si sono costituiti parte civile gli eredi della persona offesa che hanno ottenuto la condanna al risarcimento dei danni subiti. 2.2. Avverso la sentenza di appello, pronunciata il 29 settembre 2023, ha proposto ricorso l’imputata che nell’impugnazione ha dedotto: a) la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità con riferimento alla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e quanto alla ritenuta sussistenza del reato; b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 646 cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti; c) la violazione degli artt. 61 n. 7 e 81 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno di particolare gravità; d) il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. La Sezione Quinta Penale di questa Corte, con sentenza dell’8 aprile 2024, ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, ha ritenuta fondata la doglianza oggetto del secondo motivo e, qualificate tutte le ipotesi di reato contestate all’imputata ai sensi dell’art. 646 cod. pen., ha dichiarato assorbite le ulteriori censure e ha pertanto annullato con rinvio la sentenza impugnata evidenziando che “la riqualificazione del fatto di reato ascritto comporta che sia necessario rinviare il giudizio al giudice di merito affinché verifichi se, rispetto ai singoli episodi contestati, siano state presentate querele riferibili alle fattispecie di reato di cui all’art. 646 cod. pen. ed esse possano ritenersi tempestive (essendo all’uopo necessari accertamenti in fatto che non possono essere compiuti in sede di legittimità: Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 – 02; Sez. 5, n. 19241 del 9/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264847 - 01), nonché, ove ciò sia avvenuto, rispetto al maturare del termine di prescrizione”. 2.4. La Corte di appello in sede di rinvio, con la sentenza ora impugnata ha ripercorso i precedenti gradi di merito quanto all’affermazione di responsabilità e, respingendo una specifica osservazione sollevata dalla difesa, ha ritenuto che sul punto si fosse comunque formato il giudicato per cui ha evidenziato che la data da considerare ai fini della dichiarazione di prescrizione era l’8 aprile 2024, giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di annullamento. Rilevata la tempestività di tutte le querele, poi, ha dichiarato l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione per tutti i fatti commessi sino al 10 luglio 2016 e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con specifico riferimento all’esistenza e alla tempestività della condizione di procedibilità la Corte ha evidenziato che le querele erano state tutte proposte allorché il reato era procedibile d’ufficio e, quindi, in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018 che ha modificato la procedibilità del reato di appropriazione indebita. In merito alle censure proposte quanto alla sussistenza dell’aggravante la Corte ha fatto riferimento al danno complessivo subito dalla persona offesa e, infine, quanto alla richiesta di riconoscere le attenuanti generiche ha rilevato l’assenza di elementi positivamente valorizzabili in tal senso. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 e 624, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione di tutte le ipotesi di reato. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale per cui in ordine all’affermazione di responsabilità si sarebbe formato il giudicato sarebbe errata. Nella sentenza di annullamento, infatti, sebbene fosse stato ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, l’annullamento era stato comunque disposto “per nuovo giudizio”. A ben vedere, d’altro canto, la verifica in ordine all’esistenza e alla tempestività della condizione di procedibilità che è stata demandata alla Corte di merito riguarderebbe una “parte” connessa alla decisione definitiva in merito alla sussistenza del reato per cui nel caso in esame non si sarebbe potuto ritenere formato il giudicato sull’affermazione di responsabilità. Di conseguenza la Corte non avrebbe dovuto fare riferimento ai fini della dichiarazione di prescrizione alla data dell’8 aprile 2024 ma, invece, avrebbe dovuto considerare il giorno in cui è stata pronunciata la sentenza ora impugnata e, quindi, dichiarare l’estinzione di tutti i reati contestati. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 124 cod. pen., 12 d.lgs. n. 36 del 2018 e 129 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità, nello specifico quanto ai fatti oggetto del capo 1) di imputazione. Nel secondo motivo, ulteriormente approfondito con la memoria pervenuta il 18 aprile 2025, la difesa rileva che l’affermazione per cui le querele sarebbero state tutte proposte in tempo utile, e cioè prima dell’entrata in vigore della modifica normativa che ha stabilito la procedibilità a querela per il reato di appropriazione indebita, sarebbe errata. Come risulterebbe dagli atti -e anche dall’anno, il 2019, attribuito nel numero di registro generale con il quale è stato iscritto il procedimento nel quale sono contestati i fatti oggetto del capo 1)- la querela relativa a tali fatti sarebbe stata stata sporta il 29 agosto 2019, cioè oltre il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore, stabilito dall’art. 12 del d.lgs n. 36 del 2018, che scadeva il 9 agosto 2018. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 7 e 81 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità. Nel terzo motivo la difesa censura la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale che ha confermato l’esistenza dell’aggravante considerando il danno complessivo evidenziando che questa, fondata sui principi indicati in alcune pronunce di legittimità, sarebbe contraria alla sentenza delle Sezioni unite Pizzone. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. In data 18 aprile 2025, come in precedenza indicato, è pervenuta una memoria con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], facendo specifico riferimento al secondo motivo, insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 e 624, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione di tutte le ipotesi di reato. 2.1. Il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di cassazione che lo ha disposto. Il giudice di rinvio, quindi, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse e autonome rispetto a quelle dovutegli per cui i limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato. La cognizione del giudice di rinvio nel caso di annullamento parziale, d’altro cantro, è delineata dall’art. 624 cod. proc. pen. per cui “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con quella annullata”. In ordine alla lettura da attribuire alla norma citata si sono succedute nel tempo numerose pronunce si questa Corte che, anche a Sezioni unite, hanno fatto riferimento alla c.d. formazione progressiva del giudicato (tra le tante Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 – 01; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 – 01; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164 – 01; Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina, Rv. 286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 – 01; Sez. 2, n. 8462 del 29/01/2019, Gori, Rv. 276321 – 01). Per quanto di interesse per la decisione del presente ricorso ciò che assume rilievo è il fatto che il legislatore utilizza il termine atecnico di “parti” della sentenza piuttosto che quelli di “capi” o “punti”. Con tale locuzione, infatti, si è voluto fare riferimento a un concetto che lascia un maggiore spazio all’interprete nel senso che per «"parti" della sentenza su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame» (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01) e quelle non consistenti in meri passaggi argomentativi, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina, Rv. 286870 - 03). Ciò anche rilevando che «la "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, richiamata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata» (Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Major, Rv. 284468 - 01) In termini generali, inoltre, si è ritenuto che «la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, così che in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01) Il principio generale di cui all’art. 129 cod. proc. pen., infatti, è applicabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento in quanto questo, sebbene non possa superare la barriera del giudicato, è insensibile alla preclusione processuale conseguente al riconoscimento della efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione per cui la prescrizione non può essere dichiarata solo qualora la sentenza di annullamento parziale della cassazione ha avuto a oggetto statuizioni del tutto diverse rispetto al riconoscimento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato, quali quelle relative alla concedibilità di attenuanti generiche e all'applicabilità di una misura di sicurezza (in questi termini già Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164 – 01; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 – 01: «Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale). 2.2. In tale prospettiva interpretativa ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. si deve ritenere che l’annullamento parziale di un capo della sentenza di condanna per l'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato «non determina il formarsi in relazione a quest'ultimo il "giudicato parziale", poiché questo presuppone la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, fra i quali è ricompreso anche il profilo della sua configurazione giuridica; ne consegue che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 8462 del 29/01/2019, Gori, Rv. 276321 - 01). Ciò anche considerato che nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina, Rv. 286870 - 04). 2.3. Nel caso di specie la sentenza di annullamento ha diversamente qualificati i fatti nei termini di cui all’art. 646 cod. pen. e, considerato il diverso regime di procedibilità, ha disposto il rinvio al fine di procedere ai necessari accertamenti in fatto in ordine alla presentazione alla tempestività delle querele, “nonché, ove ciò sia avvenuto, rispetto al maturare del termine di prescrizione” (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza di annullamento). A fronte di tale disposizione si deve escludere che si sia formato il giudicato in ordine all’intero punto relativo all’accertamento della responsabilità del fatto reato all’imputato e che ciò, quindi, precluda la dichiarazione di estinzione del reato. Il punto “accertamento della responsabilità ai fini della condanna”, infatti, si compone di varie parti: a) accertamento della procedibilità; b) accertamento della sussistenza del fatto; c) attribuzione della corretta qualificazione giuridica d) accertamento della attribuibilità all’imputato; e) accertamento dell’imputabilità. Queste parti sono tra loro in un rapporto di connessione essenziale e, pertanto, se l’annullamento si riferisce anche a uno solo di questi aspetti non si può ritenere che si sia formato il giudicato in ordine alla responsabilità e, quindi, il giudice di rinvio è tenuto a dichiarare la prescrizione ove questa sia nelle more sopravvenuta. A be vedere, d’altro canto, e con specifico riferimento al caso di specie, la verifica circa la presentazione, tempestività e validità della condizione di procedibilità, come pure indicato nella sentenza di annullamento, è un accertamento ulteriore e diverso e, sotto certi profili, antecedente la decisione in punto di prescrizione, tanto che un eventuale proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità, che rileva ab origine, comporta una diversa formula di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. che, “retroagendo” i propri effetti a una fase preliminare, comporta il venire meno della stessa affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado e determina la revoca delle statuizioni civili assunte in tale sede. Sotto tale profilo, quindi, la decisione adottata con la pronuncia di annullamento, che pure avrebbe potuto essere pronunciata quanto meno in parte senza rinvio per i fatti reato per i quali il termine era allora già maturato, è stata disposta con rinvio, ciò proprio al fine di accertare in fatto se e quando erano state sporte le querele per i singoli fatti, se queste erano pertanto tempestive e, conseguentemente, pronunciarsi in merito alle statuizioni civili emesse. 2.4. La mancata formazione del giudicato, considerato che a oggi il termine di prescrizione è interamente decorso, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati di cui al capo A) perché questi, commessi nel periodo “dal 2009 al dicembre 2016”, sono estinti per intervenuta prescrizione e le statuizioni civili relative agli stessi vanno confermate. La Corte territoriale, pure ripercorrendo le precedenti fasi di giudizio e anche considerando la preclusione processuale sulle parti “accertamento della sussistenza del fatto e della attribuibilità all’imputata”, infatti, si è pronunciata quanto alla responsabilità della ricorrente e alla impossibilità di addivenire a un’assoluzione, anche ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen. 3. Nel secondo motivo, ulteriormente approfondito con la memoria pervenuta il 18 aprile 2025, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 124 cod. pen., 12 d.lgs. n. 36 del 2018 e 129 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità, nello specifico quanto ai fatti oggetto del capo 1) di imputazione. Anche tale doglianza è fondata. 3.1. L’affermazione della Corte d’appello quanto alla tempestività di tutte le querele, fondata sulla considerazione che queste erano state tutte progressivamente sporte e depositate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa di cui al d.lgs. 36 del 2018, in vigore dal 9 maggio 2018, e la conclusione per cui i reati sono “integralmente” procedibili sono parzialmente errate. Diversamente da quanto indicato, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo erano state proposte esclusivamente le querele relative ai reati oggetto del procedimento n. 10152/2017 r.g.n.r. di cui al capo nominato come “A)” e non quelle relative ai fatti-reato constati nel capo nominato come “1)” Dalla lettura del capo di imputazione contenuto anche nella sentenza di appello e dagli atti, infatti, risulta che i fatti oggetto del capo 1) sono stati iscritti nel registro notizie di reato con il n. 21475/19 r.g.n.r. (procedimento riunito a quello originario iscritto nel 2017) a seguito della presentazione della querela proposta il 29 agosto 2019. In ordine a tali fatti, descritti e indicati nell’ultima querela citata, ma tutti riferibili a reati di appropriazione indebita commessi dal 2009 al 14 novembre 2016, pertanto, si deve ritenere che la condizione di procedibilità non sia stata tempestivamente proposta. 3.2. La procedibilità del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. è stata oggetto negli ultimi anni di diversi interventi legislativi che hanno riguardato l’art. 649- bis cod. pen. per cui nel caso di specie, considerata la peculiare natura mista, sostanziale e processuale, riconosciuta alla querela, si deve ritenere che operi il principio di cui all’art. 2 cod. pen. e, quindi, alla ricorrente va applicata la disciplina più favorevole (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Mohammad, Rv. 274734 - 01; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 2766510 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D, Rv. 275924 - 01). In sintesi. Il reato di appropriazione indebita, quando i fatti di cui al capo 1) sono stati commessi, tra il 2009 e il 14 novembre 2016, era procedibile d’ufficio in virtù della sussistenza pacifica dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. Il d.lgs. n. 36 del 2018 ha reso il reato procedibile a querela, salvo quanto previsto dall’art. 649-bis cod. pen. allora introdotto, per cui “Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale”. I reati oggetto del processo, quindi, per cui non era contestata alcuna aggravante a effetto speciale, dal maggio 2018 erano procedibili solo a querela e questa, considerato che i fatti sono stati tutti commessi in data precedente all’entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto essere sporta entro il 9 agosto 2018, ovvero entro tre mesi dalla data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza dei fatti in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del medesimo decreto legislativo (“Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato). Nelle more e fino all’attuale definizione del processo si sono succedute ulteriori norme. La l. n. 3 del 2019 che, oltre a modificare la pena per l’appropriazione indebita, ha aggiunto all’art. 649-bis cod. pen. in tema di procedibilità del reato le parole “all'articolo 649- bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità” (testo completo pertanto: “Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità”) Il d.lgs. n. 150 del 2022 che, all’art. 2, prevede che “all'articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» sono soppresse”, per cui il reato contestato all’imputata è diventato nuovamente procedibile a querela. Tali successive modifiche, però, non rilevano nel caso di specie al quale, in virtù dell’art. 2 cod. pen., si applica la disciplina prevista dal d.lgs. n. 36 del 2018 e la conseguente norma transitoria stabilita nel già citato art. 12 del medesimo decreto legislativo (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, La, Rv. 287440 – 01: «In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela»; Sez. 5, n. 13775 del 24/01/2024, Pmt, Rv. 286224 – 01). 3.3. Nel caso in esame la querela, relativa a fatti commessi in data antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. 36 del 2018, è, considerata la disciplina transitoria di cui all’art. 12, tardiva. La querela è stata proposta il 29 agosto 2019, cioè in data successiva al il 9 agosto 2018 e, quindi, oltre i novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Lo stesso termine, d’altro canto, era interamente decorso anche considerando la data di sopravvenuta conoscenza dei fatti-reato da parte del querelante. Dagli atti, che questa Corte ha il potere di esaminare in considerazione della natura della questione posta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), tale data, infatti, può essere individuata nel 5 febbraio 2019. Ciò in quanto, in assenza di una diversa e specifica diversa indicazione fornita dalle parti, si deve fare riferimento al contenuto della querela che sul punto fa esclusivo riferimento all’avviso di conclusione delle indagini preliminari del 5 febbraio 2019 (cfr. memoria della difesa depositata il 18 aprile 2025 alla quale è allegata la querela depositata il 29 agosto 2019 così come allegata alla memoria depositata dalla difesa della parte civile nel corso del giudizio di appello di rinvio proprio al fine di dare conto dell’esistenza e tempestività delle condizioni di procedibilità). 3.4. La rilevata improcedibilità dei reati oggetto del capo di imputazione sub 1), quelli contenuti nella querela sporta il 29 agosto 2019 iscritta con il n. 21475/19 r.g.n.r., comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. quanto a tali fatti e, conseguentemente, la revoca delle statuizioni civili relative agli stessi. 4. Le doglianze oggetto del terzo e del quarto motivo, considerato che l’annullamento della sentenza impugnata è senza rinvio, sono assorbiti. 5. La conferma delle statuizioni civili quanto ai fatti oggetto del capo di imputazione sub A) comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalle parti civili, da liquidarsi come da dispositivo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti oggetto del capo 1) dell'imputazione per essere i reati improcedibili per mancanza di tempestiva querela e revoca le statuizioni civili adottate in relazione a detti fatti.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai fatti oggetto del capo A) dell'imputazione per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e conferma le statuizioni civili adottate in relazione a detti fatti.Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 7.000, oltre accessori di legge. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]