CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 15235/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che deducono l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 635 cod.pen., nonché l'omessa motivazione con riferimento, sia alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che in relazione alla liquidazione delle spese processuali alla parte civile, sono manifestamente infondati. In particolare a pag. 2 della sentenza, la Corte d'appello ha disatteso le deduzioni difensive dando rilievo al fatto che il danneggiamento era aggravato perché la condotta aveva interessato (anche) gli pneumatici dell'autovettura della persona offesa parcheggiata sulla pubblica via. In merito alla sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha valorizzato elementi indicati dall'art.133 cod. pen. di tale pregnanza (le modalità pesantemente intimidatorie della condotta e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne) esprimendo per implicito una prognosi negativa sulla sua condotta futura (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 276041). La Corte di appello si è espressa correttamente anche in merito al risarcimento del danno in favore della parte civile (per i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti), e sulla liquidazione delle spese processuali da questa sostenute avuto riguardo al rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali, alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale ( cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), sicchè la doglianza, sul punto, appare indeducibile perché manifestamente infondata (Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Rv. 240421); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presi teD E P O - I T .\ T :1