Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 30097/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22992-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 136, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 994/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; Ric. 2021 n. 22992 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e condannato il Romano al pagamento di spettanze retributive pari ad euro 52.244,76 ed al versamento in favore dell’INPS della somma di euro 22.308,88 a titolo di omissione contributiva;

2. per la cassazione di tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso notificato a mezzo posta certificata in data 30 luglio 2021; ha resistito con controricorso l’intimato, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso avverso; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. ai sens i dell’art. 369 c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione; dagli atti risulta che il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte in data 30 luglio 2021, per cui avrebbe dovuto essere depositato presso la cancelleria della Corte entro il 19 agosto 2021, non operando la sospensione feriale dei termini per la controversia in oggetto; invece, il ricorso è stato depositato successivamente;

2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, anche d’ufficio; non occorre provvedere sulle spese in quanto il controricorso Ric. 2021 n. 22992 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3- risulta notificato solo il 4 ottobre 2021 e quindi tardivamente rispetto al termine stabilitodal primo comma dell’art. 370 c.p.c.; occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22992-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 136, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 994/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; Ric. 2021 n. 22992 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e condannato il Romano al pagamento di spettanze retributive pari ad euro 52.244,76 ed al versamento in favore dell’INPS della somma di euro 22.308,88 a titolo di omissione contributiva; 2. per la cassazione di tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso notificato a mezzo posta certificata in data 30 luglio 2021; ha resistito con controricorso l’intimato, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso avverso; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. ai sens i dell’art. 369 c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione; dagli atti risulta che il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte in data 30 luglio 2021, per cui avrebbe dovuto essere depositato presso la cancelleria della Corte entro il 19 agosto 2021, non operando la sospensione feriale dei termini per la controversia in oggetto; invece, il ricorso è stato depositato successivamente; 2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, anche d’ufficio; non occorre provvedere sulle spese in quanto il controricorso Ric. 2021 n. 22992 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- risulta notificato solo il 4 ottobre 2021 e quindi tardivamente rispetto al termine stabilitodal primo comma dell’art. 370 c.p.c.; occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu
Sentenza Cassazione n. 30097/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris