CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40714/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata riformata limitatamente alla pena la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Gip del Tribunale di Napoli, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la Corte di appello nel rideterminare la pena, per non aver preso in considerazione gli indici di commisurazione di carattere soggettivo, nonostante la previsione dell'art. 133 cod. pen., avendo fondato il giudizio unicamente sulla gravità dei fatti, sulla loro reiterazione e sul sistema illecito creato dal prevenuto. 2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione (ipotesi non ricorrente nel caso di specie). Ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Nel caso di specie, nel quale è stata inflitta una pena base non prossima alla media edittale, la Corte di appello ha esplicitamente posto a perno della propria valutazione la gravità dei fatti, la loro reiterazione e il sistema illecito creato dal prevenuto. Tale motivazione, alla luce del principio appena rammentato, da un canto soddisfa l'onere motivazionale, dall'altro non presenta alcun profilo di manifesta illogicità, considerato che se da un canto il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano, dall'altro, nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato (Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 - 01). 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2024 [OSCURATO:PERSONA]\e estensore [OSCURATO:PERSONA]