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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 02287/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27330/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, allaPiazza Salimbeni n. 3, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] per Nocera n. 39, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro temporeGiovanni Adinolfi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 41. - controricorrente - avverso la SENTENZA,n. cron. 1405/2023, emessa dalla CORTE D'APPELLO DI SALERNOin data 29 / 11 /202 3 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 dicembre 2019, n. 1381, i l Tribunale di Nocera dichiaròl’inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito oggettivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche, breviter, MPS)in relazione al conto corrente n. 2822/72 ed al conto anticipi n. 8589/55 nonché delle domande di nullità parziale o totale dei suindicati contratti bancari e di rideterminazione del saldo.

Accolse, invece, la domanda di ripetizione d i indebito formulata dalla medesima società attrice con riferimento al conto corrente n. 8344/24 e,conseguentemente, condann ò MPS alla restituzione , in favore della prima,di € 1.648,31 oltre interessi a far data dalla domanda e fino al soddisfo.

Infine, compensòintegralmente le spese processuali e pose quelle delle espletate consulenze tecniche di ufficio a carico della banca convenuta.

2. Pronunciando sul gravam e promoss o contro quella decisione dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,l’adita Corte di appello di Salerno, con sentenza del 29novembre 202 3 , n. 1405 , resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., così dispose: «Accoglie parzialmente l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) dichiara la nullità della clausola n. 7 del contratto di conto corrente bancario n. 2822.72 del 16/4/1991 con riferimento alla determinazione del tasso degli interessi passivi mediante il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza e alla capitalizzazione trimestrale dei predetti interessi; b) dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta nel contratto del 9/6/1998 relativo al conto corrente bancario n. 2282.72; c) ridetermina il saldo del conto corrente n. 2282.72 alla data del 30/3/2007 in euro 380.207,18, quale saldo attivo a favore della società correntista;[…]».

Per quanto qui ancora di interesse, quella corteritenne che: i) «La società [OSCURATO:SOCIETA]., come emerge dall’univoco tenore dell’atto introduttivo del procedimento di primo grado, puntualmente riportato nell’atto di gravame, con riferimento al rapporto bancario in esame - ancora aperto al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado, essendo stato chiuso, come prospettato e comprovato dalla società appellante in data 2/10/2019 e, dunque, in epoca successiva alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica exart. 190 c.p.c. - ha proposto unitamente alla domanda di ripetizione dell’indebito, distinte domande di accertamento finalizzate alla declaratoria di specifiche clausole negoziali e alla rideterminazione del saldo parziale depurato dalle appostazioni illegittime; tanto risulta non solo dalle allegazioni contenute nella parte espositiva dell’atto di citazione ma anche delle conclusioni rassegnate in capi distinti per ciascuna domanda»; ii) l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito per essere il conto correnteaperto alla data di introduzione del gi udizio non si riverbera sulle ulteriori domande dell’attrice, poiché sussiste un autonomo diritto del correntista, prima della chiusura del conto corrente, ad ottenere l’accertamento della nullità o validità delle clausole anatocistiche,l’esistenza o meno di illegittimi addebiti operati in virtù di clausole nulle e l’entità del saldo ricalcolato, depurato da appostazioni illegittime, ragion per cui le domande di accertamento proposte con il gravame dovevano essere esaminate nel merito; iii ) il proprio conv incimento si basava «[…] sull’accertamento contabile espletato dal dr. [OSCURATO:PERSONA] in quanto costui, a differenza del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato tutte le pattuizioni intercorse tra le parti processuali riferibili al rapporto di conto corrente n. 2822.72.»; iv) «[…] la clausola contenuta nel contratto di conto corrente n. 2822.72. sottoscritto il 16/4/1991, relativa alla determinazione degli interessi passivi mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è nulla[…]» e che «è nulla anche la clausola avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, contenuta sia nel contratto del 16/4/1991 sia nel contratto del 9/6/1998»;v ) « L’ausiliario di ufficio […] ha correttamente rideterminato il saldo del conto corrente n. 2282.72 alla data del 30/3/2007 in euro 380.207,18, quale saldo attivo a favore della società correntista»; vi) «Nel caso di specie la società [OSCURATO:SOCIETA]. nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ha prospettato che il conto corrente bancario in esame eraab origine assistito da un’apertura di credito, circostanza , questa , che emerge anche dal tenore della raccomandata del 28/10/2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha comunicato alla società correntista la chiusura del conto corrente, documento questo valorizzato dall’appellante nell’atto di impugnazione; nella raccomandata, infatti, vi è un espresso richiamo all’apertura di credito.

Senonché la parte attrice non ha rappresentato di avere effettuato delle rimesse finalizzate a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; né tale circostanza è desumibile dalla disamina degli estratti conto, peraltro, genericamente richiamati nell’atto di gravame.

Quanto, poi, agli esiti dell’espletata c.t.u.,va osservato che l’esperto di ufficio, a seguito dei rilievi del c.t.p. della parte convenuta, ha evidenziato il carattere ripristinatorio delle rimesse, valorizzando la circostanza che il conto fosse affidato […].

In tale contesto, pertanto, è ragionevole concludere che non vi è spazio per ritenere che le rimesse operate in pendenza del rapporto fossero solutorie di talchéin assenza della prova dei pagamenti non è possibile pervenire all’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito».

3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidandosi ad un motivo .

Ha resistito, con controricorso,la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

In data1/2aprile 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Con istanza del6/7 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] . ha chiesto la decisione del suoricorso.

Sono state deposit ate memori e ex art. 380-bis.1 cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico formulato motivo di ricorso lamenta la « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 2697 c.c. e 117 TUB,in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 , c.p.c. , per avere la Corte d’Appello ritenuto esistente un affidamento “di fatto” nonostante la mancata produzione del relativo contratto daparte della correntista».

Si contesta alla corte territorialedi avere «accertato il saldo del c/c n. 2282.72 in € 380.207,18 alla data del 31/3/2007, aderendo acriticamente alle conclusioni a cui era giunto il c.t.u., dott. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di primo grado nell’elaborazione della “prima ipotesi” di ricalcolo, cheaveva riscontrato un affidamento “di fatto” sul c/c dedotto in giudizio, qualificando comeripristinatorie le rimesse eseguite dal correntista ed escludendo la presenza di rimessesolutorie prescritte».

Si sottolinea che, «nel giudizio di primo grado, come emergeper tabulas, il c.t.p. della Banca aveva contestato, oltre all’erronea individuazione del periodo “coperto da prescrizione” da parte del c.t.u., anche l’erronea individuazione di sole 24 rimesse solutorieriscontrate dal c.t.u. nella propria bozza.

In particolare, il consulente della Banca aveva evidenziato nelle proprie osservazioni che il perito dell’Ufficio non aveva preso inconsiderazione, ai fini dell’effetto della prescrizione, le rimesse solutorie eseguite dalla data di apertura del conto corrente fino al 24/5/1997 per un importo di complessivi € 14.952.306,31 (pari a 1.449 rimesse del correntista), irripetibili in quanto prescritte, non sussistendo la prova in atti della stipula di un contratto di affidamento. […].

Ritenendo corretta la conclusione del c.t.u., dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto l’esistenza di un affidamento di fatto sul c/c n. 2282.72 (“Dalla analisi degli estratti conti si evince che ilconto corrente 2822.72 risulta essere affidato, anche se non è chiaro l’importo concesso,visto che in nessuno dei documenti agli atti si fa riferimento a tale contratto.

Perciò comevalore degli affidamenti è stato indicato, con riferimento ad ogni singolo trimestre, il valorepiù alto del massimo scoperto” […]) ed accertando che il saldo del c/c n. 2822.72 alla data del 31/3/2007 era pari a € 380.207,18, la Corte d’Appello, pur implicitamente, ha ammesso che la prova dell’esistenza dell’affidamento possa trarsi dai soli estratti conto, benché da essi non sia desumibile l’ammontare e la durata del fido concesso e nonostante l’attrice non avesse provato la stipula di un contratto di affidamento mediante la produzione del relativodocumento.

Nell’assumere simile decisione, la Corte di merito ha violato l’art. 117 TUB el’art. 2697 c.c., atteso che la presenza di un affidamento deve essere dimostrata dal correntistamediante il deposito di un contratto che attesti la concessione di un fido, l’importo e la suadurata, elementi che non possono essere tratti dalla mera disamina degli estratti conto (Cassazione, sentenza n. 27705/2018), come i nvece è accaduto nel caso di specie». 2.Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1.

Il principio della ragione più liquida consente, almeno in questa sede, di prescindere da ogni altra valutazione circa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza del soggetto firmatario della procura alle liti e, conseguentemente, dello jus postulandi del difensore costituito come sollevata dalla controricorrente.

Ciò perché l’unico formulato motivo di ricorso si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

1.1. Innanzitutto, dalla sentenza impugnata non risulta che l’odierna ricorrente abbia riproposto in sede di appello, ex art. 346 cod. proc. civ., l’eccezione dalla stessa proposta in prime cure sulla natura solutoria e conseguente prescrizione delle rimesse operate dalla data di apertura del conto n. 2822.72 (16.4.1991) fino al 24.5.1997.

Occorre rilevare, invero, che dalla medesima sentenza emerge che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibili le domande formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente al rapporto di conto corrente n. 2822.72, perché ancora aperto al momento dell’introduzione del giudizio, ritenendo erroneamente –come poi accertato dalla corte di appello – che la menzionata società non avesse formulato una autonoma domanda di accertamento del saldo.

La suddetta eccezione formulata dalla originaria convenuta in merito all’accertamento peritale volto al ricalcolo del saldo relativo al c/c n. 2822.72 (sulla natura solutoria e conseguente prescrizione delle rimesse operate dalla data di apertura del conto [16.4.1991] fino al 24.5.1997) è risultata, quindi, assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Sarebbe stato onere di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., dunque, nel giudizio di appello incardinato dall’odierna controricorrente, riproporre una tale eccezione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.

Di tanto, però, non vi è menzione nel suo odiernoricorso (oltre che nella decisione qui impugnata), sicché non può trovare seguito oggi il suo motivo di ricorso basato sul mancato accoglimento di tale eccezione (di qualificazione come solutorie delle rimesse e conseguente prescrizione) che la corte d’appello non ha esaminato perché non riproposta.

Deve trovare applicazione, infatti, il costante orientamento di legittimità, qui condiviso, secondo cui “La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, pur non essendo tenuta a proporre appello incidentale, ha l’onere di riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione le proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle eccezioni contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (cfr., tra le più recenti, Cass, nn. 15529 e 33649 del 2023; Cass. n. 22808 del 2024; Cass., sez.

III, 01/06/2023, n. 15529).

1.2. A tanto va aggiunto, poi, che nemmeno può avere seguito la formulata doglianza nella misura in cui è volta a contestare alla corte territoriale di avere ritenuto esistente un fido dal 16.4.1991 (data di apertura del conto) al 24.5.1997 pur mancando agli atti un contratto di apertura di credito in forma scritta.

Invero, come già chiarito da questa Corte, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, dellaconclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 34997 del 2023; Cass.n. 259 del 2025).

Per il resto, viene in questione un accertamento di fatto non sindacabile nella presente sede, posto che valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 259 del 2025; Cass. n. 20553 del 2021)». 3.[OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, facendole propri e, altresì rimarcando , quanto all’eccezione di inammissibilità non affrontata nella suddetta proposta exart. 380-biscod. proc. civ., che la stessa si rivela infondata, alla stregua della ulteriore (rispetto a quella depositata contestualmente al ricorso) documentazione prodottadalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., da cui emerge agevolmente che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era munito del po tere di rappresentare la banca e di conferire procura alle liti, risultando legittima l’attestazione del ruolo dal medesimo rivestito fornita dal [OSCURATO:PERSONA], procuratore della bancapredetta.

Nemmeno persuade, poi, quanto esposto da quest’ultima nella sua memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ . al fine di confutare la descritta proposta di definizione anticipata del consigliere delegato.

Invero, quanto dedotto con riferimento alla pretesa avvenuta riproposizione della eccezione di prescrizione, ex art. 346 cod.proc. c iv ., non può avere seguito proprio tenuto conto della giurisprudenza di legittimit à richiamata nella menzionata proposta.

Le argomentazioni concernenti l’impossibilità di fornire la prova del preteso affidamento in modo diverso dalla produzione del corrispondente contratto,invece, si rivelano sostanzialmente ininfluent i una volta accertato che l’eccezione di prescrizione non era stata validamente riproposta in appello.

4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienadeve essere respinto , restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituit asi controricorrente, con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene anticipatario exart. 93 cod. proc. civ.

4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’infondatezza del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), la ricorrent e suddett a , va condannat a, nei confronti dell a controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e lacondanna al pagamentodelle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della costituit a si controricorrent e , in € 7.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene anticipatario exart. 93 cod. proc. civ.

Condanna la medesim a ricorrente al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27330/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, allaPiazza Salimbeni n. 3, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] per Nocera n. 39, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro temporeGiovanni Adinolfi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 41. - controricorrente - avverso la SENTENZA,n. cron. 1405/2023, emessa dalla CORTE D'APPELLO DI SALERNOin data 29 / 11 /202 3 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 dicembre 2019, n. 1381, i l Tribunale di Nocera dichiaròl’inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito oggettivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche, breviter, MPS)in relazione al conto corrente n. 2822/72 ed al conto anticipi n. 8589/55 nonché delle domande di nullità parziale o totale dei suindicati contratti bancari e di rideterminazione del saldo. Accolse, invece, la domanda di ripetizione d i indebito formulata dalla medesima società attrice con riferimento al conto corrente n. 8344/24 e,conseguentemente, condann ò MPS alla restituzione , in favore della prima,di € 1.648,31 oltre interessi a far data dalla domanda e fino al soddisfo. Infine, compensòintegralmente le spese processuali e pose quelle delle espletate consulenze tecniche di ufficio a carico della banca convenuta. 2. Pronunciando sul gravam e promoss o contro quella decisione dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,l’adita Corte di appello di Salerno, con sentenza del 29novembre 202 3 , n. 1405 , resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., così dispose: «Accoglie parzialmente l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) dichiara la nullità della clausola n. 7 del contratto di conto corrente bancario n. 2822.72 del 16/4/1991 con riferimento alla determinazione del tasso degli interessi passivi mediante il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza e alla capitalizzazione trimestrale dei predetti interessi; b) dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta nel contratto del 9/6/1998 relativo al conto corrente bancario n. 2282.72; c) ridetermina il saldo del conto corrente n. 2282.72 alla data del 30/3/2007 in euro 380.207,18, quale saldo attivo a favore della società correntista;[…]». Per quanto qui ancora di interesse, quella corteritenne che: i) «La società [OSCURATO:SOCIETA]., come emerge dall’univoco tenore dell’atto introduttivo del procedimento di primo grado, puntualmente riportato nell’atto di gravame, con riferimento al rapporto bancario in esame - ancora aperto al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado, essendo stato chiuso, come prospettato e comprovato dalla società appellante in data 2/10/2019 e, dunque, in epoca successiva alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica exart. 190 c.p.c. - ha proposto unitamente alla domanda di ripetizione dell’indebito, distinte domande di accertamento finalizzate alla declaratoria di specifiche clausole negoziali e alla rideterminazione del saldo parziale depurato dalle appostazioni illegittime; tanto risulta non solo dalle allegazioni contenute nella parte espositiva dell’atto di citazione ma anche delle conclusioni rassegnate in capi distinti per ciascuna domanda»; ii) l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito per essere il conto correnteaperto alla data di introduzione del gi udizio non si riverbera sulle ulteriori domande dell’attrice, poiché sussiste un autonomo diritto del correntista, prima della chiusura del conto corrente, ad ottenere l’accertamento della nullità o validità delle clausole anatocistiche,l’esistenza o meno di illegittimi addebiti operati in virtù di clausole nulle e l’entità del saldo ricalcolato, depurato da appostazioni illegittime, ragion per cui le domande di accertamento proposte con il gravame dovevano essere esaminate nel merito; iii ) il proprio conv incimento si basava «[…] sull’accertamento contabile espletato dal dr. [OSCURATO:PERSONA] in quanto costui, a differenza del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato tutte le pattuizioni intercorse tra le parti processuali riferibili al rapporto di conto corrente n. 2822.72.»; iv) «[…] la clausola contenuta nel contratto di conto corrente n. 2822.72. sottoscritto il 16/4/1991, relativa alla determinazione degli interessi passivi mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è nulla[…]» e che «è nulla anche la clausola avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, contenuta sia nel contratto del 16/4/1991 sia nel contratto del 9/6/1998»;v ) « L’ausiliario di ufficio […] ha correttamente rideterminato il saldo del conto corrente n. 2282.72 alla data del 30/3/2007 in euro 380.207,18, quale saldo attivo a favore della società correntista»; vi) «Nel caso di specie la società [OSCURATO:SOCIETA]. nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ha prospettato che il conto corrente bancario in esame eraab origine assistito da un’apertura di credito, circostanza , questa , che emerge anche dal tenore della raccomandata del 28/10/2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha comunicato alla società correntista la chiusura del conto corrente, documento questo valorizzato dall’appellante nell’atto di impugnazione; nella raccomandata, infatti, vi è un espresso richiamo all’apertura di credito. Senonché la parte attrice non ha rappresentato di avere effettuato delle rimesse finalizzate a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; né tale circostanza è desumibile dalla disamina degli estratti conto, peraltro, genericamente richiamati nell’atto di gravame. Quanto, poi, agli esiti dell’espletata c.t.u.,va osservato che l’esperto di ufficio, a seguito dei rilievi del c.t.p. della parte convenuta, ha evidenziato il carattere ripristinatorio delle rimesse, valorizzando la circostanza che il conto fosse affidato […]. In tale contesto, pertanto, è ragionevole concludere che non vi è spazio per ritenere che le rimesse operate in pendenza del rapporto fossero solutorie di talchéin assenza della prova dei pagamenti non è possibile pervenire all’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidandosi ad un motivo . Ha resistito, con controricorso,la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. In data1/2aprile 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del6/7 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] . ha chiesto la decisione del suoricorso. Sono state deposit ate memori e ex art. 380-bis.1 cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico formulato motivo di ricorso lamenta la « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 2697 c.c. e 117 TUB,in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 , c.p.c. , per avere la Corte d’Appello ritenuto esistente un affidamento “di fatto” nonostante la mancata produzione del relativo contratto daparte della correntista». Si contesta alla corte territorialedi avere «accertato il saldo del c/c n. 2282.72 in € 380.207,18 alla data del 31/3/2007, aderendo acriticamente alle conclusioni a cui era giunto il c.t.u., dott. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di primo grado nell’elaborazione della “prima ipotesi” di ricalcolo, cheaveva riscontrato un affidamento “di fatto” sul c/c dedotto in giudizio, qualificando comeripristinatorie le rimesse eseguite dal correntista ed escludendo la presenza di rimessesolutorie prescritte». Si sottolinea che, «nel giudizio di primo grado, come emergeper tabulas, il c.t.p. della Banca aveva contestato, oltre all’erronea individuazione del periodo “coperto da prescrizione” da parte del c.t.u., anche l’erronea individuazione di sole 24 rimesse solutorieriscontrate dal c.t.u. nella propria bozza. In particolare, il consulente della Banca aveva evidenziato nelle proprie osservazioni che il perito dell’Ufficio non aveva preso inconsiderazione, ai fini dell’effetto della prescrizione, le rimesse solutorie eseguite dalla data di apertura del conto corrente fino al 24/5/1997 per un importo di complessivi € 14.952.306,31 (pari a 1.449 rimesse del correntista), irripetibili in quanto prescritte, non sussistendo la prova in atti della stipula di un contratto di affidamento. […]. Ritenendo corretta la conclusione del c.t.u., dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto l’esistenza di un affidamento di fatto sul c/c n. 2282.72 (“Dalla analisi degli estratti conti si evince che ilconto corrente 2822.72 risulta essere affidato, anche se non è chiaro l’importo concesso,visto che in nessuno dei documenti agli atti si fa riferimento a tale contratto. Perciò comevalore degli affidamenti è stato indicato, con riferimento ad ogni singolo trimestre, il valorepiù alto del massimo scoperto” […]) ed accertando che il saldo del c/c n. 2822.72 alla data del 31/3/2007 era pari a € 380.207,18, la Corte d’Appello, pur implicitamente, ha ammesso che la prova dell’esistenza dell’affidamento possa trarsi dai soli estratti conto, benché da essi non sia desumibile l’ammontare e la durata del fido concesso e nonostante l’attrice non avesse provato la stipula di un contratto di affidamento mediante la produzione del relativodocumento. Nell’assumere simile decisione, la Corte di merito ha violato l’art. 117 TUB el’art. 2697 c.c., atteso che la presenza di un affidamento deve essere dimostrata dal correntistamediante il deposito di un contratto che attesti la concessione di un fido, l’importo e la suadurata, elementi che non possono essere tratti dalla mera disamina degli estratti conto (Cassazione, sentenza n. 27705/2018), come i nvece è accaduto nel caso di specie». 2.Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1. Il principio della ragione più liquida consente, almeno in questa sede, di prescindere da ogni altra valutazione circa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza del soggetto firmatario della procura alle liti e, conseguentemente, dello jus postulandi del difensore costituito come sollevata dalla controricorrente. Ciò perché l’unico formulato motivo di ricorso si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 1.1. Innanzitutto, dalla sentenza impugnata non risulta che l’odierna ricorrente abbia riproposto in sede di appello, ex art. 346 cod. proc. civ., l’eccezione dalla stessa proposta in prime cure sulla natura solutoria e conseguente prescrizione delle rimesse operate dalla data di apertura del conto n. 2822.72 (16.4.1991) fino al 24.5.1997. Occorre rilevare, invero, che dalla medesima sentenza emerge che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibili le domande formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente al rapporto di conto corrente n. 2822.72, perché ancora aperto al momento dell’introduzione del giudizio, ritenendo erroneamente –come poi accertato dalla corte di appello – che la menzionata società non avesse formulato una autonoma domanda di accertamento del saldo. La suddetta eccezione formulata dalla originaria convenuta in merito all’accertamento peritale volto al ricalcolo del saldo relativo al c/c n. 2822.72 (sulla natura solutoria e conseguente prescrizione delle rimesse operate dalla data di apertura del conto [16.4.1991] fino al 24.5.1997) è risultata, quindi, assorbita dalla declaratoria di inammissibilità. Sarebbe stato onere di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., dunque, nel giudizio di appello incardinato dall’odierna controricorrente, riproporre una tale eccezione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. Di tanto, però, non vi è menzione nel suo odiernoricorso (oltre che nella decisione qui impugnata), sicché non può trovare seguito oggi il suo motivo di ricorso basato sul mancato accoglimento di tale eccezione (di qualificazione come solutorie delle rimesse e conseguente prescrizione) che la corte d’appello non ha esaminato perché non riproposta. Deve trovare applicazione, infatti, il costante orientamento di legittimità, qui condiviso, secondo cui “La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, pur non essendo tenuta a proporre appello incidentale, ha l’onere di riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione le proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle eccezioni contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (cfr., tra le più recenti, Cass, nn. 15529 e 33649 del 2023; Cass. n. 22808 del 2024; Cass., sez. III, 01/06/2023, n. 15529). 1.2. A tanto va aggiunto, poi, che nemmeno può avere seguito la formulata doglianza nella misura in cui è volta a contestare alla corte territoriale di avere ritenuto esistente un fido dal 16.4.1991 (data di apertura del conto) al 24.5.1997 pur mancando agli atti un contratto di apertura di credito in forma scritta. Invero, come già chiarito da questa Corte, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, dellaconclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 34997 del 2023; Cass.n. 259 del 2025). Per il resto, viene in questione un accertamento di fatto non sindacabile nella presente sede, posto che valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 259 del 2025; Cass. n. 20553 del 2021)». 3.[OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, facendole propri e, altresì rimarcando , quanto all’eccezione di inammissibilità non affrontata nella suddetta proposta exart. 380-biscod. proc. civ., che la stessa si rivela infondata, alla stregua della ulteriore (rispetto a quella depositata contestualmente al ricorso) documentazione prodottadalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., da cui emerge agevolmente che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era munito del po tere di rappresentare la banca e di conferire procura alle liti, risultando legittima l’attestazione del ruolo dal medesimo rivestito fornita dal [OSCURATO:PERSONA], procuratore della bancapredetta. Nemmeno persuade, poi, quanto esposto da quest’ultima nella sua memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ . al fine di confutare la descritta proposta di definizione anticipata del consigliere delegato. Invero, quanto dedotto con riferimento alla pretesa avvenuta riproposizione della eccezione di prescrizione, ex art. 346 cod.proc. c iv ., non può avere seguito proprio tenuto conto della giurisprudenza di legittimit à richiamata nella menzionata proposta. Le argomentazioni concernenti l’impossibilità di fornire la prova del preteso affidamento in modo diverso dalla produzione del corrispondente contratto,invece, si rivelano sostanzialmente ininfluent i una volta accertato che l’eccezione di prescrizione non era stata validamente riproposta in appello. 4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienadeve essere respinto , restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituit asi controricorrente, con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene anticipatario exart. 93 cod. proc. civ. 4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’infondatezza del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), la ricorrent e suddett a , va condannat a, nei confronti dell a controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e lacondanna al pagamentodelle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della costituit a si controricorrent e , in € 7.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene anticipatario exart. 93 cod. proc. civ. Condanna la medesim a ricorrente al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,dell’ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 02287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris