Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02483/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA lisi r:éRL,2 t-. v (-o p Sul ricorso iscritto al numero 8120 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) giacomopellicano©avvocatisciacca .it; -ricorrente- Contro //o Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Sicilia n. 4762/14/2020, depositata in data 11 settembre 2020, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1214/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso della contribuente, esercente attività di produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D. avverso l'avviso TY51RT600008/2013 con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Agrigento, aveva irrogato, per il 2009, la sanzione di euro 390.680,00, ai sensi dell'art. 7, comma 4bis, del d.lgs. n. 471/97, introdotto dall'art. 1, comma 381 della legge n. 311/2004, per avere la detta società omesso la comunicazione telematica all'Agenzia delle dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti esportatori abituali nei confronti dei quali aveva emesso fatture senza addebito di imposta ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 633/72; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato istanza di trattazione congiunta del presente procedimento con quello RG N. 8133/2021, attinente ad altra annualità di imposta. [OSCURATO:PERSONA] -appare opportuna la trattazione congiunta del presente procedimento con quello RGN 8133/2021; P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione alla sezione tributaria al fine della trattazione congiunta del presente procedimento con quello RG 8133/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA lisi r:éRL,2 t-. v (-o p Sul ricorso iscritto al numero 8120 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) giacomopellicano©avvocatisciacca .it; -ricorrente- Contro //o Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Sicilia n. 4762/14/2020, depositata in data 11 settembre 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1214/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso della contribuente, esercente attività di produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D. avverso l'avviso TY51RT600008/2013 con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Agrigento, aveva irrogato, per il 2009, la sanzione di euro 390.680,00, ai sensi dell'art. 7, comma 4bis, del d.lgs. n. 471/97, introdotto dall'art. 1, comma 381 della legge n. 311/2004, per avere la detta società omesso la comunicazione telematica all'Agenzia delle dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti esportatori abituali nei confronti dei quali aveva emesso fatture senza addebito di imposta ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 633/72; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato istanza di trattazione congiunta del presente procedimento con quello RG N. 8133/2021, attinente ad altra annualità di imposta. [OSCURATO:PERSONA] -appare opportuna la trattazione congiunta del presente procedimento con quello RGN 8133/2021; P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione alla sezione tributaria al fine della trattazione congiunta del presente procedimento con quello RG 8133/2021.
Sentenza Cassazione n. 02483/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris