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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28084/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. consistito nel dichiarare false generalità ai Carabinieri che lo avevano fermato per un controllo mentre egli era alla guida di un veicolo [OSCURATO:PERSONA], privo di documenti di identificazione e di patente di guida; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 cod. pen. invece che nella più lieve ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali integra il reato di cui all'art.495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca a un pubblico ufficiale capotreno false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839); Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. consistito nel dichiarare false generalità ai Carabinieri che lo avevano fermato per un controllo mentre egli era alla guida di un veicolo [OSCURATO:PERSONA], privo di documenti di identificazione e di patente di guida; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 cod. pen. invece che nella più lieve ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali integra il reato di cui all'art.495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca a un pubblico ufficiale capotreno false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839); Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 28084/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris