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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 07035/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché intempestivo; ritenuto in particolare che il deposito dell'impugnazione è intervenuto il 22 aprile 2025 allorquando era già perento il termine di 45 giorni previsto ex lege, considerata la data della decisione ( 12 novembre 2024), il termine fissato per il deposito dei motivi della decisione (90 giorni), puntualmente osservato, e anche a voler computare l'ulteriore termine aggiuntivo di cui all'art 585 comma 1 bis cpp rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché intempestivo; ritenuto in particolare che il deposito dell'impugnazione è intervenuto il 22 aprile 2025 allorquando era già perento il termine di 45 giorni previsto ex lege, considerata la data della decisione ( 12 novembre 2024), il termine fissato per il deposito dei motivi della decisione (90 giorni), puntualmente osservato, e anche a voler computare l'ulteriore termine aggiuntivo di cui all'art 585 comma 1 bis cpp rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07035/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris