CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1967
Cassazione n. 09710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1967 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ArN,rs-", [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 6 luglio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 8 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 348 e 494 cod. pen. Rilevato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la sussistenza di ciascuno dei reati ascritti all'imputato, contengono censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato l'integrazione delle fattispecie contestate, essendo emerso dall'istruttoria come il prevenuto, attribuendosi impropriamente la qualifica di avvocato, e inducendo in errore la vittima, avesse percepito un profitto ingiusto per l'effettuazione di attività legali che non aveva titolo per svolgere); Considerato che l'ultima doglianza, che censura la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, risulta del tutto generica, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha correttamente computato i termini prescrizionali, escludendo, di conseguenza, l'estinzione dei reati, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]