CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 1968
Cassazione n. 17749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1968 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché i motivi proposti attengono al merito della valutazione operata dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, le cui argomentazioni sfuggono a rilievi di manifesta illogicità. Difatti i giudici milanesi, richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice in relazione alla sussistenza degli estremi di applicabilità della contestata recidiva, hanno sostanzialmente ribadito che i precedenti penali a carico del prevenuto, in relazione al fatto commesso, sono indicativi di una accresciuta pericolosità sociale del medesimo, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]