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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 36241/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 novembre 2021 (depositata il 13 gennaio 2022), il Tribunale di Catanzaro, nel rigettare l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 125, 192, 273, 299, 546 e 649 cod. proc. pen.

Premette che: il Galati era stato condannato «nell'ambito dell'operazione Crimine» poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver partecipato, fino al 21 marzo 2011, «in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al locale di [OSCURATO:PERSONA]»; nel procedimento penale, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, è contestata al Galati la partecipazione al locale di Piscopio dalla «fondazione con condotta perdurante»; la sentenza n. 56 del 2021, emessa nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], aveva assolto l'imputato dal reato associativo, dando atto della sostanziale coincidenza del locale di [OSCURATO:PERSONA] e di quello di Piscopio.

Tanto premesso, rappresenta che la difesa, valorizzando la sostanziale coincidenza tra i due gruppi criminali, riconosciuta dalla sentenza menzionata, aveva vanamente chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima, e al Tribunale di Catanzaro, in sede di appello, di valutare la sussistenza del ne bis indem.

Il Tribunale di Catanzaro, in particolare, aveva rigettato l'appello, rilevando che la questione del ne bis indenn era stata già ritenuta infondata con il rigetto dell'originario riesame e che, in base al costante orientamento giurisprudenziale, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del riesame può essere superata solo se intervengano elementi nuovi, non avendo rilievo neppure gli elementi diversi da quelli già esaminati.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di Catanzaro sarebbe incorso in palese errore, poiché, per la giurisprudenza e per la dottrina sono da considerare nuovi anche i fatti preesistenti che il giudice non ha in precedenza considerato.

L'errore sarebbe ancor più palese perché la difesa aveva addotto a sostegno della propria istanza un fatto nuovo, consistente nella sentenza di assoluzione del Fiorillo, recentemente emessa.

Tale elemento sopravvenuto non sarebbe stato proprio considerato dal Tribunale di Catanzaro, che, invece, a parere del ricorrente, una volta preso atto della sostanziale coincidenza tra il locale di [OSCURATO:PERSONA] e quello di Piscopio, riconosciuta dalla sentenza in questione, si sarebbe dovuto limitare solo ad accertare se successivamente al marzo del 2011, il Galati avesse continuato a far parte del «gruppo dei piscopiani» e solo in quest'ultimo caso avrebbe potuto mantenere in atto la misura cautelare, atteso che la partecipazione al sodalizio nel periodo precedente era coperto dal ne bis indem.

Con riferimento al periodo successivo al marzo 2011, il ricorrente evidenzia che era stato detenuto fino al 23 dicembre 2014 e che, dal seguito di notizia di reato del 5 giugno 2014, emergerebbe che egli, all'epoca, non figurerebbe tra i partecipi all'associazione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla legge n. 47 del 2015 e agli artt. 125, 274, 275 e 299 cod. proc. pen.

Sostiene, con specifico riferimento alle esigenze cautelari, che l'ordinanza non avrebbe tenuto conto del tempo decorso dalla commissione del fatto e della risalenza nel tempo degli elementi sintomatici della partecipazione all'associazione.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione del principio del ne bis indem.

Invero, come rilevato da entrambi i giudici di merito, dalla stessa istanza dell'interessato, emerge con evidenza che il presente procedimento e quello già definito con sentenza passata in giudicato prendono in esame segmenti temporali di condotta diversi.

Dalla stessa istanza, in particolare, emerge che nel precedente procedimento era contestato al ricorrente di aver partecipato, fino al 21 marzo 2011, al locale di [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel presente procedimento, gli viene contestata la partecipazione al locale di Piscopio dalla «fondazione con condotta perdurante>.>..

I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente evidenziato che, a prescindere dall'asserita sovrapponibilità delle due "locali", la violazione del principio del ne bis indem andava esclusa per il diverso segmento temporale contestato nella presente procedura: dalla costituzione del locale di Piscopio, risalente al 2009-2010, con condotta perdurante.

La misura cautelare in atto, conseguentemente, in ogni caso, risultava perfettamente legittima relativamente ai fatti successivi ai marzo 2011.

I giudici di merito, inoltre, hanno evidenziato svariati elementi dai quali desumere una discontinuità tra i due sodalizi succedutisi nel tempo e anche la posizione gerarchicamente sovraordinata assunta dal Galati nella nuova locale, diversamente dal ruolo di mero partecipe rivestito nell'ambito della locale di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, con riferimento al periodo successivo al marzo 2011, ha evidenziato che era stato scarcerato il 23 dicembre 2014 e che, dal seguito di notizia di reato del 5 giugno 2014, emergerebbe che egli, all'epoca, non figurava tra i partecipi all'associazione.

Orbene, con riferimento al primo elemento, va rilevato che, come pacificamente osservato in giurisprudenza (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121; Sez. 6, n. 1162 del 14/10/201, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661), lo stato detentivo, di per sé, non è assolutamente incompatibile con il perdurare del vincolo associativo.

Quanto all'altro elemento, appare evidente che, con esso, il ricorrente offre al giudice di legittimità frammenti indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

Va, in ogni caso, evidenziato che i provvedimenti di merito hanno motivato in maniera adeguata e coerente, in ordine alla perdurante condotta di partecipazione contestata all'indagato, facendo riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Moscato e agli elementi emersi in altri procedimenti e in altre sentenze.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è infondato.

Al riguardo, occorre premettere che il rilievo da attribuire al fattore tempo nel procedimento cautelare è diverso a seconda della fase nella quale viene effettuata la valutazione del giudice circa l'attualità delle esigenze cautelari: in fase di applicazione della misura o in sede di pronuncia rispetto a un'istanza di revoca o modifica della misura già applicata.

Il tempo trascorso dalla commissione del reato assume rilievo nella sola fase di applicazione della misura.

È questo il momento nel quale il giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari siano o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto.

Nella fase di applicazione della misura cautelare, infatti, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242).

Il medesimo onere di valutazione, secondo un orientamento giurisprudenziale, si pone anche per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

In base a tale orientamento - anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Planta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919).

A tale orientamento, sempre in riferimento alla fase applicativa, se ne contrappone un altro, secondo il quale <<In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volti a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 2, n. 38848 del 14/0772021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 6574 del 2/2/2016, Cuozzo, Rv. 266236).

Altro, però, è il "tempo" che assume rilievo nella fase successiva, nella quale il giudice, chiamato a pronunciarsi per la revoca o sostituzione della misura, deve compiere una diversa e nuova valutazione al fine di verificare se il quadro originario si è modificato.

Terminata la fase di applicazione, il tempo trascorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non può venire più in rilievo (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, 5 )( Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 5, n. 25986 del 05/04/22, Grasso, n.m.; Sez. 6, n. 31571 del 12/07/22, Grasso, n.m.).

In generale - e quindi a prescindere dall'esistenza dei diversi orientamenti citati in merito all'incidenza del tempo c.d. silente nella fase di applicazione della misura - è infatti pacifico che sulle questioni e sugli elementi, originariamente valutati dal giudice per applicare la misura si forma il c.d. giudicato cautelare (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543).

Nella successiva fase l'unico "tempo" che può assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi.

Solo tale arco temporale, non quello precedente e già considerato, d'altronde, può a certe condizioni, essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.

Il periodo per il quale si è protratta la restrizione, infatti, <<non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice» (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324).

Tanto premesso, la questione dedotta nel ricorso circa il rilevo da attribuire al tempo c.d. silente, cioè al tempo intercorso tra la data di commissione delle condotte e quello di applicazione della misura, è inconferente.

Nel caso in esame, infatti, il procedimento ha preso le mosse da un'istanza di revoca o sostituzione della misura e non a un provvedimento applicativo della stessa.

In questa fase, quindi, una nuova valutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalla commissione della condotta è preclusa.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 novembre 2021 (depositata il 13 gennaio 2022), il Tribunale di Catanzaro, nel rigettare l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 125, 192, 273, 299, 546 e 649 cod. proc. pen. Premette che: il Galati era stato condannato «nell'ambito dell'operazione Crimine» poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver partecipato, fino al 21 marzo 2011, «in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al locale di [OSCURATO:PERSONA]»; nel procedimento penale, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, è contestata al Galati la partecipazione al locale di Piscopio dalla «fondazione con condotta perdurante»; la sentenza n. 56 del 2021, emessa nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], aveva assolto l'imputato dal reato associativo, dando atto della sostanziale coincidenza del locale di [OSCURATO:PERSONA] e di quello di Piscopio. Tanto premesso, rappresenta che la difesa, valorizzando la sostanziale coincidenza tra i due gruppi criminali, riconosciuta dalla sentenza menzionata, aveva vanamente chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima, e al Tribunale di Catanzaro, in sede di appello, di valutare la sussistenza del ne bis indem. Il Tribunale di Catanzaro, in particolare, aveva rigettato l'appello, rilevando che la questione del ne bis indenn era stata già ritenuta infondata con il rigetto dell'originario riesame e che, in base al costante orientamento giurisprudenziale, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del riesame può essere superata solo se intervengano elementi nuovi, non avendo rilievo neppure gli elementi diversi da quelli già esaminati. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Catanzaro sarebbe incorso in palese errore, poiché, per la giurisprudenza e per la dottrina sono da considerare nuovi anche i fatti preesistenti che il giudice non ha in precedenza considerato. L'errore sarebbe ancor più palese perché la difesa aveva addotto a sostegno della propria istanza un fatto nuovo, consistente nella sentenza di assoluzione del Fiorillo, recentemente emessa. Tale elemento sopravvenuto non sarebbe stato proprio considerato dal Tribunale di Catanzaro, che, invece, a parere del ricorrente, una volta preso atto della sostanziale coincidenza tra il locale di [OSCURATO:PERSONA] e quello di Piscopio, riconosciuta dalla sentenza in questione, si sarebbe dovuto limitare solo ad accertare se successivamente al marzo del 2011, il Galati avesse continuato a far parte del «gruppo dei piscopiani» e solo in quest'ultimo caso avrebbe potuto mantenere in atto la misura cautelare, atteso che la partecipazione al sodalizio nel periodo precedente era coperto dal ne bis indem. Con riferimento al periodo successivo al marzo 2011, il ricorrente evidenzia che era stato detenuto fino al 23 dicembre 2014 e che, dal seguito di notizia di reato del 5 giugno 2014, emergerebbe che egli, all'epoca, non figurerebbe tra i partecipi all'associazione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla legge n. 47 del 2015 e agli artt. 125, 274, 275 e 299 cod. proc. pen. Sostiene, con specifico riferimento alle esigenze cautelari, che l'ordinanza non avrebbe tenuto conto del tempo decorso dalla commissione del fatto e della risalenza nel tempo degli elementi sintomatici della partecipazione all'associazione. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione del principio del ne bis indem. Invero, come rilevato da entrambi i giudici di merito, dalla stessa istanza dell'interessato, emerge con evidenza che il presente procedimento e quello già definito con sentenza passata in giudicato prendono in esame segmenti temporali di condotta diversi. Dalla stessa istanza, in particolare, emerge che nel precedente procedimento era contestato al ricorrente di aver partecipato, fino al 21 marzo 2011, al locale di [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel presente procedimento, gli viene contestata la partecipazione al locale di Piscopio dalla «fondazione con condotta perdurante>.>.. I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente evidenziato che, a prescindere dall'asserita sovrapponibilità delle due "locali", la violazione del principio del ne bis indem andava esclusa per il diverso segmento temporale contestato nella presente procedura: dalla costituzione del locale di Piscopio, risalente al 2009-2010, con condotta perdurante. La misura cautelare in atto, conseguentemente, in ogni caso, risultava perfettamente legittima relativamente ai fatti successivi ai marzo 2011. I giudici di merito, inoltre, hanno evidenziato svariati elementi dai quali desumere una discontinuità tra i due sodalizi succedutisi nel tempo e anche la posizione gerarchicamente sovraordinata assunta dal Galati nella nuova locale, diversamente dal ruolo di mero partecipe rivestito nell'ambito della locale di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, con riferimento al periodo successivo al marzo 2011, ha evidenziato che era stato scarcerato il 23 dicembre 2014 e che, dal seguito di notizia di reato del 5 giugno 2014, emergerebbe che egli, all'epoca, non figurava tra i partecipi all'associazione. Orbene, con riferimento al primo elemento, va rilevato che, come pacificamente osservato in giurisprudenza (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121; Sez. 6, n. 1162 del 14/10/201, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661), lo stato detentivo, di per sé, non è assolutamente incompatibile con il perdurare del vincolo associativo. Quanto all'altro elemento, appare evidente che, con esso, il ricorrente offre al giudice di legittimità frammenti indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va, in ogni caso, evidenziato che i provvedimenti di merito hanno motivato in maniera adeguata e coerente, in ordine alla perdurante condotta di partecipazione contestata all'indagato, facendo riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Moscato e agli elementi emersi in altri procedimenti e in altre sentenze. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è infondato. Al riguardo, occorre premettere che il rilievo da attribuire al fattore tempo nel procedimento cautelare è diverso a seconda della fase nella quale viene effettuata la valutazione del giudice circa l'attualità delle esigenze cautelari: in fase di applicazione della misura o in sede di pronuncia rispetto a un'istanza di revoca o modifica della misura già applicata. Il tempo trascorso dalla commissione del reato assume rilievo nella sola fase di applicazione della misura. È questo il momento nel quale il giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari siano o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto. Nella fase di applicazione della misura cautelare, infatti, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242). Il medesimo onere di valutazione, secondo un orientamento giurisprudenziale, si pone anche per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In base a tale orientamento - anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Planta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919). A tale orientamento, sempre in riferimento alla fase applicativa, se ne contrappone un altro, secondo il quale <<In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volti a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 2, n. 38848 del 14/0772021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 6574 del 2/2/2016, Cuozzo, Rv. 266236). Altro, però, è il "tempo" che assume rilievo nella fase successiva, nella quale il giudice, chiamato a pronunciarsi per la revoca o sostituzione della misura, deve compiere una diversa e nuova valutazione al fine di verificare se il quadro originario si è modificato. Terminata la fase di applicazione, il tempo trascorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non può venire più in rilievo (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, 5 )( Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 5, n. 25986 del 05/04/22, Grasso, n.m.; Sez. 6, n. 31571 del 12/07/22, Grasso, n.m.). In generale - e quindi a prescindere dall'esistenza dei diversi orientamenti citati in merito all'incidenza del tempo c.d. silente nella fase di applicazione della misura - è infatti pacifico che sulle questioni e sugli elementi, originariamente valutati dal giudice per applicare la misura si forma il c.d. giudicato cautelare (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543). Nella successiva fase l'unico "tempo" che può assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi. Solo tale arco temporale, non quello precedente e già considerato, d'altronde, può a certe condizioni, essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Il periodo per il quale si è protratta la restrizione, infatti, <<non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice» (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324). Tanto premesso, la questione dedotta nel ricorso circa il rilevo da attribuire al tempo c.d. silente, cioè al tempo intercorso tra la data di commissione delle condotte e quello di applicazione della misura, è inconferente. Nel caso in esame, infatti, il procedimento ha preso le mosse da un'istanza di revoca o sostituzione della misura e non a un provvedimento applicativo della stessa. In questa fase, quindi, una nuova valutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalla commissione della condotta è preclusa. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda
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