CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25729/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 della norma incriminatrice (quale fatto commesso da persona armata) - oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove si da conto della presenza delle armi nello stesso garage ove l'imputato custodiva la sostanza stupefacente, Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i