CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 06741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CeZA^ '{ ORDINANZA sul ricorso 29952/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la SENTENZA n. 9804/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 4/6/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell' 11/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva, a sua volta, dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione dallo stesso proposta nei confronti dell'estratto di ruolo. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha rilevato che il giudizio di opposizione recuperatoria all'estratto di ruolo, instaurato successivamente al d.lgs. 150/2011, è assoggettato al rito del lavoro per cui l'appello avverso la sentenza del primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile se l'atto è stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 cit., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello. 1.3. Nel caso in esame, pertanto, il tribunale ha ritenuto che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile sul rilievo che, da un lato, "la sentenza appellata risulta pubblicata con deposito in cancelleria in data 6 aprile 2018 e l'atto di citazione in appello risulta notificato al Comune di Bergamo ed all'Agenzia delle Entrate in data 5 novembre 2018, quindi nel rispetto del termine previsto dall'art. 327 c.p.c." ma che, dall'altro, "l'atto di citazione in appello risulta depositato in Cancelleria in data 8 novembre 2018, oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado". 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.5. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ed il Comune di Bergamo sono rimasti intimati. 1.6. Il ricorrente ha depositato memorie il 18/10/2022 e il 9/11/2022. Ric. 2021 n. 29952 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorrente, con l'unico motivo che ha articolato, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 327, 426, 615, 617 c.p.c. nonché dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. senza, tuttavia, considerare che, qualora l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, sia stata instaurata, come nel caso in esame, seguendo il rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto non oltre la prima udienza di comparizione dele parti, decorsa la quale si consolida il rito scelto dall'opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l'atto di appello, e che, in forza di tale principio, l'appello proposto non poteva essere dichiarato tardivo essendo stato introdotto con atto di citazione secondo il rito ordinario seguito in primo grado senza che il giudice ne avesse rilevato l'irregolarità e disposto il mutamento. 3. La Corte ritiene che, in forza dello ius superveniens, l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'estratto di ruolo è diventata inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione, compresa quella concernente la tempestività o meno dell'appello proposto. 4. Le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che: - il d.l. n. 146/2021, convertito dalla I. n. 215/2021, ha aggiunto all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, dopo il comma 4, un comma 4-bis, il quale, dopo aver affermato come, in linea di principio, "l'estratto di ruolo non è impugnabile" in via diretta, ha stabilito che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi Ric. 2021 n. 29952 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 in culli debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016„ n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"; - tale norma, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubblic:he (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative: artt. 27 della I. n. 689/1981 e 206 del codice della strada), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l'interesse ad agire costituisce, del resto, una condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurne e dimostrarne la sussistenza; - nel giudizio di legittimità, in particolare, ciò deve avvenire mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. ovvero fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o all'adunanza camerale, se insorto dopo; - qualora, invece, occorrano accertamenti di fatto, ciò deve avvenire nel giudizio di rinvio (Cass. SU n. 26283 del 2022). 5. Nel caso in esame, invece, l'opponente non ha né dedotto né dimostrato, nei modi e nei termini esposti, la sussistenza, in Ric. 2021 n. 29952 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 ragione dei pregiudizi tassativamente indicati dalla norma, dell'interesse ad impugnare, in via diretta, l'estratto di ruolo: né, del resto, la sussistenza di tale interesse emerge dagli accertamenti in fatto svolti dal giudice di merito. 6. L'opposizione proposta dev'essere, quindi, dichiarata inammissibile. 7. Le spese maturate nel corso del giudizio di merito sono irripetibili. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto 'dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: pronuncia sul ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo proposta dal ricorrente nonché l'irripetibilità delle spese maturate nel corso del giudizio di merito; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se