CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 45835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdete-lavvise-aHel~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 18 febbraio 2022, depositata nei termini il 22 febbraio 2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.; - che avverso la detta sentenza, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 22 aprile 2022, come da attestazione di cancelleria in calce alla sentenza impugnata, l'imputato articolando tre motivi; - che il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo, posto che il termine per impugnare la sentenza in esame, pari a giorni trenta trattandosi di motivazione depositata nel termine di cui all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. (15 giorni), a norma del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., risultava decorso il 4 aprile 2022; - che la dichiarata inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]