CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47265/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Pescara il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Pescara il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Gip del Tribunale di Pescara che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei delitti di ricettazione e falso loro ascritti in rubrica ai capi A) e C) ( quest'ultimo contestato al solo Carmignani), condannando il Comignani alla pena di anni due,mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa; la [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: 2.1 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il vizio di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; 2.2 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'individuazione nell'imputata della donna che il 26/4/2017 etk effettuò un accesso presso la farmacia [OSCURATO:PERSONA] al fine di acquistare, mediante esibizione di ricetta falsa, il farmaco dopante Sustanon; l'omessa motivazione con riguardo alle questioni di fatto e di diritto esposte nell'atto di appello. 3. I ricorsi sono inammissibili. Quanto all'impugnazione proposta nell'interesse del Comignani deve rilevarsene la radicale genericità ed aspecificità cui s'accompagna la formulazione di rilievi essenzialmente di merito. La difesa, invero, ha omesso la chiara enunciazione del vizio denunziato e si è limitata all'apodittico assunto circa l'omessa valutazione del gravame difensivo, senza specifica individuazione ed illustrazione dei profili pretermessi, nonché all'assertiva censura in ordine alla mancata valutazione critica delle testimonianze incriminanti e alla possibile alternativa qualificazione del fatto sub A) alla stregua dei delitti di furto e/o falso. Analogamente assiomatiche sono le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, che non si confrontano con gli esiti processuali laddove sostengono l'occasionalità e la minima offensività dei fatti. In sostanza, il ricorrente è venuto meno all'obbligo, sancito dall'art. 581 cod.proc.pen., di indicare in maniera specifica e puntuale gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della proposta impugnazione in stretta correlazione logica con l'impianto motivazionale della sentenza censurata. 3.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, i rilievi difensivi che revocano in dubbio la corretta identificazione del soggetto che il 26/4/2017 si recò presso la [OSCURATO:PERSONA] di Montesilvano per spedire una ricetta falsa, contenente la prescrizione di un farmaco dopante, trascurano l'integrale apprezzamento del compendio probatorio acquisito in atti e richiamato dalla Corte territoriale a pag. 4. Consta, infatti, che il riconoscimento della prevenuta attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza della farmacia è stato operato non solo dagli operanti ma anche dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], medico curante della [OSCURATO:PERSONA], il cui ricettario di provenienza furtiva è stato utilizzato per le false prescrizioni farmaceutiche, il quale ha individuato la prevenuta nelle immagini relative non solo all'episodio del 26 aprile ma anche alla spendita dell'Il aprile precedente, allorché la ricorrente aveva fraudolentemente ottenuto la consegna di tre confezioni di Sustanon. 3.2 Il secondo motivo è del tutto generico, essendosi il difensore limitato alla denunzia di omessa motivazione, senza chiarire quali questioni di decisiva rilevanza siano state trascurate dai giudici d'appello. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] penali ih3itsiecPA2csEILT...