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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34705/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33815-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 635/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Bibbona propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 88/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Livorno in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di accertamento ICI 2011; la società contribuente resiste con controricorso; il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 1, commi 336 e 337, L. n. 311/2004, degli artt. 3, 5, 10 e 11 D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 74 L. n. 342/2000 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia respinto l’appello affermando erroneamente che la richiesta di accatastamento del Comune nei confronti della contribuente era priva dell’indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, cosicché gli effetti fiscali delle rendite dichiarate o attribuite potevano decorrere solo dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune (2014), dovendo far retroagire a tale data anche il calcolo della rendita dichiarata nel 2015 dalla contribuente;

1.2. le censure vanno disattese;

1.3. è incontestato che la società contribuente sia proprietaria di un campeggio/area sosta, insistente nel territorio del Comune di Bibbona, in relazione al quale, in mancanza di attribuzione di rendita catastale, trattandosi di immobile non dichiarato in catasto, il Comune invitò nel 2014 la predetta società, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 (c.d.

Finanziaria 2005), a dichiarare l'immobile in catasto e a richiedere l'attribuzione della relativa rendita, a cui la società provvedeva nell’anno 2015;

1.4. con l'atto impugnato l'ente locale ebbe a richiedere per l'anno 2011 alla società proprietaria dell'immobile il pagamento dell'ICI dovuto sulla base della rendita catastale dichiarata in Catasto dalla stessa contribuente nel gennaio 2015;

1.5. ciò precisato in punto di fatto, in diritto è opportuno trascrivere il contenuto delle disposizioni citate;

1.6. il comma 336 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 stabilisce quanto segue: «I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni dì fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»;

1.7. il comma 337 così recita: «Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1°gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune»;

1.8. tale ultima disposizione è assolutamente chiara nel far retroagire gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite con le modalità di cui al precedente comma, con due diverse alternative decorrenze: la prima, dal primo gennaio dell'anno successivo alla data a cui, nella richiesta inviata al proprietario dell'immobile, il Comune riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale; la seconda, al primo gennaio dell'anno di notifica della predetta richiesta che non contenga alcuna indicazione sulla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale (cfr. Cass. nn. 4580/2019, 4349/2019, entrambe in motiv.);

1.9. la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque correttamente interpretato il disposto di cui al comma 337 dell'art. 1 della Finanziaria 2005, che esclude inequivocabilmente la portata retroattiva laddove l'Ente non abbia esplicitato nel proprio atto la data accertata entro cui il soggetto avrebbe dovuto presentare la denuncia catastale;

1.10. nella specie, nella richiesta inviata in data 31.10.2014 dal Comune di Bibbona non vi è, infatti, alcuna indicazione della data a cui riferire la denuncia catastale (circostanza incontestata);

1.11. pertanto, in mancanza di tale indicazione, correttamente l'effetto dell'accatastamento poteva prodursi solo dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune, ovvero dal 1° gennaio 2014, sulla base della rendita dichiarata dalla contribuentenel 2015;

2. conclusivamente il ricorso va rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33815-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 635/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Bibbona propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 88/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Livorno in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di accertamento ICI 2011; la società contribuente resiste con controricorso; il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 1, commi 336 e 337, L. n. 311/2004, degli artt. 3, 5, 10 e 11 D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 74 L. n. 342/2000 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia respinto l’appello affermando erroneamente che la richiesta di accatastamento del Comune nei confronti della contribuente era priva dell’indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, cosicché gli effetti fiscali delle rendite dichiarate o attribuite potevano decorrere solo dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune (2014), dovendo far retroagire a tale data anche il calcolo della rendita dichiarata nel 2015 dalla contribuente; 1.2. le censure vanno disattese; 1.3. è incontestato che la società contribuente sia proprietaria di un campeggio/area sosta, insistente nel territorio del Comune di Bibbona, in relazione al quale, in mancanza di attribuzione di rendita catastale, trattandosi di immobile non dichiarato in catasto, il Comune invitò nel 2014 la predetta società, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 (c.d. Finanziaria 2005), a dichiarare l'immobile in catasto e a richiedere l'attribuzione della relativa rendita, a cui la società provvedeva nell’anno 2015; 1.4. con l'atto impugnato l'ente locale ebbe a richiedere per l'anno 2011 alla società proprietaria dell'immobile il pagamento dell'ICI dovuto sulla base della rendita catastale dichiarata in Catasto dalla stessa contribuente nel gennaio 2015; 1.5. ciò precisato in punto di fatto, in diritto è opportuno trascrivere il contenuto delle disposizioni citate; 1.6. il comma 336 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 stabilisce quanto segue: «I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni dì fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»; 1.7. il comma 337 così recita: «Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1°gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune»; 1.8. tale ultima disposizione è assolutamente chiara nel far retroagire gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite con le modalità di cui al precedente comma, con due diverse alternative decorrenze: la prima, dal primo gennaio dell'anno successivo alla data a cui, nella richiesta inviata al proprietario dell'immobile, il Comune riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale; la seconda, al primo gennaio dell'anno di notifica della predetta richiesta che non contenga alcuna indicazione sulla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale (cfr. Cass. nn. 4580/2019, 4349/2019, entrambe in motiv.); 1.9. la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque correttamente interpretato il disposto di cui al comma 337 dell'art. 1 della Finanziaria 2005, che esclude inequivocabilmente la portata retroattiva laddove l'Ente non abbia esplicitato nel proprio atto la data accertata entro cui il soggetto avrebbe dovuto presentare la denuncia catastale; 1.10. nella specie, nella richiesta inviata in data 31.10.2014 dal Comune di Bibbona non vi è, infatti, alcuna indicazione della data a cui riferire la denuncia catastale (circostanza incontestata); 1.11. pertanto, in mancanza di tale indicazione, correttamente l'effetto dell'accatastamento poteva prodursi solo dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune, ovvero dal 1° gennaio 2014, sulla base della rendita dichiarata dalla contribuentenel 2015; 2. conclusivamente il ricorso va rigettato; 3. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Rom
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