Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 17463/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e suc. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in data 8 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Agrigento con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, aveva contravvenuto alla prescrizione di rincasare la sera non oltre le ore 21:00, senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza; fatto commesso in Licata, il 22 settembre 2017.

1.1. Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte di appello ha condiviso le valutazioni estrinsecate dal primo giudice in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli operatori di Polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano riferito di avere bussato ripetutamente per circa venti minuti al citofono dell'abitazione dell'imputato senza ottenere risposta.

I testimoni avevano precisato, altresì, che il suono del campanello era perfettamente udibile anche dall'esterno, atteso che al momento del controllo si registrava un assoluto silenzio all'interno del cortile Ragusa, ove si trovava l'abitazione del prevenuto, tanto che alcuni vicini di casa si erano affacciati per controllare cosa stesse succedendo.

Peraltro, i militari avevano dato atto del fatto che le luci dell'appartamento dell'imputato erano rimaste spente per tutta la durata del controllo di polizia.

La Corte territoriale ha giudicato corretta anche la valutazione di inattendibilità cui è pervenuto il giudice di primo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato e dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amica e figlio dell'imputato, all'esito di una puntuale disamina critica delle emergenze probatorie.

1.2. Ritenuta adeguata l'istruttoria espletata, in relazione a cui ha considerato raggiunta la prova piena della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale veicolata con i motivi di appello e volta all'escussione dei due Carabinieri della Stazione di Licata che avevano proceduto al secondo controllo, intorno alle ore 23:00, della presenza in casa dell'imputato, controllo che aveva dato esito positivo.

1.3. Infine, i giudici di appello hanno rigettato il motivo di gravame attinente all'insussistenza del fatto per mancata rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, al momento della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione, osservando che il presupposto per la rivalutazione della pericolosità configurato dalla descritta nella suddetta norma non risultava integrato, dal momento che lo stato detentivo dell'imputato si era protratto per un periodo inferiore alla durata minima di due anni prevista dalla legge.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidando l'impugnazione a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., al fine di ottenere l'escussione dei due Carabinieri della Stazione di Licata che avevano effettuato il secondo controllo presso l'abitazione dell'imputato, intorno alle ore 23:00.

A parere del ricorrente, l'escussione dei predetti militari sarebbe stata necessaria per chiarire le molteplici incongruenze e incertezze emerse nel corso dell'esame dei testi Gabrieli e Lombardo, che avevano svolto il primo controllo qualche ora prima: costoro, infatti, non si sarebbero conformati alla prassi consolidata di svolgere verifiche più approfondite, omettendo di accedere all'interno del palazzo, in modo da procedere a un controllo più adeguato circa l'assenza dell'imputato, ma si erano limitati semplicemente a bussare al citofono principale dell'intero stabile, omettendo un compiuto accertamento, anche alla luce della necessità di rispondere alla chiamata per un altro intervento, che aveva imposto il loro allontanamento dall'abitazione del ricorrente.

Detto accertamento era stato, invece, svolto in sede di secondo controllo, all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto della sua presenza nell'abitazione: di qui, secondo la difesa, era emersa la necessità di chiarire l'esatta dinamica dei fatti con l'escussione dei due militari intervenuti successivamente, stanti le incertezze e inadempienze connotanti il primo, incompleto controllo.

Peraltro, a rilevare ai fini della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non sarebbe l'adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria, bensì l'impossibilità di decidere con certezza, che emergerebbe ictu ocu/i nel caso di specie, tanto che l'intera motivazione della sentenza impugnata presenterebbe una serie di espressioni probabilistiche e una ricostruzione claudicante dei fatti, tale da imporre l'intera ricostruzione del quadro probatorio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e il corrispondente vizio di motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

La sentenza impugnata, secondo la difesa, avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell'odierno ricorrente, atteso che il giudizio di colpevolezza non si è fondato su premesse certe, con conseguente illogicità dell'iter motivazionale e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Più in particolare, la responsabilità dell'imputato è stata affermata in palese violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., in ragione dell'addebito della suindicata condotta secondo un ragionamento indiziario non sorretto da adeguato percorso logico e da prove: il corretto esame del corredo probatorio e delle dichiarazioni dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto condurre a ritenere non raggiunta la prova certa della responsabilità del ricorrente.

D'altronde, a impedire l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli sarebbe anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avendo l'imputato fornito la prova della sua assoluta buona fede e della mancanza di qualsivoglia volontà di sottrarsi al controllo delle Forze dell'ordine.

2.3. Il terzo motivo prospetta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011.

La Corte di appello, secondo il ricorrente, ha errato nel ritenere non applicabile la norma de qua, introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha, a sua volta, recepito l'orientamento espresso nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: la violazione di tale norma va riguardata in relazione al fatto che il giudizio di pericolosità sociale era fondato su fatti assai risalenti nel tempo rispetto all'ipotesi oggi in contestazione e, peraltro, in costanza di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] per le medesime ipotesi delittuose.

2.4. Da ultimo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'eccessività della pena inflittagli.

3. Con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si profila, nel suo complesso, inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo - che vanno trattati congiuntamente in quanto sono afferenti alla medesima questione, quella concernente il dedotto mancato raggiungimento della piena prova in ordine alla responsabilità del ricorrente e la relativa necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale - risultano manifestamente privi di fondamento, oltre che genericamente volti a censurare il motivato dispiegamento della discrezionalità conferita dall'ordinamento al giudice del merito in punto di acquisizioni istruttorie.

2.1. In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide e riafferma, il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla relativa istanza soltanto nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 - 01).

In senso convergente, si deve aggiungere che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).

L'argomento, del resto, si inscrive nella considerazione della natura eccezionale della rinnovazione di cui si tratta.

Sul tema non va obliterato il principio di diritto secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

2.2. Nel quadro di principi così chiarito, è da rilevare che la Corte di appello, nel ritenere non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, ha considerato esaustivo il quadro probatorio acquisito all'esito di una argomentata valutazione di attendibilità delle deposizioni degli operatori di polizia giudiziaria che avevano effettuato il controllo risultato negativo, con speculare e congruamente giustificato giudizio di inattendibilità delle versioni rese dai testimoni indicati dalla difesa dell'imputato.

L'adesione alla tesi prospettata dall'accusa e la ritenuta credibilità dei due operanti escussi non appaiono, quindi, come il frutto una di valutazione apodittica dei contributi dichiarativi acquisiti al processo: la Corte territoriale - lungi dall'appiattirsi acriticamente sulla prospettazione dell'accusa, secondo la quale il suono del campanello, il cui pulsante è stato premuto dai Carabinieri per oltre venti minuti, sarebbe stato senz'altro sentito anche laddove la porta fosse stata chiusa - ha spiegato in modo articolato le ragioni per le quali le propalazioni rese da testimoni della difesa non potevano essere condivise, con conseguente giudizio di superfluità della sollecitata acquisizione di ulteriori testimonianze.

2.3. A fronte di un iter motivazionale congruo, logicamente coerente e, quindi, non censurabile in questa sede, le critiche mosse con il secondo motivo di ricorso omettono di confrontarvisi, tanto da risolversi in mere asserzioni confutative degli argomenti spesi dai giudici di appello, finendo per tradire l'intento di pervenire a una vera e propria rivalutazione del dato probatorio in senso più favorevole al ricorrente.

E, però, siffatta prospettazione non può trovare ammissibile accoglimento nel giudizio di legittimità, nel quale sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601).

In questa stessa direzione, va quindi ribadito che, con il ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali al fine di imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che contestano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, al pari di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

3. Del pari privo in modo manifesto di pregio giuridico si rivela il terzo motivo, volto a denunciare l'inosservanza dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, a cagione della mancata rivalutazione della pericolosità sociale del soggetto, a fronte della sopravvenuta detenzione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al carattere risalente nel tempo dei fatti su cui la valutazione della pericolosità stessa era basata.

L'asserita violazione risulta immediatamente insussistente, atteso che, come ha rilevato, in modo corretto, la Corte di appello, la norma invocata fissa l'obbligo di rivalutazione della pericolosità soltanto a fronte di una detenzione che sia stata di lunga durata ed esclusivamente inerente all'espiazione della pena (non originata, quindi, da custodia cautelare).

Poi, il criterio per stabilire la lunga durata è stato individuato dalla norma stessa nella detenzione espiativa protrattasi per oltre due anni.

3.1. In tal senso va recepito l'arresto delle Sezioni Unite secondo cui - considerato il portato della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011 (sancito da Corte cost., sent n. 291 del 2013), nella parte in cui non prevede che, nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del sottoposto, il giudice dell'esecuzione debba valutare la persistenza della sua pericolosità sociale nel momento dell'esecuzione della misura - non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura.

Tale approdo va coniugato con la rilevante specificazione che l'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 (ossia la norma invocata dal ricorrente) ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche di ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni (Sez.

U., n. 51407 del 21/6/2018, M., Rv. 273952 - 01).

Coerente con tale approdo è, quindi, l'enunciazione del principio di diritto secondo cui, in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806 - 01; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655 - 01).

3.2. Precisato ciò, è da rilevare che, come emerge dall'accertamento dei giudici di merito oltre che dallo stesso ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di essere stato ristretto in carcere fino al 13 marzo 2017, ossia durante un arco temporale che risulta evidentemente inferiore al minimo richiesto dalla legge.

Infatti, la misura di prevenzione, a cui poi egli ha contravvenuto, è stata disposta con decreto emesso il 14 ottobre 2015 e il relativo provvedimento gli è stato notificato il 26 luglio 2016, di guisa che, quando poi [OSCURATO:PERSONA], in data 13 marzo 2017, uscito dallo stato detentivo, è stato sottoposto alla misura di prevenzione, l'arco temporale decorso, come ha rilevato la Corte territoriale, non era tale de potersi definire di lunga durata, secondo il parametro normativo indicato.

D'altro canto, la genericità del motivo si coglie anche ove si consideri che il ricorrente ha omesso di specificare il titolo detentivo esauritosi il 13 marzo 2017, non precisando se si trattasse o meno di espiazione pena (giacché, per la ragione già indicata, la detenzione cautelare è sintomatica di pericolosità essa stessa e non dà luogo, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, cit., alla necessità di nuova valutazione della pericolosità sociale del prevenuto).

4. Il quarto motivo è affetto da svariati profili di inammissibilità.

La questione dell'eccessiva commisurazione della pena risulta estranea al devolutum con l'atto di appello, come si trae dall'esame della decisione impugnata, dell'appello e anche dei motivi aggiunti allo stesso.

Ciò spiega la ragione per la quale la Corte territoriale non ha trattato l'argomento.

Oltre al dirimente rilievo ora svolto, l'inconsistenza della doglianza è confermata dalla sua enunciazione, meramente assertiva e mancante di ogni sviluppo argomentativo.

Ed è irrimediabilmente generica la doglianza che si limiti alla mera indicazione della disposizione normativa asseritamente violata, senza esplicitare chiaramente la censura mossa e senza illustrare le ragioni dell'asserita violazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01).

Trattasi, infine, di censura dalla finalità non comprensibile, dal momento che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] è stata quantificata dai giudici del merito in mesi otto di reclusione, partendo dal minimo edittale e, previo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riducendo quella pena base della frazione (massima) di un terzo.

Non è stato spiegato, né è dato cogliere quale ulteriore riduzione della sanzione penale avrebbe potuto essere apportata.

5. Corollario delle considerazioni svolte è l'inammissibilità di tutte le doglianze proposte.

Dall'inammissibilità dell'impugnazione deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e suc. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in data 8 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Agrigento con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, aveva contravvenuto alla prescrizione di rincasare la sera non oltre le ore 21:00, senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza; fatto commesso in Licata, il 22 settembre 2017. 1.1. Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte di appello ha condiviso le valutazioni estrinsecate dal primo giudice in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli operatori di Polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano riferito di avere bussato ripetutamente per circa venti minuti al citofono dell'abitazione dell'imputato senza ottenere risposta. I testimoni avevano precisato, altresì, che il suono del campanello era perfettamente udibile anche dall'esterno, atteso che al momento del controllo si registrava un assoluto silenzio all'interno del cortile Ragusa, ove si trovava l'abitazione del prevenuto, tanto che alcuni vicini di casa si erano affacciati per controllare cosa stesse succedendo. Peraltro, i militari avevano dato atto del fatto che le luci dell'appartamento dell'imputato erano rimaste spente per tutta la durata del controllo di polizia. La Corte territoriale ha giudicato corretta anche la valutazione di inattendibilità cui è pervenuto il giudice di primo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato e dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amica e figlio dell'imputato, all'esito di una puntuale disamina critica delle emergenze probatorie. 1.2. Ritenuta adeguata l'istruttoria espletata, in relazione a cui ha considerato raggiunta la prova piena della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale veicolata con i motivi di appello e volta all'escussione dei due Carabinieri della Stazione di Licata che avevano proceduto al secondo controllo, intorno alle ore 23:00, della presenza in casa dell'imputato, controllo che aveva dato esito positivo. 1.3. Infine, i giudici di appello hanno rigettato il motivo di gravame attinente all'insussistenza del fatto per mancata rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, al momento della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione, osservando che il presupposto per la rivalutazione della pericolosità configurato dalla descritta nella suddetta norma non risultava integrato, dal momento che lo stato detentivo dell'imputato si era protratto per un periodo inferiore alla durata minima di due anni prevista dalla legge. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidando l'impugnazione a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., al fine di ottenere l'escussione dei due Carabinieri della Stazione di Licata che avevano effettuato il secondo controllo presso l'abitazione dell'imputato, intorno alle ore 23:00. A parere del ricorrente, l'escussione dei predetti militari sarebbe stata necessaria per chiarire le molteplici incongruenze e incertezze emerse nel corso dell'esame dei testi Gabrieli e Lombardo, che avevano svolto il primo controllo qualche ora prima: costoro, infatti, non si sarebbero conformati alla prassi consolidata di svolgere verifiche più approfondite, omettendo di accedere all'interno del palazzo, in modo da procedere a un controllo più adeguato circa l'assenza dell'imputato, ma si erano limitati semplicemente a bussare al citofono principale dell'intero stabile, omettendo un compiuto accertamento, anche alla luce della necessità di rispondere alla chiamata per un altro intervento, che aveva imposto il loro allontanamento dall'abitazione del ricorrente. Detto accertamento era stato, invece, svolto in sede di secondo controllo, all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto della sua presenza nell'abitazione: di qui, secondo la difesa, era emersa la necessità di chiarire l'esatta dinamica dei fatti con l'escussione dei due militari intervenuti successivamente, stanti le incertezze e inadempienze connotanti il primo, incompleto controllo. Peraltro, a rilevare ai fini della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non sarebbe l'adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria, bensì l'impossibilità di decidere con certezza, che emergerebbe ictu ocu/i nel caso di specie, tanto che l'intera motivazione della sentenza impugnata presenterebbe una serie di espressioni probabilistiche e una ricostruzione claudicante dei fatti, tale da imporre l'intera ricostruzione del quadro probatorio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e il corrispondente vizio di motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La sentenza impugnata, secondo la difesa, avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell'odierno ricorrente, atteso che il giudizio di colpevolezza non si è fondato su premesse certe, con conseguente illogicità dell'iter motivazionale e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Più in particolare, la responsabilità dell'imputato è stata affermata in palese violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., in ragione dell'addebito della suindicata condotta secondo un ragionamento indiziario non sorretto da adeguato percorso logico e da prove: il corretto esame del corredo probatorio e delle dichiarazioni dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto condurre a ritenere non raggiunta la prova certa della responsabilità del ricorrente. D'altronde, a impedire l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli sarebbe anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avendo l'imputato fornito la prova della sua assoluta buona fede e della mancanza di qualsivoglia volontà di sottrarsi al controllo delle Forze dell'ordine. 2.3. Il terzo motivo prospetta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte di appello, secondo il ricorrente, ha errato nel ritenere non applicabile la norma de qua, introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha, a sua volta, recepito l'orientamento espresso nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: la violazione di tale norma va riguardata in relazione al fatto che il giudizio di pericolosità sociale era fondato su fatti assai risalenti nel tempo rispetto all'ipotesi oggi in contestazione e, peraltro, in costanza di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] per le medesime ipotesi delittuose. 2.4. Da ultimo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'eccessività della pena inflittagli. 3. Con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si profila, nel suo complesso, inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo - che vanno trattati congiuntamente in quanto sono afferenti alla medesima questione, quella concernente il dedotto mancato raggiungimento della piena prova in ordine alla responsabilità del ricorrente e la relativa necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale - risultano manifestamente privi di fondamento, oltre che genericamente volti a censurare il motivato dispiegamento della discrezionalità conferita dall'ordinamento al giudice del merito in punto di acquisizioni istruttorie. 2.1. In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide e riafferma, il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla relativa istanza soltanto nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 - 01). In senso convergente, si deve aggiungere che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). L'argomento, del resto, si inscrive nella considerazione della natura eccezionale della rinnovazione di cui si tratta. Sul tema non va obliterato il principio di diritto secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). 2.2. Nel quadro di principi così chiarito, è da rilevare che la Corte di appello, nel ritenere non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, ha considerato esaustivo il quadro probatorio acquisito all'esito di una argomentata valutazione di attendibilità delle deposizioni degli operatori di polizia giudiziaria che avevano effettuato il controllo risultato negativo, con speculare e congruamente giustificato giudizio di inattendibilità delle versioni rese dai testimoni indicati dalla difesa dell'imputato. L'adesione alla tesi prospettata dall'accusa e la ritenuta credibilità dei due operanti escussi non appaiono, quindi, come il frutto una di valutazione apodittica dei contributi dichiarativi acquisiti al processo: la Corte territoriale - lungi dall'appiattirsi acriticamente sulla prospettazione dell'accusa, secondo la quale il suono del campanello, il cui pulsante è stato premuto dai Carabinieri per oltre venti minuti, sarebbe stato senz'altro sentito anche laddove la porta fosse stata chiusa - ha spiegato in modo articolato le ragioni per le quali le propalazioni rese da testimoni della difesa non potevano essere condivise, con conseguente giudizio di superfluità della sollecitata acquisizione di ulteriori testimonianze. 2.3. A fronte di un iter motivazionale congruo, logicamente coerente e, quindi, non censurabile in questa sede, le critiche mosse con il secondo motivo di ricorso omettono di confrontarvisi, tanto da risolversi in mere asserzioni confutative degli argomenti spesi dai giudici di appello, finendo per tradire l'intento di pervenire a una vera e propria rivalutazione del dato probatorio in senso più favorevole al ricorrente. E, però, siffatta prospettazione non può trovare ammissibile accoglimento nel giudizio di legittimità, nel quale sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). In questa stessa direzione, va quindi ribadito che, con il ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali al fine di imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che contestano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, al pari di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3. Del pari privo in modo manifesto di pregio giuridico si rivela il terzo motivo, volto a denunciare l'inosservanza dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, a cagione della mancata rivalutazione della pericolosità sociale del soggetto, a fronte della sopravvenuta detenzione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al carattere risalente nel tempo dei fatti su cui la valutazione della pericolosità stessa era basata. L'asserita violazione risulta immediatamente insussistente, atteso che, come ha rilevato, in modo corretto, la Corte di appello, la norma invocata fissa l'obbligo di rivalutazione della pericolosità soltanto a fronte di una detenzione che sia stata di lunga durata ed esclusivamente inerente all'espiazione della pena (non originata, quindi, da custodia cautelare). Poi, il criterio per stabilire la lunga durata è stato individuato dalla norma stessa nella detenzione espiativa protrattasi per oltre due anni. 3.1. In tal senso va recepito l'arresto delle Sezioni Unite secondo cui - considerato il portato della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011 (sancito da Corte cost., sent n. 291 del 2013), nella parte in cui non prevede che, nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del sottoposto, il giudice dell'esecuzione debba valutare la persistenza della sua pericolosità sociale nel momento dell'esecuzione della misura - non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. Tale approdo va coniugato con la rilevante specificazione che l'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 (ossia la norma invocata dal ricorrente) ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche di ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni (Sez. U., n. 51407 del 21/6/2018, M., Rv. 273952 - 01). Coerente con tale approdo è, quindi, l'enunciazione del principio di diritto secondo cui, in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806 - 01; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655 - 01). 3.2. Precisato ciò, è da rilevare che, come emerge dall'accertamento dei giudici di merito oltre che dallo stesso ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di essere stato ristretto in carcere fino al 13 marzo 2017, ossia durante un arco temporale che risulta evidentemente inferiore al minimo richiesto dalla legge. Infatti, la misura di prevenzione, a cui poi egli ha contravvenuto, è stata disposta con decreto emesso il 14 ottobre 2015 e il relativo provvedimento gli è stato notificato il 26 luglio 2016, di guisa che, quando poi [OSCURATO:PERSONA], in data 13 marzo 2017, uscito dallo stato detentivo, è stato sottoposto alla misura di prevenzione, l'arco temporale decorso, come ha rilevato la Corte territoriale, non era tale de potersi definire di lunga durata, secondo il parametro normativo indicato. D'altro canto, la genericità del motivo si coglie anche ove si consideri che il ricorrente ha omesso di specificare il titolo detentivo esauritosi il 13 marzo 2017, non precisando se si trattasse o meno di espiazione pena (giacché, per la ragione già indicata, la detenzione cautelare è sintomatica di pericolosità essa stessa e non dà luogo, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, cit., alla necessità di nuova valutazione della pericolosità sociale del prevenuto). 4. Il quarto motivo è affetto da svariati profili di inammissibilità. La questione dell'eccessiva commisurazione della pena risulta estranea al devolutum con l'atto di appello, come si trae dall'esame della decisione impugnata, dell'appello e anche dei motivi aggiunti allo stesso. Ciò spiega la ragione per la quale la Corte territoriale non ha trattato l'argomento. Oltre al dirimente rilievo ora svolto, l'inconsistenza della doglianza è confermata dalla sua enunciazione, meramente assertiva e mancante di ogni sviluppo argomentativo. Ed è irrimediabilmente generica la doglianza che si limiti alla mera indicazione della disposizione normativa asseritamente violata, senza esplicitare chiaramente la censura mossa e senza illustrare le ragioni dell'asserita violazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01). Trattasi, infine, di censura dalla finalità non comprensibile, dal momento che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] è stata quantificata dai giudici del merito in mesi otto di reclusione, partendo dal minimo edittale e, previo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riducendo quella pena base della frazione (massima) di un terzo. Non è stato spiegato, né è dato cogliere quale ulteriore riduzione della sanzione penale avrebbe potuto essere apportata. 5. Corollario delle considerazioni svolte è l'inammissibilità di tutte le doglianze proposte. Dall'inammissibilità dell'impugnazione deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inam
Sentenza Cassazione n. 17463/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris