CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eo8 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna nei suoi confronti alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e C 500 di multa per il reato di cui all'art. 455 c.p. 2. Considerato che il motivo unico di ricorso proposto censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., con ragioni manifestamente infondate e sottratte al sindacato di legittimità. Infatti, per costante giurisprudenza, a seguito della nuova formulazione della disposizione aggravatrice citata, attuata dall'art. 2 L. 7 febbraio 1990, n. 19, se è indiscusso che la circostanza attenuante del danno di lieve entità sia applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela (vedi Sez. U, n. 24990 del 30.1.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499), tuttavia, la speciale tenuità deve riguardare congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso (vedi, tra le altre, Sez. 5, n. 27874 del 27/1/2016, Rapicano, Rv. 267357). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il lucro conseguito, pari a 200 euro, non fosse di speciale tenuità, con apprezzamento di merito immune da censure nella presente sede di legittimità, posto che, come noto, sono precluse rivalutazioni di fatto della vicenda criminosa, se ricostruita in modo logico dal giudice di merito nei suoi caratteri essenziali, come accaduto nel caso del ricorrente. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 d