CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 31744/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28807-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale successore della estinta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2005/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con atto di citazione notificato il 21/9/2007, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 opposizione al decreto con il quale il tribunale di Bologna ha ingiunto agli stessi di pagare, in solido, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di €. 63.218,82, oltre interessi e spese, di cui €. 11.902,62, a titolo di saldo passivo del conto corrente di corrispondenza acceso dalla società, ed €. 42.104,47, a titolo di portafoglio commerciale scaduto e insoluto con gli interessi e le spese maturati sugli anticipi insoluti. 1.2. Il tribunale, espletata una consulenza tecnica d’ufficio contabile, ha, con sentenza del 28/1/2014, parzialmente accolto l’opposizione proposta e, per l ’ effetto, condannato gli opponenti al pagamento, in solido, della minor somma di €. 48.729,99,di cui €. 3.952,40 quale saldo di conto corrente ed €. 42.134,47 quale saldo del credito relativo all’anticipo di portafoglio commerciale, oltre a €. 2.643,12 (per interessiex art. 117 TUB così come ricalcolati in sede peritale) dal 18/6/2007 fino al saldo. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale successore della estinta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello deducendoche: - la banca, sebbene onerata della prova del presunto credito per saldo negativo del conto corrente, aveva effettuato la produzione integrale dei relativi estratti conto solo nel corso delle operazioni peritali, quando era ormai decorso il termine previsto dall’art. 183, comma 6°, c.p.c.;- il saldo negativo di tale conto corrente era stato, quindi, ricalcolato dal consulente tecnico d’ufficio tenendo conto delle voci per commissioni e spese applicate dalla banca quali risultavano dalla documentazione tardivamente allegata dalla stessa; - la banca, relativamente al credito per portafoglio commerciale, non aveva tempestivamente prodotto la documentazione necessaria a dimostrare la relativa pretesa; - la produzione tardiva d i copia d elle ricevute bancarie Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 asseritamente rimaste impagate non valeva ad integrare tale prova, non avendo la banca prodotto il relativo contratto di finanziamento, né dimostrato l’avvenuta erogazione delle somme asseritamente anticipate e il mancato adempimento del terzo; - il tribunale aveva erroneamente ritenuto che gli opponenti non avevano contestato il credito per portafoglio commerciale. 1.4. La banca, dal suo canto, ha proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto “non pattuite le condizioni economiche applicate ai rapporti bancari in oggetto”. 1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l ’ appello principale e respinto quello incidentale, ed ha, per l’effetto, in parziale riforma della sentenzadel tribunale, condannato gli opponenti al pagamento, in favore della banca , della somma di €. 44.777,59, oltre interessi. 2.1. La corte, in particolare, per ciò che riguarda l’appello incidentale, ha, innanzitutto, rilevato che, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, il contratto di apertura del conto corrente concluso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non specificava i tassi e le commissioni applicate , ed ha, quindi, ritenuto che il tribunale aveva correttamente escluso che tali pattuizioni potessero essere integrate attraverso la documentazione prodotta dalla banca nel corso delle operazioni peritali “non riportando la sottoscrizione né della Banca né del cliente”. 2.2. La corte, poi, per ciò che riguarda l’appello principale, dopo aver evidenziato che: - la banca, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti principali, aveva tempestivamente prodotto in giudizio tutti gli estratti Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 relativi al conto corrente; - il consulente tecnico della banca, come si evince dall’elaborato peritale, aveva trasmesso al consulente tecnico d’ufficio, su sua richiesta, copia del contratto “utilizzato esclusivamente per operazioni di anticipo fatture acceso dalla [OSCURATO:SOCIETA] … e i relativi estratti conto trattandosi di documenti ritenuti utili ai fini di una compita risposta al quesito”; - il consulente tecnico della parte attrice aveva eccepito che si trattava di documentazione acquisita senza il consenso delle parti e dunque in violazione dell’art. 198 c.p.c. in tema di consulenza tecnica d’ufficio contabile;ha ritenuto che la dedotta violazione dell’art. 198 c.p.c. è causa di nullità relativa e che la stessa risulta sanata in quanto non eccepita con la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale: all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, e cioè all’udienza successiva al deposito della consulenza tecnica d’ufficio, il difensore degli opponente nulla ha eccepito sul punto né lo ha fatto all’udienza di precisazione delle conclusioni, sollevando la questione per la prima volta solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente. 2.3. La corte, invece, ha condiviso le doglianze degli appellanti in ordine al saldo negativo del conto corrente, determinato dal consulente tecnico d’ufficio nella somma di €. 3.952,40 con l’applicazione di commissioni e spese che il tribunale aveva correttamente ritenuto prive di effetti perché non pattuite per iscritto, ed ha, quindi, ritenuto che, a fronte della “modestia degli importi”, fosse opportuno portare il saldo del conto in questione a zero. 2.4. La corte d ’ appello , infine, ha escluso la fondatezza delle censure espresse dagli appellanti principali in ordine al conto anticipi.Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 2.5. La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che gli opponenti, sia pur implicitamente, avevano contestato di essere tenuti al pagamento del saldo negativo del conto anticipi, ha, tuttavia, rilevato che : - il consulente tecnico d ’ ufficio aveva accertato, sulla base degli estratti conto e del relativo contratto, che il portafoglio rimasto insoluto era composto da cinque ricevute bancarie; - la banca aveva informato “ il cliente ” con missiva del 7/9/2005 senza, tuttavia, ricevere alcuna obiezione; - nessuna contestazione era stata sollevata sul punto neppure dal consulente tecnico di parte degli opponenti; ed ha, quindi, ritenuto che il credito risultava sussistente nella misura determinata dal consulente tecnico d’ufficio, non potendosi condividerei rilievi svolti dagli appellanti in ordine alla mancata prova da parte della banca del mancato pagamento delle cinque ricevute bancarie ad opera dei terzi contraenti posto che la consegna della ricevuta di credito si risolve nel conferimento alla banca di un mandato in rem propriame che, pertanto, l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento dell’importo indicato nella ricevuta da parte del terzo contraente compete, alla luce dei principi sul riparto dell’onere della prova, a chi ha interesse a dimostrare l’intervenuto adempimento, e quindi agli appellanti, che, però, non l’hanno fornita. 2.6. La corte, quindi, ha rigettato l’appello incidentale della banca ed ha parzialmente accolto l’appello principale, condannando gli opponenti al pagamento della somma di €. 44.777,59, “oltre agli interessi come riconosciuti dal primo giudice”. 2.7. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale successore della estinta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA],con ricorso notificato il 23/9/2019, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 2.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, a seguito di scissione parziale del 16/1/2018, ha acquistato a far data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del compendio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. comprensivo dell’intero portafoglio dei crediti in sofferenza, ha resistito con controricorsonotificato in data 31/10/2019, proponendo, per tre motivi, ricorso incidentale. 2.9. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, i ricorrent i principali , lamentando lanullità della sentenza e del relativo procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., hanno censurato l a sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il credito derivante dal portafoglio commerciale insoluto sussisteva nella misura determinata dal consulente tecnico d’ufficio a seguito dell’accertamento svolto dallo stesso sulla base di documenti pacificamente acquisiti solo nel corso della consulenza, e cioè il contratto stipulato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] ed utilizzato esclusivamente per operazioni di anticipo fatture e i relativi estratti, e, come tali, inutilizzabili, senza, peraltro, considerare che: - innanzitutto, la documentazione tardivamente acquisita, essendo relativa agli estratti del conto anticipi e al relativo contratto, era tesa a dimostrare il fondamento stesso della domanda proposta dalla banca, per cui la relativa nullità era rilevabile d’ufficio; - in secondo luogo, gli opponenti, attraverso il loro consulente tecnico di parte, avevano eccepito il vizio, e cioè l’inammissibilità della tardiva produzione documentale, immediatamente dopo il deposito dei documenti in questione, mentre nessuna norma impone che l’eccezione di nullità e/o inammissibilità, formulata non appena il vizio si è verificata, debba essere reiterata dopo il deposito della relazione tecnica.Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 157, 183 ss. e 198 c.p.c. nonché degli artt. 1858, 1859 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il credito derivante dal portafoglio commerciale insoluto sussisteva nella misura determinata dal consulente tecnico d’ufficio a seguito dell’accertamento svolto dallo stesso sulla base di documenti pacificamenteacquisiti solo nel corso della consulenza, e cioè il contratto stipulato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] ed utilizzato esclusivamente per operazioni di anticipo fatture e i relativi estratti, e, quindi, inutilizzabili, senza, peraltro, considerare che: - innanzitutto, la documentazione tardivamente acquisita, essendo relativa agli estratti del conto anticipi e al relativo contratto, era tesa a dimostrare il fondamento stesso della domanda proposta dalla banca, per cui la relativa nullità era rilevabile d’ufficio; - i n secondo luogo, gli opponenti, attraverso il loro consulente tecnico di parte, avevano eccepito il vizio, e cioè l’inammissibilità della tardiva produzione documentale, immediatamente dopo il deposito dei documenti in questione, mentre nessuna norma impone che l’eccezione di nullità e/o inammissibilità, formulata non appena il vizio si è verificata, debba essere reiterata dopo il deposito della relazione tecnica; - in terzo luogo, la banca non aveva assolto al proprio onere di provare gli elementi costitut ivi della pretesa vantata nei confronti degli opponenti a titolo di portafoglio commerciale insoluto, non potendo a tal fine valere il mero estratto autentico delle scritture contabili esibito in giudizio, posto che, al contrario, quando si discorre della restituzione di somme anticipate su ricevute bancarie, la banca deve produrre quanto meno i contratti di finanziamento, le ricevute bancarie che Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 assume scontate, le contabili di accredito delle anticipazioni nonché la documentazione che attesti il mancato pagamento delle ricevute stesse da parte del terzo. 3.3. Il primo e (nei limiti delle prime due censure svolte) il secondo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 3.4. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, dopo aver affermato che, in linea di principio, il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass. SU n. 3086 del 2022; conf., Cass. n. 25604 del 2022; Cass. n. 32935 del 2022), hanno, tuttavia,precisato che: - in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini a lui demandate e “ previo consenso ” delle parti , può acquisire, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se (e in tal senso la motivazione della sentenza qui impugnata dev’essere corretta) diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (conf. Cass. n. 34600 del 2022); -i vizi che infirmano l ’ operato del consulente in caso di violazione della norma che gli impone di raccogliere, al fine di utilizzare i documenti così acquisiti ai fini da ultimo Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 indicati, il “ previo consenso ” delle parti, sono fonte di nullitàrelativa, ai sensi dell ’ art. 157, comma 2°, c.p.c. , della relazione del consulente stesso (Cass. n. 5370 del 2023), la quale, pertanto, dev’essere formalmente eccepita dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia dello stesso, con la conseguenza che, se non denunciata (anche solo per relationem ) nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d’ufficio, come pretende la norma sopra citata, tale nullità resta definitivamente sanata: a nulla potendo, per contro, rileva re l’eccezione sollevata dalla parte subito dopo il deposito dei documenti poi utilizzati dal consulente ma , evidentemente, prima dell’atto processuale (e cioè la relazione del consulente tecnico d’ufficio) che, in ragione della loro (in ipotesi, indebita) utilizzazione per mancanza del consenso delle parti, ne sia stato, di conseguenza, viziato. 3.5. Dev’essere, dunque, affermato il principio per cui l’eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione da parte del consulente tecnico d’ufficio di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata dal consulente di parte al momento del deposito di tali documenti nel corso delle operazioni peritali ma dev’essere formalmente proposta, a norma dell’art. 157, comma 2°, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato, e cioè la relazione del consulente tecnico d’ufficio, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell’art. 195, comma 3°, c.p.c.. 3.6. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che l’eccezione di nullità della consulenza contabile sollevata da gli Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 opponenti (in quanto fondata su documenti tardivamente acquisiti senza il previo consenso delle parti e volti a dimostrare i fatti principali della pretesa azionata dalla banca) era inammissibile perché tardiva in quanto non proposta con la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale, è, dunque, corretta, perché conforme al principio espresso,e si sottrae, come tale, alle censure sollevate sul punto dai ricorrenti. 3.7. Con il terzo motivo, i ricorrent i , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1858 c.c., 1859 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha nno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che spettasse agli opponenti l ’ onere di dimostrare l’avvenuto pagamento da parte del terzo dell’importo indicato nella ricevuta bancaria anticipata dalla banca, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, quando si discorre della restituzione delle somme anticipate su ricevute bancarie, è la banca ad avere l’onere di produrre in giudizio la documentazione che attesti l’inadempimento del terzo quale condizionerisolutiva dell’erogazione e fatto costitutivo del credito alla relativa restituzione. 3.8. Il motivo, al pari dell’ultima censura sollevata con il secondo, è inammissibile. 3.9. I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con la sentenza che hanno impugnato: la quale, invero, con statuizione rimesta incensurata, ha ritenuto la sussistenza del credito della banca alla restituzione delle somme dalla stessa anticipate nella misura determinata dal consulente tecnico d’ufficio sul rilievo, in fatto, che il “portafoglio commerciale insoluto” era formato, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, da cinque ricevute bancarie (rimaste, evidentemente, Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 insolute) senza che alcuna contestazione sia stata sollevata sul punto(e cioè, appunto, su tali insoluti) né dal “ cliente ” ( e cioè la società che aveva ricevuto l’ anticipazione delle relative somme) né, durante il giudizio, dal suo consulente tecnico . 3.10. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere censurato in sede di legittimità solo per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. La valutazione delle prove (compresa quella riveniente dalla mancata contestazione), al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è liberodi attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura, del resto,solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrent i , la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 3.11. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la banca controricorrente, lamentando la radicale inesistenza della motivazione e la nullità della sentenza per violazione dell ’ art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, in ragione della “modestia degli importi”, il saldo del conto corrente dovesse essere portato a zero, senza, tuttavia, fornire sul punto alcuna reale motivazione. 3.12. Il motivo è fondato, con assorbimento delle residue censure ivi articolate nonché del secondo motivo e della prima censura del terzo. 3.13. Il vizio di motivazione apparente denunciato dalla ricorrente, in effetti, sussiste, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, quando, come nel caso in esame, la sentenzacontenga, nel suo stesso testo (e, quindi, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali), affermazioni in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta obiettivamente incomprensibili (Cass. n. 7090 del 2022; Cass.n. 22598 del 2018): come tale dovendosi, evidentemente, ritenere l’affermato azzeramento del saldo debitore di conto corrente solo per la “modestia degli importi” (in ipotesi) emergenti dallo stesso. 3.14. Con la residua censura del terzo motivo, la banca controricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del comb.disp. degli artt. 2697 c.c. e 2698 c.c. nonché degli artt. 117 e 118 TUB, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, aderendo alla determinazione degli interessi operata dal consulente tecnico Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 d’ufficio,ha sostituito il tasso debitore applicato dalla banca con quello previsto dall’art. 117 TUB, senza, tuttavia, considerare che il tasso d’interesse debitore applicato al rapporto bancario relativo alle anticipazioni su ricevute bancarie era stato validamente pattuito inter partes in quantoriportato nei relativi fogli informativi e nei documenti di sintesi allegati agli atti. 3.15. Il motivo, qualificabile in sostanza come d enuncia del vizio d ’ omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. , è fondato. La corte d’appello, infatti, dopo aver determinato il credito da portafoglio commerciale insoluto nella misura determinata dal consulente tecnico d’ufficio e, per l’effetto, condannato gli opponenti al pagamento della somma di €. 44.777,59, si è limitata a riconoscere “gli interessi come riconosciuti dal primo giudice” senza, tuttavia, in alcun modo provvedere sull’appello incidentale proposto dalla banca, che, come riconosciuto dalla stessa corte, aveva espressamente censurato la sentenza appellata nella parte in cui il tribunale aveva (in ipotesi) erroneamente ritenuto “ non pattuite le condizioni economiche applicate ai rapporti bancari in oggetto”. 4.1. Il ricorso principale dev’essere, quindi, rigettato. 4.2. Il ricorso incidentale, invece, nei limiti esposti, dev’essere accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo, esamealla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 4.3. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2019n. 2 8807 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, nei limiti esposti in motivazione, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo, esame alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’