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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16357/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 27 marzo 2024 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza resa il 18 novembre 2023 dal Tribunale di Bari, che aveva assolto l'imputato dai reati di detenzione per la vendita e ricettazione di articoli di bigiotteria che presentavano segni distintivi contraffatti, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: Violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte di appello ha riformato in senso di condanna una sentenza assolutoria, senza procedere alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa rivalutata, costituita dalle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero.

Inoltre è stato violato il canone motivazionale rafforzatoI prescritto dalle Sezioni unite come garanzia della affidabilità del ribaltamento in appello.

La decisione del giudice di primo grado, di ritenere non provata la responsabilità dell'imputato in materia di contraffazione dei marchi, era fondata sul giudizio di inattendibilità delle conclusioni formulate dal consulente tecnico del pubblico ministero, in quanto ritenuto in posizione di conflitto di interessi nella sua veste di agente di commercio della società titolare del marchio registrato e oggetto di contraffazione.

Una volta esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.pen. i si era imposta l'assoluzione dell'imputato anche dal reato di ricettazione, per assenza del reato presupposto.

La Corte d'appello ha invece ribaltato il giudizio di attendibilità del consulente tecnico, senza rinnovare detta prova dichiarativa, e ha ritenuto raggiunta la prova della contestata contraffazione e della conseguente ricettazione, proprio valorizzando l'elaborato del consulente del PM.; le conclusioni da questi formulate sono state considerate attendibili perché il predetto era un agente di commercio non legato da un rapporto di lavoro dipendente con la ditta Kidult di cui i beni sequestrati riproducevano illegalmente il marchio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il legislatore, nel 2017, con la novella rappresentata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha introdotto l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello proposto dal pubblico ministero, mediante l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 603 cod. proc. pen.

L'innesto di tale regola processuale nel sistema del giudizio d'appello è il frutto normativo della giurisprudenza delle Sezioni Unite, Dasgupta n.27620 del 2016 e Patalano n.18620 del 2017, ispirata da quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La regola tratta dalla famosa sentenza Dasgupta è stata estesa alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, che, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente; tuttavia analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante (sola) lettura, in tal caso difettando la natura dichiarativa della prova (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).La disposizione del comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p. introdotta nel 2017 imponeva alla Corte d'Appello, su impugnazione del P.M. avverso una sentenza assolutoria di primo grado, una rinnovazione del materiale dichiarativo, ma l'art. 34 del d.lvo. n.150/22 convertito nella

I. 30/12/2022 n.199 ha modificato il comma suindicato, disponendo che la rinnovazione va disposta solo nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato.

Anche recentemente è stato precisato che, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria in appello, sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la prova decisiva riguarda le dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici e dai periti, ancorché siano state acquisite le loro relazioni, là dove nella motivazione della sentenza di "overturning" tali dichiarazioni siano state autonomamente valorizzate e rivalutate. (Sez. 5, n. 7379 del 21/11/2023, dep. 2024, Fontanella, Rv. 285980 - 01) Inoltre è stato precisato che la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum"(Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01); in motivazione, la Corte ha evidenziato che tale ultimo principio va riferito non al momento della presentazione della impugnazione, ma al tempo in cui l'atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto.

Ciò posto, va rilevato che nell'odierno giudizio l'appello è stato proposto nel vigore della nuova norma e che dalla sentenza di primo grado emerge che la relazione scritta del consulente del PM. è stata acquisita con il consenso delle parti e il PM ha rinunziato all'escussione del consulente.

Ne consegue che nessun obbligo aveva la Corte di disporre l'ascolto del consulente, trattandosi di prova che era stata acquisita nel giudizio di primo grado per iscritto, sicchè la censura dedotta dal ricorrente è infondata.

Anche la doglianza in ordine alla mancata motivazione rafforzata non può trovare accoglimento, in quanto la Corte ha assolto al suo onere motivazionale, evidenziando il duplice errore in cui era incorso il giudice di primo grado, che aveva ritenuto inattendibili le indicazioni del consulente del PM., agente di commercio della ditta che utilizza il marchio della cui contraffazione si discute, perché considerato in posizione di conflitto di interesse rispetto all'incarico ricevuto e aveva affermato che, essendo la contraffazione evidente, in ragione delle caratteristiche del negozio in cui i prodotti venivano venduti, il falso era grossolano e non penalmente rilevante.

Tale affermazione non può essere condivisa in forza della consolidata giurisprudenza in tema di commercio di prodotti con segni falsi, secondo cui l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. 2.11 rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lucia mperia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 27 marzo 2024 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza resa il 18 novembre 2023 dal Tribunale di Bari, che aveva assolto l'imputato dai reati di detenzione per la vendita e ricettazione di articoli di bigiotteria che presentavano segni distintivi contraffatti, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: Violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte di appello ha riformato in senso di condanna una sentenza assolutoria, senza procedere alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa rivalutata, costituita dalle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero. Inoltre è stato violato il canone motivazionale rafforzatoI prescritto dalle Sezioni unite come garanzia della affidabilità del ribaltamento in appello. La decisione del giudice di primo grado, di ritenere non provata la responsabilità dell'imputato in materia di contraffazione dei marchi, era fondata sul giudizio di inattendibilità delle conclusioni formulate dal consulente tecnico del pubblico ministero, in quanto ritenuto in posizione di conflitto di interessi nella sua veste di agente di commercio della società titolare del marchio registrato e oggetto di contraffazione. Una volta esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.pen. i si era imposta l'assoluzione dell'imputato anche dal reato di ricettazione, per assenza del reato presupposto. La Corte d'appello ha invece ribaltato il giudizio di attendibilità del consulente tecnico, senza rinnovare detta prova dichiarativa, e ha ritenuto raggiunta la prova della contestata contraffazione e della conseguente ricettazione, proprio valorizzando l'elaborato del consulente del PM.; le conclusioni da questi formulate sono state considerate attendibili perché il predetto era un agente di commercio non legato da un rapporto di lavoro dipendente con la ditta Kidult di cui i beni sequestrati riproducevano illegalmente il marchio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il legislatore, nel 2017, con la novella rappresentata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha introdotto l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello proposto dal pubblico ministero, mediante l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 603 cod. proc. pen. L'innesto di tale regola processuale nel sistema del giudizio d'appello è il frutto normativo della giurisprudenza delle Sezioni Unite, Dasgupta n.27620 del 2016 e Patalano n.18620 del 2017, ispirata da quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La regola tratta dalla famosa sentenza Dasgupta è stata estesa alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, che, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente; tuttavia analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante (sola) lettura, in tal caso difettando la natura dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).La disposizione del comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p. introdotta nel 2017 imponeva alla Corte d'Appello, su impugnazione del P.M. avverso una sentenza assolutoria di primo grado, una rinnovazione del materiale dichiarativo, ma l'art. 34 del d.lvo. n.150/22 convertito nella I. 30/12/2022 n.199 ha modificato il comma suindicato, disponendo che la rinnovazione va disposta solo nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato. Anche recentemente è stato precisato che, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria in appello, sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la prova decisiva riguarda le dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici e dai periti, ancorché siano state acquisite le loro relazioni, là dove nella motivazione della sentenza di "overturning" tali dichiarazioni siano state autonomamente valorizzate e rivalutate. (Sez. 5, n. 7379 del 21/11/2023, dep. 2024, Fontanella, Rv. 285980 - 01) Inoltre è stato precisato che la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum"(Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01); in motivazione, la Corte ha evidenziato che tale ultimo principio va riferito non al momento della presentazione della impugnazione, ma al tempo in cui l'atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto. Ciò posto, va rilevato che nell'odierno giudizio l'appello è stato proposto nel vigore della nuova norma e che dalla sentenza di primo grado emerge che la relazione scritta del consulente del PM. è stata acquisita con il consenso delle parti e il PM ha rinunziato all'escussione del consulente. Ne consegue che nessun obbligo aveva la Corte di disporre l'ascolto del consulente, trattandosi di prova che era stata acquisita nel giudizio di primo grado per iscritto, sicchè la censura dedotta dal ricorrente è infondata. Anche la doglianza in ordine alla mancata motivazione rafforzata non può trovare accoglimento, in quanto la Corte ha assolto al suo onere motivazionale, evidenziando il duplice errore in cui era incorso il giudice di primo grado, che aveva ritenuto inattendibili le indicazioni del consulente del PM., agente di commercio della ditta che utilizza il marchio della cui contraffazione si discute, perché considerato in posizione di conflitto di interesse rispetto all'incarico ricevuto e aveva affermato che, essendo la contraffazione evidente, in ragione delle caratteristiche del negozio in cui i prodotti venivano venduti, il falso era grossolano e non penalmente rilevante. Tale affermazione non può essere condivisa in forza della consolidata giurisprudenza in tema di commercio di prodotti con segni falsi, secondo cui l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. 2.11 rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lucia mperia
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