CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 11879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano, ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di furto aggravato. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione dell'ad 178 cpp per la genericità dell'imputazione e col secondo vizio di illogicità e mancanza della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. La ipotizzata censura di violazione di legge - oggetto del primo motivo - non ha relazione con la motivazione che ha inteso censurare, poiché ha reiterato la critica circa indeterminatezza del capo di imputazione, tesi che il Giudice di appello ha già esaminato e correttamente respinto, puntualizzando le ragioni per le quali il riferimento al concetto di esiguità di somme di denaro è apparso adeguato a soddisfare il requisito di determinazione dell'accusa mossa all'imputato. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Quanto alla graduazione della pena va ribadito il principio per il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. La Corte, infatti, ha evidenziato che la pena inflitta era congrua in relazione all'intensità del dolo ed alla gravità del fatto, consumato con violenza sulle cose ed in tempo di notte, correttamente citando ex art 133 cp anche i numerosi precedenti per fatti analoghi . Va, infine, sottolineato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il idente [OSCURATO:PERSONA] de Gre2gorio Dr ssa FrÀa Vessichelli ‘_) DEP