CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 1993
Cassazione n. 09998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (1V,Q,JJ‘roil.1 .jcaJfrn Ttx rim. , Z3 CQ- 437/bto a (feti. che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 27 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza 7 ottobre 2016 con cui il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 424 cod. pen., commesso il 9 ottobre 2015, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione, oltre alle statuizioni civili. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 27 Cost., avendo la sentenza impugnata fondato il giudizio sul rilievo secondo il quale l'imputato non avrebbe provato la propria estraneità rispetto al fatto, e su un movente fondato su mere congetture. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Sul punto sono state valorizzate condanne specifiche mai riportate, in quanto il procedimento era stato definito con messa alla prova. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. Il primo motivo di ricorso censura il giudizio sulla natura dolosa dell'incendio - rispetto alla quale non vi sarebbe alcuna prova - l'accertamento di responsabilità a carico dell'imputato - soggetto che, privo di movente, aveva spiegato il legittimo motivo per il quale si era trovato in loco al momento del fatto -. Quanto alla natura dolosa dell'incendio, il motivo è generico e non consentito. Sul punto, la difesa non aveva proposto motivo di appello e la sentenza di primo grado aveva giustificato l'accertamento rilevando che i carabinieri, intervenuti nell'immediatezza con i vigili del fuoco, avevano riscontrato la presenza di un contenitore con liquido infiammabile e numerosi fiammiferi a terra, risultanze attestanti in maniera inequivoca l'origine dolosa dell'incendio.Quanto all'attribuzione di responsabilità in capo all'imputato, il motivo censura espressamente un passaggio della motivazione della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale avrebbe, secondo la difesa, valorizzato l'assenza di riscontri alla versione dell'imputato, e poi denuncia un profilo di contraddittorietà nella sentenza di appello, laddove, da una parte, aveva ritenuto non rilevante l'assenza di un movente provato e, dall'altra, aveva ritenuto che l'imputato avesse inteso reagire ai rimproveri del padre. Si tratta di censure generiche, che non si confrontano con le precise osservazioni del secondo giudice, che, sul punto, ha rilevato che l'imputato si era presentato al pronto soccorso con ustioni e scarpe intrise di gasolio ed aveva spiegato ai medici di essere stato attinto dalle fiamme che aveva 0111~Ed appiccato. 2. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, il secondo motivo censura la motivazione data dal secondo giudice, siccome relativa alla legittima negazione dell'addebito da parte dell'imputato e all'esistenza di un precedente specifico, in realtà, inesistente. Il motivo è generico, in quanto, a fronte di motivazione che ha valorizzato i precedenti penali a carico e l'assenza di segni di resipiscenza, la difesa si è limitata a dedurre che l'imputato aveva sempre protestato la propria innocenza, com'è suo diritto, e non era gravato da precedenti specifici. I giudici del merito hanno negato il beneficio sul rilievo della capacità a delinquere desumibile dalle modalità e motivi del fatto e dai precedenti a carico, in relazione ai quali, peraltro, era stata riconosciuta la recidiva. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle *pese processuali e della somma di euro tremila in favore della C