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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31220/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (f?g OSSERVA

1. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di sostituzione di persona e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica della condotta di falsificazione nel reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. piuttosto che in quello previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen., poiché essa non era finalizzata all'espatrio ma solo alla stipula di un contratto di leasing per l'acquisto di un'autovettura e, inoltre, non si è accertato che la carta d'identità falsa fosse effettivamente valida anche per l'espatrio.

3. Ritenuto che il motivo addotto, ancorchè riferito alla qualificazione giuridica del fatto, tende a coinvolgere il Collegio in una rivalutazione della fattispecie concreta rispetto alle prove in atti, dimenticando, peraltro, che, secondo giurisprudenza costante, se può concordarsi con la conclusione che il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, tuttavia grava sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 252113 del 13/7/2020, Gigli, Rv. 279473).

Si propongono, altresì, con estrema genericità, argomenti reiterativi di quelli formulati con l'atto di appello, già ampiamente ed adeguatamente superati dalla Corte territoriale.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (f?g OSSERVA 1. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di sostituzione di persona e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica della condotta di falsificazione nel reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. piuttosto che in quello previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen., poiché essa non era finalizzata all'espatrio ma solo alla stipula di un contratto di leasing per l'acquisto di un'autovettura e, inoltre, non si è accertato che la carta d'identità falsa fosse effettivamente valida anche per l'espatrio. 3. Ritenuto che il motivo addotto, ancorchè riferito alla qualificazione giuridica del fatto, tende a coinvolgere il Collegio in una rivalutazione della fattispecie concreta rispetto alle prove in atti, dimenticando, peraltro, che, secondo giurisprudenza costante, se può concordarsi con la conclusione che il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, tuttavia grava sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 252113 del 13/7/2020, Gigli, Rv. 279473). Si propongono, altresì, con estrema genericità, argomenti reiterativi di quelli formulati con l'atto di appello, già ampiamente ed adeguatamente superati dalla Corte territoriale. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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