CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8046-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8046/2021 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 326/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 380/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, sin dalla data di conseguimento della pensione supplementare, il 1°.11.2007, computando n. 992 contributi settimanali, con il riconoscimento della rivalutazione per esposizione ultradecennale all’amianto in relazione all’intero periodo lavorativo; 2. la Corte di merito, premesso che il pensio nato, titolare di trattamento pensionistico derivante da pubblico impiego - per essere stato alle dipendenze del Provveditorato agli Studi di Taranto dal 10/9/1979 al 31/8/2005 - aveva domandato il riconoscimento della rivalutazione contributiva, per esposizione ad amianto, sulla pensione supplementare goduta in virtù dell‘impiego privato - dal 9/2/1970 al 31/12/1981 alle dipendenze dell’[OSCURATO:SOCIETA]. - conservato nonostante il divieto ex art.60, n. 3 d.P.R. n. 3/1957, riteneva l'incompatibilità tra impiego pubblico e privato assistita da sanzioni (fra le quali, la decadenza dall’impiego pubblico) ed esulare, nella specie, da connotazione sanzionatoria il mancato accredito della contribuzione in riferimento al rapporto d’impiego privato, come assumeva invece l’INPS; 3. in definitiva, la Corte di merito riconosceva il diritto del pensionato all’accredito della contribuzione figurativa per esposizione ad amianto e alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento; 4. ricorre l’INPS, con un motivo, cu i resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 5. con unico motivo l'INPS deduce violazione del giudicato interno per non avere il pensionato impugnato il capo della sentenza di prime cure che aveva limitato al triennio anteriore alla domanda giudiziale (e dunque dal settembre 2010 in poi) il diritto a percepire le differenze sui ratei arretrati; assume, pertanto, l’ente previdenziale che l’omessa impugnazione ha reso incontestabile l'accertamento in merito alla maturata decadenza e agli effettida essa derivanti; 6. il ricorso è fondato; 7. va premesso il consolidato principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria, prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con L. n. 438del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 41886 del 2021 con richiami a Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017); 8. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 41886 del 2021; Cass. n. 17433 del 2017, cit., con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte); 9. rileva, poi, l'insegnamento, altrettanto costante della Corte, che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, chiarisce come «l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 conv., con modif., in L. n. 438 del 1992), preveda), una decadenza sostanziale di ordine pubblico; la sua funzione è, infatti, quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravantisui bilanci pubblici; pertanto, il dies a quo è ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti» (tra le recenti, Cass. nr. 17792 del 2020; v. anche Cass. nr. 8926 del 2011); 10. vale anche richiamare, per quanto di seguito si dirà, Cass., n. 24783 del 2018 ed il principio ivi affermato secondo cui, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass.nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017 e 16853 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998); conseguentemente, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre lacognizione sull'intera statuizione; 11. nel giudizio che ci occupa, il primo giudice ha, nell’ordine, escluso, in motivazione, il requisito del periodo temporale minimo per il beneficio della contribuzione figurativa per esposizione ad amianto (terzo periodo pag. 2 della sentenza) nel periodo temporale d’impiego pubblico alle dipendenze del Provveditorato agli Studi di Taranto (dal 1979 al 2005); dato atto dell’erogazione della prestazione pensionistica senza tutta la contribuzione previdenziale accreditata nell’AGO; indicato, in conformità con le conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, l’importo mensile della pensione da erogare, computati tutti i 564 contributi settimanali; rilevato comunque la decadenza, ex art.47 del D.P.R. n. 639 del 1970, nella formulazione antecedente alla novella del 2011, così riconoscendo il diritto alle differenze maturate entro il triennio precedente la proposizione della domanda giudiziale; 12. ebbene, il primo giudice ha incluso nella base di calcolo del trattamento pensionistico in godimento le settimane di contribuzione obbligatoria accreditate presso l’AGO (67 settimane) che hanno fatto ascendere la misura del rateo mensile da euro 311,45 a euro 353,41 (e tanto si legge nel quarto periodo, pag. 2 della motivazione della sentenza di primo grado e nel dispositivo della sentenza); 13. l’aumento del rateo mensile per esposizione ultradecennale ad amianto avrebbe implicato il riconoscimento della contribuzione figurativa per ulteriori 308 settimane di contributi con l’effetto di aumentare l’importo del rateo mensile da 353,41 a 665,57 (nel dispositivo della sentenza di primo grado, come dianzi detto, si dichiara che il trattamento pensionistico ammonta, all’origine, ad euro 353,41 mensili); 14. ebbene, a tale impianto moti vazionale ha fatto seguito la statuizione cristallizzata nel dispositivo, della quale si è appena evocato il tenore del decisum – esclusivamente inerente i contributi obbligatori accreditati nell’AGO e non computati nel trattamento pensionistico in godimento – non fatta cenno di censura con il gravame innanzi alla Corte di merito, gravame del pensionato, adeguatamente ed integralmente riportato nel ricorso dell’INPS, interamente indirizzato a suffragare la compatibilità tra le due prestazioni in godimento in riferimento a rapporti d’impiego per lungo tempo contestuali, pubblico e privato, pur inconciliabili, ma al più passibili di rilievi disciplinari, e ad appuntare le critiche avverso un’asserita erroneità della decisione del primo giudice nel ritenere soppressa la contribuzione versata e accreditata nel fondo dell’AGO per lavoratori dipendenti; 15. in tali termini devoluto il gravame, si era dunque formato il giudicato interno sul capo della sentenza che ha applicato, nella specie, la decadenza sostanziale e la decisione della Corte di merito si appalesa adottata in violazione del descritto giudicato, per avere accolto integralmente la domanda del pensionato condannando l’ente previdenziale a corrispondere, sin dal 2007, le differenze maturate sulla pensione, a titolo di contribuzione obbligatoria e figurativa per esposizione ad amianto; 16. l’omessa impugnazione ha reso incontestabile il decisum e l’accertamento in merito alla maturata decadenza e agli effetti derivanti; 17. in conclusione, la sentenza imp ugnata va cassata senza rinvio perché l’appello non poteva essere proposto; 18. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la parte intimata al pagamento delle spese,