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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09147/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -,... --,

183. 34973/2023 R.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione è manifestamente infondato.

In considerazione della data di commissione del reato (21 maggio 2014) e della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione si perfezionerà, infatti, solo in data 2 maggio 2024; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che i giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di acquisizione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento ex officio della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è al contempo generico e manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA], pur dando seguito al principio di diritto secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707), deve rimarcare che il motivo di ricorso è del tutto generico in quanto privo della specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, dell'indicazione della rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto appare incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello in ordine alla congruità della pena irrogata rispetto alla gravità delle condotte perpetrate (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

183. 34973/2023 R.G. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -,... --, 183. 34973/2023 R.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione è manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato (21 maggio 2014) e della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione si perfezionerà, infatti, solo in data 2 maggio 2024; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che i giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di acquisizione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento ex officio della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è al contempo generico e manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA], pur dando seguito al principio di diritto secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707), deve rimarcare che il motivo di ricorso è del tutto generico in quanto privo della specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, dell'indicazione della rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto appare incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello in ordine alla congruità della pena irrogata rispetto alla gravità delle condotte perpetrate (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). 183. 34973/2023 R.G. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09147/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris