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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 04876/2023

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uente 23/12/22 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che nella sua veste di procuratore speciale ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 03/06/2022 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 23/03/2022 a carico del Marsili per l'imputazione provvisoria allo stesso ascritta.

2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della proposizione di ricorso articolato tre diversi motivi, in data 10/11/2022, ha presentato formale rinuncia al ricorso nella sua veste di procuratore speciale.

3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente 23/12/22 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che nella sua veste di procuratore speciale ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 03/06/2022 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 23/03/2022 a carico del Marsili per l'imputazione provvisoria allo stesso ascritta. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della proposizione di ricorso articolato tre diversi motivi, in data 10/11/2022, ha presentato formale rinuncia al ricorso nella sua veste di procuratore speciale. 3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 novembre 2022 Il
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