CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIeie~ige-e+4e-pe" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso ; ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ed alla pena su sua richiesta irrogatagli; considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, e che l'inammissibilità deve essere dichiarata con procedura de plano, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] Oggi, G 2022 I L Ci