CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 40857/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/196:3 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006, che era stato riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente, sopra indicato, con precedente ordinanza. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile, e la presentazione della suddetta memoria non è idonea a determinare diverse valutazioni. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non è incorso in alcun errore di diritto ma, proprio in applicazione delle disposizioni di legge e della giurisprudenza di legittimità sia sulla revoca dell'indulto sia sulla individuazione del giudice i h z.Xt n..41"i: iSi competente a disporlartra-c-orrelldmente revocato il beneficio, in considerazione del fatto che, con sentenza Tribunale di Vercelli in data 16 dicembre 2015, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2020, il prevenuto è stato condannato alla penaianni quattro, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa, per reato commesso il 16 luglio 2010, cioè entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE :[L PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] k \ 1 1 N V 3021 :KI i. ) \