CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 22149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 24722/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Trani, via Tasselgardo 7. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani, depositata in data 29.11.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: regolamento di competenza L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Trani, chiedendo eccependo la litispendenza rispetto alla causa n5783/2018 RG., pendente in cassazione . Il Tribunale, ev idenziato che il difensore ave va chiesto il pagamento dei compensi maturati in relazione ai cinque giudizi penali conseguiti al procedimento iscritto al n.r.g. 463/2005 della Procura di Trani, ha ritenuto che la domanda fosse la medesima di quella oggetto del ricorso in cassazione proposta dal difensore e dallo studio professionale. Ha dichiarato la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Per la cassazione dell’ ordinanza l’avv . [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 39 c.p.c., sostenendo che non ricorreva alcuno dei presupposti per dichiarare la litispendenza, atteso che: a) non sussisteva l’identità delle parti, poiché al giudizio di legittimità avevano partecipato sia il ricorrente, che lo [OSCURATO:PERSONA]; b) nel primo giudizio di legittimità il ricorrente si era limitato a sostenere le ragioni dell’associazione senza far valere un proprio diritto al compenso e, inoltre, era divenuta definitiva la pronuncia di inammissibilità delle domande per i compensi penali, adottata dal giudice di merito; c) nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione era chiesto il pagamento dell’importo di €20.942,61 per gli onorari di due giudizi penali e due giudizi civili, oltre interessi legali dalla domanda, mentre nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani era stato richiesto il pagamento di € 19.143,65 per onorari per la difesa in un giudizio penale, oltre interessi dalla costituzione in mora del 20.5.2015 ed interessi legali dalla domanda; d) nel primo giudizio era formulata inoltre una domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata e non erano chiesti interessi. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 91, 92 e 96 c.p.c., sostenendo che la pronuncia sulle spese non poteva essere adottata con ordinanza, ma con sentenza, e che sia la pronuncia sulla responsabilità processuale aggravata e che quella sulla litispendenza esigevano il rito ordinario, non quello sommario. In ogni caso il ricorrente aveva agito in buona fede, avendo dichiarato che analoga domanda di pagamento era pendente in cassazione. 2.1. Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, che è fondato per le ragioni che seguono. La domanda di pagamento del compenso per la difesa penale era stata introdotta nel primo giudizio con azione ex art. 14 D.lgs. 150/2011 ed era stata dichiarata inammissibile per errore sul rito. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto la domanda ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., avvalendosi del rito sommario di cognizione. Il tribunale, senza disporre il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ha dichiarato la litispendenza, condannando il ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, oltre alpagamento delle spese processuali. Questa Corte ha affermato che qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena (Cass. 3/2012; Cass. 22605/2014; Cass.21914/2015; Cass. 2272/2017;Cass. 31801/2018). Analogo principio si è ritenuto invocabile nel caso di impugnazione di pronuncia dichiarativa della continenza (Cass. 22446/2017) e, sulla base delle medesime premesse concettuali, con riferimento alle controversie sottoposte al rito sommario societario, sostenendo che “il rilievo d'ufficio o su eccezione del convenuto di una questione di competenza,litispendenza o continenza determina, al pari di altra questione strettamente impediente, l’obbligo del giudice di disporre la prosecuzione del procedimento con ilrito societario a cognizione piena, ai sensi del comma terzo del predetto art. 19D.lgs. 5/2003 (Cass. 1120/2012). Detta soluzione interpretativa è richiamata ed avallata dal giu d ice delle leggi il quale, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 702 ter c.p.c., nella parte in cui imponeva di pronunciare l’inammissibilità della riconvenzionale oggetto di riserva di decisione collegiale , ha ritenuto irragionevole che, in tali giudizi, il giudice debba procedere al mutamento del rito, applicando le regole del giudizio ordinario di cognizione ove sus s ista rapporto di identità o pregiudizialità tra cause soggette a riti diversi e debba invece definire in rito la riconvenzionale riservata alla decisione collegiale (Corte c os t. 253/2020, par. 7). In definitiva, il Tribunale ha illegittimamente dichiarato la litispendenza senza far prima transitare il processo al rito ordinario di cognizione, incorrendo nella violazione denunciata. Va pertanto accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo. Il provvedimento impugnato va cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Trani, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di regolamento. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa dinanzi al Tribunale di Trani, in persona di altro Magistrato, con riassunzione nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezi