CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 12555/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), con [OSCURATO:PERSONA] in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA] I n. 381, elettivamente Oggetto: delega di firma – produzione - termine Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 34 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5237/11/20 depositata in data 06/11/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA riferite all’anno 2013; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale la contribuente, mentre l’Ufficio proponeva appello incidentale; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello principale rigettando l’impugnazione incidentale; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; la società resiste con controricorso; Considerato che: - vanno preliminarmente trattate le eccezioni di inammissibilità dedotte in controricorso; le stesse sono infondate; - invero, quanto alla lamentata mancanza di autosufficienza, rileva la Corte come la vicenda sostanziale, per quanto rileva ai fini della decisione, sia adeguatamente percepibile dalla lettura della sentenza impugnata; - riguardo l’espos izione delle questioni di diritto, poi, le stesse sono esposte nei motivi in modo adeguato a consentirne la percezione prima e la decisione poi da parte del Collegio; né le stesse ripropongono doglianze di merito, in quanto si appuntano su puntuali censure in diritto poste alla pronuncia della CTR; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - venendo quindi ai motivi di impugnazione, si osserva come il primo motivo di ricorso deduca la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 4bis del d.L. n. 78 del 2015 convertito in L. n. 125 del 2015 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata la sussistenza del potere di firma all’atto della sottoscrizione dell’avviso impugnato; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per viola zione dell’art. 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile la produzione della delega di firma in appello posto che si trattava di documento necessario ai fini della decisione e anche poiché è fatta salva la possibilità per le parti di produrre in appello nuovi documenti; - i motivi, strettamente connessi tra di loro, sono suscettibili di esame congiunto e si rivelano inammissibili per le ragioni che si illustrano di seguito; - in realtà, quanto alla delega di firma riferita all’atto impugnato, valevole per il 2018, essa non risulta esser stata prodotta – in appello – nei termini ex art. 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992 avendone l’Ufficio chiesta la produzione solamente all’udienzadi discussione come si desume dalla lettura della sentenza impugnata: “all’odierna udienza, l’ufficio ha chiesto di esibire e depositare documentazione attestante la proroga delle delega di firma in favore del funzionario T. Flagiello, fino a tutto l’anno 2018” (pag. 3 terzo capoverso della pronuncia della CTR); - questa Corte ancora di recente ha confermato come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021) in tema di contenziosotributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovidocumenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie; - il terzo motivo, all’esito della decisione sui motivi che precedono, risulta inammissibile per difetto di interesse (in termini si rimanda Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 12678 del 25/06/2020 ; Cass. Sez.1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016 ) in quanto motivo di impugnazione con cui si deduce la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 7.800 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e IVA di legge a favore di parte controricorre