CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 39609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. GIATTINO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 12/10/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermatola sentenza in data18/09/2019 del Tribunale di ressinal che l'aveva condannato per il reato di estorsione e lesioni. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 1.1. Il ricorso è inammissibile perché le censure difensive sono costituite da mere, generich aspecifiche doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede quelle che siano rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva sostanzialmente in un mero apprezzamento di fatto ( Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01). 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]