CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17456/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Catalano-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.650/2019 depositata il 01/08/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettatol’appello della contribuente società avverso la decisione di primoNumero registro generale 9093/2020Numero sezionale 4510/2026Numero di raccolta generale 17456/2026Data pubblicazione 02/06/2026grado che aveva respinto il ricorso contro l’avviso diaccertamento per IMU 2015;2. ricorre per cassazione la società contribuente con tremotivi di ricorso, integrati da successiva memoria;3. resiste con controricorso Ancona entrate s.r.l., integratoda memoria, che chiede il rigetto del ricorso e, preliminarmente,la dichiarazione della sua inammissibilità; eccepisce, inoltre, ilgiudicato interno per le questioni non riproposte (il merito dellapretesa per IMU avendo la ricorrente prospettato solo l’omessasospensione e la questione delle sanzioni, riproponendo poi imotivi di altro ricorso, quello dell’attribuzione della rendita).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione diinammissibilità della controricorrente. Il ricorso non può ritenersiinammissibile, in quanto prospetta le questioni con richiamo allevicende processuali prospettando vizi della sentenzaspecificamente indicati; sull’avviso di accertamento, nontrascritto per la controricorrente, deve osservarsi che laricorrente prospetta il vizio radicale dell’omessa sospensione delprocesso in relazione alla controversia catastale pendente cheera da ritenere pregiudiziale alla questione del tributo comunale;non contesta vizi propri dell’avviso di accertamento.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla lucedei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italiadel 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23maggio 2024 - non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanzastessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unNumero registro generale 9093/2020Numero sezionale 4510/2026Numero di raccolta generale 17456/2026Data pubblicazione 02/06/2026ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documentiposti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorsosia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanzan. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e leanalisi in diritto della questione controversa, in quanto richiamagli atti del processo e prospetta specifiche violazioni di legge.2. Il ricorso è fondato relativamente al solo aspetto dellesanzioni, quanto a cumulo giuridico di cui all’art. 12, quintocomma, d. lgs. n. 472 del 1997, infondato per tutto il resto.Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 53, d. lgs. 546 del 1992, art. 6 e 12 d.lgs. n. 472 del 1997, art. 10 della l. n. 212 del 2000 e art. 12 d.lgs n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.. Inoltre, prospetta nel corso dell’illustrazione delmotivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, d. lgs. 546del 1992, in relazione alla mancata disapplicazione delle sanzioni(art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).La sentenza deve essere cassata e la questione del cumulogiuridico può essere decisa direttamente da questa Corte, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, conl’applicazione del cumulo per le annualità in contestazione (anchese riferite ad altri processi pendenti).La questione del cumulo è stata puntualmente ripropostadalla ricorrente nell’appello, come è evidente nella partedell’impugnazione trascritta nel ricorso per cassazione.Il cumulo giuridico deve trovare applicazione anche per itributi locali, «In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni perNumero registro generale 9093/2020Numero sezionale 4510/2026Numero di raccolta generale 17456/2026Data pubblicazione 02/06/2026omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad unostesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per piùannualità successive, si applica il regime della continuazioneche consente di irrogare un'unica sanzione, pari a quella baseaumentata dalla metà al triplo» (Cass. Sez. 5, 07/10/2025, n.26921, Rv. 676724 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 08/04/2022,n. 11432, Rv. 664351 - 01).Il problema per il cumulo è la diversità dei processi per ogniannualità (processi separati), ma questo non impediscel’applicazione del cumulo da parte dell’ultimo giudice che devedeterminare la sanzione complessiva, fino al passaggio ingiudicato delle sentenze: «In tema di sanzioni amministrative perviolazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, deld.lgs. n. 472 del 1997, in caso di processi separati relativi adavvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole,commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice ècompetente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a chele precedenti sentenze non siano passate in giudicato.(Fattispecie in tema di sanzioni, irrogate per periodi d'impostadiversi, originate tutte dal recupero di base imponibile effettuatoin dipendenza della pattuizione contenuta nel medesimocontratto: in applicazione del principio, la S.C. ha cassatol'impugnata sentenza della CTR che aveva annullato la sanzioneirrogata per l'ultima annualità oggetto di contestazione)» (Cass.Sez. 5, 02/03/2020, n. 5648, Rv. 657376 – 01; vedi anche Cass.Sez. 5, 12/04/2017, n. 9501, Rv. 643921 - 01).Gli anni di imposta interessati sono il 2015 del presenteprocedimento e gli anni 2012, 2013 e 2014. La sanzione baseper l’art. 12 citato deve essere aumentata dalla metà al triplo;Numero registro generale 9093/2020Numero sezionale 4510/2026Numero di raccolta generale 17456/2026Data pubblicazione 02/06/2026per la determinazione in concreto della sanzione deve disporsi lacassazione con rinvio; sarà il giudice del rinvio che determineràla sanzione con il cumulo giuridico.3. Infondato il sub motivo della disapplicazione dellesanzioni, in quanto la disapplicazione consegue ad una eventualeincertezza normativa, che nel caso non è sussistente trattandosidi questione di fatto e di pregiudizialità dell’accertamentocatastale.4. Infondato è il primo motivo (violazione e falsaapplicazione degli art. 112 e 295, cod. proc. civ., art.39, comma1,-bis, d. lgs. 546 del 1992 e art. 227 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.); per la ricorrenteil giudizio doveva essere sospeso per la pregiudizialità delgiudizio sulla rendita catastale.La somma dovuta per l’ICI è conseguenziale alladeterminazione della rendita, e la determinazione della renditanon era oggetto del presente giudizio. Per la rendita sussistealtro giudizio, pendente in Cassazione RG 8235 del 2022.La rendita catastale una volta determinata in sedegiudiziaria (con efficacia di giudicato) opera retroattivamenteanche per l’ICI o l’IMU: «In tema imposta comunale sugliimmobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dalgiudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivipropri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere inconsiderazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, inquanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai finidell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992,con la conseguenza che, per l'annualità in cui interviene ilgiudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già lecondizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la baseNumero registro generale 9093/2020Numero sezionale 4510/2026Numero di raccolta generale 17456/2026Data pubblicazione 02/06/2026imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale»(Sez. 5 - , Ordinanza n. 18637 del 09/06/2022, Rv. 664932 –01).La contribuente, quindi, potrebbe richiedere il rimborsodell’ICI, se la rendita catastale fosse ridotta: «In tema di impostacomunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente abbiaimpugnato la classificazione catastale e la rendita determinatedall'Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dalgiudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propridelle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell'efficacia dellemaggiori rendite contenute nell'atto impugnato, con laconseguenza che il contribuente può richiedere al Comune ilrimborso di tutte le annualità d'imposta versate e non dovute,entro il termine triennale previsto dall'art. 13 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504 (abrogato per effetto dell'entrata invigore dell'art. 1, commi 164 e 165, della legge 27 dicembre2006, n. 296, ma applicabile "ratione temporis" nel caso dispecie), il quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenzadeterminativa della rendita catastale» (Sez. 5, Sentenza n.11094 del 07/05/2008, Rv. 603491 - 01).Infatti, «In tema di processo tributario, tra la controversiache oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordineall'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobilee quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune,avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICIgravante sull'immobile cui sia stata attribuita la renditacontestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, aisensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondogiudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato,in quanto la decisione sulla determinazione della rendita siNumero registro generale 9093/2020Numero sezionale 4510/2026Numero di raccolta generale 17456/2026Data pubblicazione 02/06/2026riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa allaliquidazione dell'imposta» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 421 del10/01/2014, Rv. 629221 – 01; vedi anche Sez. 5. N. 6201 del2024).4. 1. D’altra parte, l’omessa sospensione non può essereoggetto di motivo di ricorso per cassazione, ex art. 112 cod.proc. civ.: «Il dovere del giudice di pronunciare su tutta ladomanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con laquale la parte chiede l'emissione di un provvedimentogiurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio,sicché non è configurabile un vizio di infra petizione per l'omessaadozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattereordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria delgiudizio ex art. 295 c.p.c.» (Cass. Sez. L., 16/08/2022, n.24812, Rv. 665466 – 01; vedi anche Cass. Sez. 1, 02/03/2016,n. 4120, Rv. 638813 - 01).Nel caso in giudizio, poi, la controversia sulla questionecatastale è decisa dalla Corte di Cassazione in data odierna.Viene a mancare, quindi, qualsiasi interesse sul punto.5. Con il terzo motivo si ripercorre il ricorso relativo allarendita catastale oggetto di altro giudizio.6. Le spese saranno determinate in sede di rinvio. P.Q.MLa Corte,accoglie il secondo motivo del ricorso relativamente all’omessaapplicazione del cumulo giuridico delle sanzioni; cassa sul puntola sentenza impugnata, con rinvio alla CGT di secondo gradodelle Marche in diversa composizione, per nuovo giudizio, cuidemanda di provvedere anche alle spese del giudizio dilegittimità;Numero registro generale 9093/2020Numero sezionale 4510/2026Numero di raccolta generale 17456/2026Data pubblicazione 02/06/2026rigetta nel resto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del27/05/2026, tenuta da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]