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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 1972

Cassazione n. 19834/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Cagliari con la quale è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e 14.000 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto 1.000 grammi di ketamina e ceduto sostanza dello stesso tipo.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, può essere dichiarata de plano.

In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. 1Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M29 026 Fuf-rz, :5~1.5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Cagliari con la quale è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e 14.000 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto 1.000 grammi di ketamina e ceduto sostanza dello stesso tipo. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, può essere dichiarata de plano. In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. 1Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M29 026 Fuf-rz, :5~1.5
Sentenza Cassazione n. 19834/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris