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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 47856/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 dicembre 2022 che ha confermato la condanna del 2 dicembre 2020 del Tribunale di Varese in ordine al reato di cui all'art. 216

I. fall. (bancarotta patrimoniale clistrattiva); -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, per avere il giudice di merito erroneamente considerato come lesive della garanzia patrimoniale generica della società fallita (Negri s.r.I.) alcune operazioni che, in realtà, costituivano pagamenti anticipati (ovvero dei "depositi cauzionali"), corrispettivo di prestazioni di trasporto realmente eseguite da Maggi s.r.I., risulta manifestamente infondato in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa a questa Corte, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); invero, come valorizzato dalla sentenza di appello (pag. 12), con motivazione immune da vizi logici, al di là della qualificazione giuridica degli spostamenti patrimoniali incriminati, nel procedimento è. emerso in modo chiaro ed univoco che, mediante queste condotte, la fallita dirottava sistematicamente liquidità in favore di un'altra società, con ciò distogliendo parte del patrimonio dalla sua naturale destinazione di garanzia per il ceto creditorio; -Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 dicembre 2022 che ha confermato la condanna del 2 dicembre 2020 del Tribunale di Varese in ordine al reato di cui all'art. 216 I. fall. (bancarotta patrimoniale clistrattiva); -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, per avere il giudice di merito erroneamente considerato come lesive della garanzia patrimoniale generica della società fallita (Negri s.r.I.) alcune operazioni che, in realtà, costituivano pagamenti anticipati (ovvero dei "depositi cauzionali"), corrispettivo di prestazioni di trasporto realmente eseguite da Maggi s.r.I., risulta manifestamente infondato in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa a questa Corte, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); invero, come valorizzato dalla sentenza di appello (pag. 12), con motivazione immune da vizi logici, al di là della qualificazione giuridica degli spostamenti patrimoniali incriminati, nel procedimento è. emerso in modo chiaro ed univoco che, mediante queste condotte, la fallita dirottava sistematicamente liquidità in favore di un'altra società, con ciò distogliendo parte del patrimonio dalla sua naturale destinazione di garanzia per il ceto creditorio; -Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore Il