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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11937/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 31/05/2021, in parziale riforma della sentenza del 15/12/2020 emessa all' esito di giudizio abbreviato con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina (capo 1 e 3 ), lesioni (capi 2 e 4) e resistenza a pubblico ufficiale (capo 5) riteneva la condotta di cui al capo 4) assorbita in quella di cui al capo 3) e rideterminava la pena in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 2.533,00 di multa.

2. L' imputato, a mezzo difensori di fiducia, propone due ricorsi per cassazione.2.1.

Con un primo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo con cui lamenta manifesta illogicità della motivazione e insufficienza degli elementi per la condanna in ordine al delitto di cui all'ad 337 c.p. (capo 5).

La difesa deduce che i giudici di merito avevano affermato la responsabilità dell'imputato per il detto reato in assenza di emergenze processuali specifiche, laddove gli operanti non avevano descritto le singole condotte attribuite all'imputato e al correo, residuando, pertanto, il ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza.

2.2. Con un secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce i seguenti motivi.

Con un primo motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per omessa traduzione scritta della stessa.

La difesa assume che, sebbene nel giudizio di primo grado era stato dato atto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato ed era stato nominato, pertanto, un interprete, tanto non sarebbe avvenuto in grado di appello, in cui la corte territoriale aveva omesso la doverosa motivazione riguardo alla non necessità della traduzione degli atti e della sentenza.

Con un secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al capo 5) (art. 337 c.p.) proponendo delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate con il primo ricorso.

Con un terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. e) c.p.p., vizio di motivazione con riferimento all'affermata esistenza di un coltello.

Assume che la corte di appello non aveva preso in esame la questione, sollevata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], circa l'assenza della prova dell'esistenza di coltello con il quale la vittima [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ferito.

Con un quarto motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. e) c.p.p., vizio di motivazione relativamente alla condanna per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione.

La difesa assume che, riguardo alle lesioni con l'uso del coltello, mancherebbe un referto, esistendo agli atti solo una relazione di soccorso e che, conseguentemente, sarebbe stata elusa dai giudici la risposta al quesito difensivo in ordine a quale fosse la prova del reato.

Con un quinto motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. b) ed e) c.p.p., degli artt. 69,133 e 132c.p. e vizio di motivazione con riferimento al diniego del riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili.

2. Le censure formulate con il primo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata contestata la manifesta illogicità della motivazione e insufficienza degli elementi per la condanna per il delitto di cui all'ad 337 c.p. di cui al capo 5) sono del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate.

I giudici di merito hanno basato correttamente il loro convincimento sul tenore del verbale di arresto, acquisito agli atti del processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, contenente la descrizione delle modalità dell'arresto da parte dei tre operanti e di quanto avvenuto alla loro presenza, ivi compresa la condotta posta in essere dall'imputato, il quale, unitamente al correo, dimenandosi e sferrando pugni contro i Carabinieri, aveva cercato di impedire loro di arrestarlo.

I giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, hanno ritenuto che la versione resa in sede di interrogatorio dall'imputato - il quale aveva negato ogni resistenza - appariva non attendibile rispetto a quanto emergente dal verbale di arresto sottoscritto dai tre operanti, senza che ciò valga ad integrare un dubbio sulla veridicità della dinamica dei fatti il mancato referto di lesioni, non avendo mai i Carabinieri riferito di averle subite, al contrario avendo dichiarato espressamente di non necessitare di cure mediche.

3. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo motivo con cui è stata eccepita la nullità della sentenza per omessa traduzione scritta della stessa nonché mancanza di motivazione sul punto è manifestamente infondato.

La difesa assume che, sebbene nel giudizio di primo grado si sia dato atto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e sia stato nominato, pertanto, un interprete, tanto non sarebbe avvenuto in grado di appello, in cui la corte di merito avrebbe omesso la doverosa motivazione riguardo la non necessità della traduzione degli atti e della sentenza.

La censura è priva di pregio alcuno.

Invero, nel corso del giudizio di appello -in cui non risultano neppure assunte prove - l'imputato ha scelto di rimanere assente; quanto alla sentenza di appello, la mancata traduzione della stessa non determina una causa di nullità dal momento che "In tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 15056 del 11/03/2019 Ud. (dep. 05/04/2019) Rv. 275103 -

01. Occorre del resto rilevare nel caso in esame, la difesa a parte considerazioni di tipo teorico, non ha spiegato in che misura sarebbe stato pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato il quale risulta avere presentato due ricorsi per cassazione con due distinti difensori, formulando dettagliate contestazioni in ordine alla pronunzia di condanna sicchè non è dato comprendere quale sarebbe stato il suo effettivo pregiudizio.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate al §.2.3.3.

Il terzo motivo relativo all'affermata esistenza di un coltello è da ritenere inammissibile trattandosi di censura che non è stata previamente dedotta in appello.

La difesa dell'imputato nel proprio atto di appello, non ha mai <formulato tale specifica doglianza concernente il mancato uso del coltello e dunque, l'inesistenza della relativa aggravante, mentre in questa sede non può certamente utilizzare a proprio vantaggio le argomentazioni svolte in appello della difesa dell'altro imputato [OSCURATO:PERSONA] il cui motivo è stato rigettato.

La censura involgente questioni di fatto è, dunque, nuova e come tale inammissibile ex art. 606 comma 3 c.p.p.

3.4. Il quarto motivo con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine al reato di cui capo di lesioni di cui al capo 2) è manifestamente infondato.

La corte di territoriale ha chiarito, con motivazione adeguata e priva di aporie logico giuridiche, che: "ai fini della prova del reato di lesioni personali non è richiesto il referto medico, risultando sufficiente anche la sola relazione di soccorso da cui emerge che la vittima Vilapuma presentava una ferita lacero contusa al mignolo e all'anulare e riportava altresì una deformazione al mignolo destro", ed, inoltre, che "appare di tutta evidenza che nel caso in esame la relazione di soccorso permetta di accertare pienamente la sussistenza del delitto in questione, dal momento che la ferita lacero contusa e la deformazione del mignolo hanno senza dubbio provocato una riduzione sia pur temporanea della funzionalità della mano e una compromissione locale della funzione propria dell'epidermide" (pag. 7), precisando quanto alla attendibilità della vittima Vilapuma che non vi era ragione alcuna per ritenere che il predetto avesse mentito e che le lesioni riscontrate erano state inferte nel lasso di tempo intercorso tra il fatto di reato e la querela, ritenendo che la credibilità della vittima non è mai stata mai scalfita non essendo mai stato accertato alcun intento calunniatorio.

Trattasi di argomentazioni più che congrue tali da resistere alle censure di mero fatto formulate da parte ricorrente.

3.5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato.

Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto di tutti gli elementi della fattispecie (vedi pag. 8).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 31/05/2021, in parziale riforma della sentenza del 15/12/2020 emessa all' esito di giudizio abbreviato con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina (capo 1 e 3 ), lesioni (capi 2 e 4) e resistenza a pubblico ufficiale (capo 5) riteneva la condotta di cui al capo 4) assorbita in quella di cui al capo 3) e rideterminava la pena in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 2.533,00 di multa. 2. L' imputato, a mezzo difensori di fiducia, propone due ricorsi per cassazione.2.1. Con un primo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo con cui lamenta manifesta illogicità della motivazione e insufficienza degli elementi per la condanna in ordine al delitto di cui all'ad 337 c.p. (capo 5). La difesa deduce che i giudici di merito avevano affermato la responsabilità dell'imputato per il detto reato in assenza di emergenze processuali specifiche, laddove gli operanti non avevano descritto le singole condotte attribuite all'imputato e al correo, residuando, pertanto, il ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza. 2.2. Con un secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce i seguenti motivi. Con un primo motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. b) ed e) c.p.p., nullità della sentenza per omessa traduzione scritta della stessa. La difesa assume che, sebbene nel giudizio di primo grado era stato dato atto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato ed era stato nominato, pertanto, un interprete, tanto non sarebbe avvenuto in grado di appello, in cui la corte territoriale aveva omesso la doverosa motivazione riguardo alla non necessità della traduzione degli atti e della sentenza. Con un secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al capo 5) (art. 337 c.p.) proponendo delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate con il primo ricorso. Con un terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. e) c.p.p., vizio di motivazione con riferimento all'affermata esistenza di un coltello. Assume che la corte di appello non aveva preso in esame la questione, sollevata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], circa l'assenza della prova dell'esistenza di coltello con il quale la vittima [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ferito. Con un quarto motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. e) c.p.p., vizio di motivazione relativamente alla condanna per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione. La difesa assume che, riguardo alle lesioni con l'uso del coltello, mancherebbe un referto, esistendo agli atti solo una relazione di soccorso e che, conseguentemente, sarebbe stata elusa dai giudici la risposta al quesito difensivo in ordine a quale fosse la prova del reato. Con un quinto motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. b) ed e) c.p.p., degli artt. 69,133 e 132c.p. e vizio di motivazione con riferimento al diniego del riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili. 2. Le censure formulate con il primo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata contestata la manifesta illogicità della motivazione e insufficienza degli elementi per la condanna per il delitto di cui all'ad 337 c.p. di cui al capo 5) sono del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate. I giudici di merito hanno basato correttamente il loro convincimento sul tenore del verbale di arresto, acquisito agli atti del processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, contenente la descrizione delle modalità dell'arresto da parte dei tre operanti e di quanto avvenuto alla loro presenza, ivi compresa la condotta posta in essere dall'imputato, il quale, unitamente al correo, dimenandosi e sferrando pugni contro i Carabinieri, aveva cercato di impedire loro di arrestarlo. I giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, hanno ritenuto che la versione resa in sede di interrogatorio dall'imputato - il quale aveva negato ogni resistenza - appariva non attendibile rispetto a quanto emergente dal verbale di arresto sottoscritto dai tre operanti, senza che ciò valga ad integrare un dubbio sulla veridicità della dinamica dei fatti il mancato referto di lesioni, non avendo mai i Carabinieri riferito di averle subite, al contrario avendo dichiarato espressamente di non necessitare di cure mediche. 3. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo con cui è stata eccepita la nullità della sentenza per omessa traduzione scritta della stessa nonché mancanza di motivazione sul punto è manifestamente infondato. La difesa assume che, sebbene nel giudizio di primo grado si sia dato atto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e sia stato nominato, pertanto, un interprete, tanto non sarebbe avvenuto in grado di appello, in cui la corte di merito avrebbe omesso la doverosa motivazione riguardo la non necessità della traduzione degli atti e della sentenza. La censura è priva di pregio alcuno. Invero, nel corso del giudizio di appello -in cui non risultano neppure assunte prove - l'imputato ha scelto di rimanere assente; quanto alla sentenza di appello, la mancata traduzione della stessa non determina una causa di nullità dal momento che "In tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 15056 del 11/03/2019 Ud. (dep. 05/04/2019) Rv. 275103 - 01. Occorre del resto rilevare nel caso in esame, la difesa a parte considerazioni di tipo teorico, non ha spiegato in che misura sarebbe stato pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato il quale risulta avere presentato due ricorsi per cassazione con due distinti difensori, formulando dettagliate contestazioni in ordine alla pronunzia di condanna sicchè non è dato comprendere quale sarebbe stato il suo effettivo pregiudizio. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate al §.2.3.3. Il terzo motivo relativo all'affermata esistenza di un coltello è da ritenere inammissibile trattandosi di censura che non è stata previamente dedotta in appello. La difesa dell'imputato nel proprio atto di appello, non ha mai <formulato tale specifica doglianza concernente il mancato uso del coltello e dunque, l'inesistenza della relativa aggravante, mentre in questa sede non può certamente utilizzare a proprio vantaggio le argomentazioni svolte in appello della difesa dell'altro imputato [OSCURATO:PERSONA] il cui motivo è stato rigettato. La censura involgente questioni di fatto è, dunque, nuova e come tale inammissibile ex art. 606 comma 3 c.p.p. 3.4. Il quarto motivo con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine al reato di cui capo di lesioni di cui al capo 2) è manifestamente infondato. La corte di territoriale ha chiarito, con motivazione adeguata e priva di aporie logico giuridiche, che: "ai fini della prova del reato di lesioni personali non è richiesto il referto medico, risultando sufficiente anche la sola relazione di soccorso da cui emerge che la vittima Vilapuma presentava una ferita lacero contusa al mignolo e all'anulare e riportava altresì una deformazione al mignolo destro", ed, inoltre, che "appare di tutta evidenza che nel caso in esame la relazione di soccorso permetta di accertare pienamente la sussistenza del delitto in questione, dal momento che la ferita lacero contusa e la deformazione del mignolo hanno senza dubbio provocato una riduzione sia pur temporanea della funzionalità della mano e una compromissione locale della funzione propria dell'epidermide" (pag. 7), precisando quanto alla attendibilità della vittima Vilapuma che non vi era ragione alcuna per ritenere che il predetto avesse mentito e che le lesioni riscontrate erano state inferte nel lasso di tempo intercorso tra il fatto di reato e la querela, ritenendo che la credibilità della vittima non è mai stata mai scalfita non essendo mai stato accertato alcun intento calunniatorio. Trattasi di argomentazioni più che congrue tali da resistere alle censure di mero fatto formulate da parte ricorrente. 3.5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto di tutti gli elementi della fattispecie (vedi pag. 8). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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