CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 11127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 28 dicembre 2022 dal Tribunale di Roma e preso atto del concordato intervenuto tra le parti, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen., rigettando l'istanza di applicazione di sanzioni sostitutive. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione con cui, lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione, il mancato accoglimento della richiesta di sanzioni sostitutive. La Corte di appello avrebbe, infatti, incongruamente fondato il proprio diniego soltanto mediante richiamo a un provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui era stato revocato l'affidamento in prova, senza deliberare in ordine alle concrete possibilità di applicazione delle singole e distinte misure concedibili (ivi compresa la detenzione domiciliare) e senza procedere agli incombenti istruttori di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo l'art. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, il giudice ha richiamato la gravità dei fatti, commessi subito dopo l'ammissione a una misura alternativa, e della capacità a delinquere dell'imputato, congruamente citando anche il suaccennato provvedimento di sorveglianza (che evidenzia l'insuperabile necessità di misure «rigorosamente detentive»). Sulla base di questi elementi, indubbiamente valutabili ai sensi dell'art. 133, cod. pen., ha poi ritenuto espressamente che non ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva, apparendo ostativa la prognosi del tutto negativa di spontaneo adempimento in difetto di contenimento intramurario. Tale conclusione di radicale inidoneità di qualsiasi misura sostitutiva (anche di natura detentiva) muove da una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente argomentato, come nel caso di specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena (cfr. Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381; Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285358). Il motivo è dunque manifestamente infondato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]