CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46254/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34-23660/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen. tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione dello scooter oggetto in imputazione, soprattutto con riferimento alla inequivocità della identificazione dell'imputato, fermato a seguito di breve inseguimento, controllato e sottoposto a rilievi dattiloscopici. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Medesima sorte processuale avvince le ulteriori censure proposte dalla ricorrente: la sanzione detentiva è stata irrogata in misura inferiore al minimo edittale, le circostanze attenuanti innominate sono state negate in ragione della personalità dell'agente e della concreta offensività che il fatto esprime, commesso da soggetto già gravato da precedenti penali e giudiziari; la Corte di merito ha altresì argomentato il diniego della ricorrenza della attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. in ragione del valore commerciale, certamente non esiguo, dell'oggetto di ricettazione e sul punto nessuna allegazione accompagna la deduzione del vizio. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Agosti