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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25026/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 luglio 2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti diretti a verificare lo stato di alterazione psico- fisica per uso di sostanze stupefacenti (capo 1) e di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale delle proprie generalità (capo 2).2.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è denunziata violazione di legge in riferimento all'omessa pronuncia sulle sanzioni accessorie conseguenti all'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 187 comma 8 del codice della strada che ha impedito all'imputato di riavere la patente di guida ed il veicolo, ancora sotto sequestro.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 comma 8 del codice della strada.

In particolare, è contestato il mancato rispetto, da parte degli agenti, dell'obbligo, previsto dal terzo comma, di accompagnare l'imputato presso la struttura sanitaria per effettuare il prelievo ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'affermazione di responsabilità è stata sostenuta senza alcuna prova che l'imputato si sia messo alla guida in stato di alterazione causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, essendo la presenza di tracce di tabacco nell'abitacolo e sull'alito dal forte sentore di bruciato indici non univoci di assunzione di sostanze stupefacenti, mentre la riferita eccessiva sudorazione non è altro che la consapevolezza di essere stati sorpresi alla guida in assenza di patente; inoltre, nell'annotazione di polizia giudiziaria manca qualsiasi riferimento agli occhi a rrossati .

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen.

La difesa lamenta la mancata riconduzione della condotta all'ipotesi del recesso attivo in quanto l'imputato si è immediatamente adoperato per evitare le conseguenze del delitto, fornendo correttamente le proprie generalità, tanto che la verbalizzazione è stata eseguita regolarmente nei confronti dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, che lamenta l'omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie, è privo di interesse concreto, in quanto dall'applicazione di tali sanzioni l'imputato non otterrebbe un trattamento giuridico più favorevole.

3. Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 187 codice della strada e correlato vizio di motivazione, non è consentito ed è manifestamente infondato, in quanto finalizzato a sollecitare una rivalutazione del merito in ordine allo stato di alterazione e trascura che il reato contestato concerne il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e non la guida in stato di alterazione.

Peraltro, l'assunzione di stupefacenti è stata ammessa dallo stesso imputato durante il controllo.E, in proposito, va ribadito che il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021 Ud. (dep. 20/05/2021 ) Rv. 281206 - 01.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo, con il quale si contesta la violazione dell'art. 495 cod. pen. e si denunzia vizio di motivazione, sostenendo che la condotta integrerebbe un tentativo o un recesso attivo.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la condotta si è consumata con la declinazione delle false dichiarazioni sulla propria identità, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Rv. 265145 - 01), che peraltro ha costretto la polizia giudiziaria a fare immediati accertamenti, dai quali si è desunto che il dichiarante era il proprietario della autovettura fermata, tanto che solo allora l'imputato ha ammesso di aver tentato di eludere il controllo perché sprovvisto di patente (pag. 3 della sentenza).

In proposito, va ribadito che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 -dep. 18/02/2015- Rv. 262658 - 01

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eupq tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 luglio 2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti diretti a verificare lo stato di alterazione psico- fisica per uso di sostanze stupefacenti (capo 1) e di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale delle proprie generalità (capo 2).2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è denunziata violazione di legge in riferimento all'omessa pronuncia sulle sanzioni accessorie conseguenti all'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 187 comma 8 del codice della strada che ha impedito all'imputato di riavere la patente di guida ed il veicolo, ancora sotto sequestro. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 comma 8 del codice della strada. In particolare, è contestato il mancato rispetto, da parte degli agenti, dell'obbligo, previsto dal terzo comma, di accompagnare l'imputato presso la struttura sanitaria per effettuare il prelievo ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'affermazione di responsabilità è stata sostenuta senza alcuna prova che l'imputato si sia messo alla guida in stato di alterazione causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, essendo la presenza di tracce di tabacco nell'abitacolo e sull'alito dal forte sentore di bruciato indici non univoci di assunzione di sostanze stupefacenti, mentre la riferita eccessiva sudorazione non è altro che la consapevolezza di essere stati sorpresi alla guida in assenza di patente; inoltre, nell'annotazione di polizia giudiziaria manca qualsiasi riferimento agli occhi a rrossati . 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. La difesa lamenta la mancata riconduzione della condotta all'ipotesi del recesso attivo in quanto l'imputato si è immediatamente adoperato per evitare le conseguenze del delitto, fornendo correttamente le proprie generalità, tanto che la verbalizzazione è stata eseguita regolarmente nei confronti dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, che lamenta l'omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie, è privo di interesse concreto, in quanto dall'applicazione di tali sanzioni l'imputato non otterrebbe un trattamento giuridico più favorevole. 3. Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 187 codice della strada e correlato vizio di motivazione, non è consentito ed è manifestamente infondato, in quanto finalizzato a sollecitare una rivalutazione del merito in ordine allo stato di alterazione e trascura che il reato contestato concerne il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e non la guida in stato di alterazione. Peraltro, l'assunzione di stupefacenti è stata ammessa dallo stesso imputato durante il controllo.E, in proposito, va ribadito che il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021 Ud. (dep. 20/05/2021 ) Rv. 281206 - 01. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo, con il quale si contesta la violazione dell'art. 495 cod. pen. e si denunzia vizio di motivazione, sostenendo che la condotta integrerebbe un tentativo o un recesso attivo. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la condotta si è consumata con la declinazione delle false dichiarazioni sulla propria identità, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Rv. 265145 - 01), che peraltro ha costretto la polizia giudiziaria a fare immediati accertamenti, dai quali si è desunto che il dichiarante era il proprietario della autovettura fermata, tanto che solo allora l'imputato ha ammesso di aver tentato di eludere il controllo perché sprovvisto di patente (pag. 3 della sentenza). In proposito, va ribadito che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 -dep. 18/02/2015- Rv. 262658 - 01 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eupq tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 20
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