CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 19585/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 dal Tribunale di Brindisi nei confronti diROSSINI Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 14/05/2025 il Tribunale di Brindisi ha condannatoPasquale Rossini per il reato di appropriazione indebita continuata, irrogando la pena dimesi otto di reclusione.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il sostituto ProcuratoreGenerale della Corte di appello di Bari, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduceviolazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erroneaapplicazione di norma penale sostanziale, avendo il Tribunale di Brindisi condannatol’imputato irrogando solo la pena detentiva per un reato per il quale la norma incriminatriceprevede anche la pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. L’art. 646 cod. pen. prevede che “Chiunque, per procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, ilpossesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni(a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46/2024, “fino a cinque anni”) e con lamulta da euro 1.000 a euro 3.000”.1.2. Nel caso in esame, a fronte dell’inequivocità del testo normativo, che prevede unapena congiunta, tanto il dispositivo quanto la motivazione della sentenza impugnata recanosolo ed esclusivamente la determinazione della pena detentiva di otto mesi di reclusione,senza nulla statuire in ordine alla pena della multa prevista dalla norma incriminatrice. Sitratta, come evidenziato dal P.G. ricorrente non solo di pena illegittima ma anche illegale inquanto mancante della componente pecuniaria prevista per legge (Sez. 3, n. 47024 del19/11/2024, P.G. c/ Bartolini, Rv. 287213 secondo cui «in tema di ricorso per cassazioneavverso sentenza di patteggiamento, integra una ipotesi di pena illegale l’applicazione dellasola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista dalla legge»).2. A quanto esposto consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamentealla determinazione della pena pecuniaria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di brindisi in diversapersona fisica.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]