Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1966
ECLI:EU:C:1966:23
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0057
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 maggio 1966 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
La domanda di interpretazione presentatavi dal [OSCURATO:PERSONA] del Land della Saar in merito alla controversia pendente dinanzi a tale organo giudiziario fra un importatore e l'amministrazione delle dogane, verte su una delle disposizioni fiscali del trattato di Roma, e precisamente sull'articolo 95. Non è la prima volta, e non sarà certo l'ultima, che siete chiamati a giudicare, sia direttamente sia indirettamente, in merito a norme complesse e importanti contenute in tale capitolo del trattato, come pure in merito ai loro rapporti con quelle del capitolo relativo all'unione doganale; avete già dovuto prenderle in considerazione nelle cause 2 e 3-62 ([OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. contro il Granducato del Lussemburgo e il Regno del Belgio, vol. VIII, pag. 793), 10-65 ([OSCURATO:PERSONA] contro la Repubblica federale tedesca, vol. XI, pag. 540) e 45-64 ([OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. contro la Repubblica italiana, vol. XI, pag. 886). L'attuale ricorso vi fornisce l'occasione di precisare su alcuni punti il senso e la portata dei commi 1
o
e 3
o
dell'articolo 95 del trattato, il cui scopo è quello di proteggere i prodotti importati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri da eccessivi tributi interni. Ve ne ricordo il testo :
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.»
e
«[OSCURATO:PERSONA] membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato che siano contrarie alle norme che precedono.»
Questi sono i fatti che hanno dato origine alla controversia: il 9 ottobre 1963 l'impresa Lütticke importava nella Germania federale 15000 kg di latte intero in polvere proveniente dal Lussemburgo e in tale occasione si vedeva richiedere il pagamento, oltre che dei dazi doganali, di una somma di 1323,80 DM quale tassa compensativa sulla cifra di affari, tassa che, come l'impresa ha sostenuto prima in un ricorso proposto in sede amministrativa, che è stato respinto, e poi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], sarebbe priva di base legale. A partire dal 1
o
febbraio 1956, il latte intero in polvere di produzione interna è esente, a norma del paragrafo 4, n. 20 F, della legge relativa all'imposta sulla cifra di affari, dall'imposta in questione. E in base al paragrafo 4, n. 25 della stessa legge, ne è esente anche la vendita del semi-prodotto, ossia del latte, con decorrenza dal 30 giugno 1961, sì che l'esazione della tassa compensativa sul latte in polvere importato dovrebbe ritenersi irregolare a norma dell'articolo 95 del trattato. L'impresa ha inoltre tratto argomento dalla vostra sentenza 2 e 3-62 per sostenere che, trattandosi di merci fabbricate o prodotte nella Repubblica federale o importate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, la tassa compensativa può essere percepita solo se anche la corrispondente merce tedesca è soggetta a un tributo della stessa natura. Ora, l'imposta sulla cifra di affari che colpisce la merce di produzione interna, oltre a non essere identica alla tassa compensativa, non sarebbe nemmeno percepita con lo stesso metodo di riscossione. Di conseguenza, a partire dal 1
o
gennaio 1962, data di inizio della seconda tappa, non si potrebbe più esigere alcuna tassa compensativa.
Dalla sentenza del 25 novembre 1965, che ha deciso il rinvio, si desume che il [OSCURATO:PERSONA] si è posto anzitutto il problema della natura della tassa compensativa, cercando poi di individuare la norma applicabile. Si tratta, in via di principio, di un tributo interno, che ricade sotto l'articolo 95; visto però che la vendita all'ingrosso del latte intero in polvere e del latte è esente dall'imposta sulla cifra di affari, il giudice ha ritenuto che la tassa controversa assume un carattere simile a quello dei dazi doganali, quale risulta dall'articolo 12; affermazione quest'ultima che viene fondata sulla sentenza 2 e 3-62.
A questo punto, sorge il problema del se i privati possano direttamente invocare dinanzi al giudice un diritto al rispetto di tali disposizioni o se invece queste ultime vengano in rilievo solo a norma degli articoli 169 e seguenti del trattato. Per ragioni di cui mi occuperò in seguito, il [OSCURATO:PERSONA] dubita che dall'articolo 95 sorga immediatamente un diritto in capo ai privati, vuoi all'atto dell'entrata in vigore del trattato, vuoi addirittura ove allo scadere del termine fissato dal 3
o
comma, e cioè all'1 gennaio 1962, risulti che lo Stato membro non ha eliminato la situazione contraria al trattato. A suo parere, la data in questione fissa solo il momento a partire dal quale è possibile applicare l'articolo 169.
[OSCURATO:PERSONA] infine non condivide il parere di alcuni commentatori secondo cui, dopo il 1
o
gennaio 1962, in caso di concorso o conflitto tra gli articoli 12 e 95 del trattato, per i tributi esistenti prima del 1958 prevale il secondo di essi, in quanto norma meglio corrispondente agli scopi della Comunità. Esso ritiene piuttosto che non ci si può opporre alla conservazione di un tributo interno a carattere discriminatorio di effetto equivalente ai dazi doganali con l'espediente di ricorrere all'articolo 12, in relazione all'articolo 95: solo gli articoli 95 e 169 del trattato potrebbero qui venire in considerazione.
E siccome tutti questi problemi attengono all'interpretazione di disposizioni del trattato, il [OSCURATO:PERSONA] vi chiede di decidere in via pregiudiziale le tre questioni seguenti :
1
o
Se l'articolo 95, comma 1
o
, del trattato abbia effetti immediati e attribuisca ai singoli diritti individuali che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali
e, qualora al primo quesito si dovesse rispondere negativamente,
2
o
Se l'articolo 95, comma 3
o
, del trattato C.E.E., unitamente all'articolo 95, 1
o
comma, dello stesso trattato, abbia effetti immediati e attribuisca ai singoli diritti individuali, che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, a partire dal 1
o
gennaio 1962
e, qualora anche a questo secondo quesito dovesse darsi risposta negativa,
3
o
Se l'articolo 95, comma 1
o
e 3
o
del trattato C.E.E., unitamente all'articolo 12 o all'articolo 13 dello stesso trattato, abbia effetti immediati e attribuisca ai singoli diritti individuali che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali.
Le questioni cosi poste rientrano indubbiamente nella vostra competenza. Su di esse hanno presentato osservazioni la Repubblica federale tedesca come pure i governi belga e olandese, il che dimostra a sufficienza l'interesse pratico che esse possono avere. Prima ancora di tentare di dar loro una risposta è opportuno, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. esaminare le disposizioni controverse nell'ambito del trattato.
Le norme del capitolo II «Disposizioni fiscali» hanno lo scopo di evitare che la diversità degli oneri fiscali nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri falsi la concorrenza; sotto questo profilo, esse perseguono lo stesso fine delle norme sui dazi doganali. Il sistema applicato è il seguente: negli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, il prodotto importato è esonerato dalle tasse nel paese di origine e viene invece assoggettato alle tasse esistenti nel «paese di destinazione», con la riserva che, a norma dell'articolo 95, esso non può essere colpito da un onere tributario maggiore di quello cui sottostanno i prodotti nazionali similari.
Tale articolo contempla le «imposizioni interne, di qualsivoglia natura». Tra queste rientrano certamente le imposte sulla cifra di affari, espressamente menzionate da più norme del capi-tolo in questione, come pure se del caso, la tassa compensativa che sia destinata a sostituire l'imposta sulla cifra di affari, anche se, per motivi di tecnica fiscale, essa viene riscossa in modo diverso. D'altra parte è noto che, nella Repubblica federale, entrambi i tributi sono disciplinati dalla stessa legge.
Ammesso che l'articolo 95 sia applicabile alla tassa compensativa, si tratta ancora di vedere se esso sia l'unica norma applicabile. Se cioè, in altre parole, la tassa in esame possa anche essere considerata come avente effetto equivalente a un dazio doganale, venendo di conseguenza in rilievo ai fini degli articoli 12 e seguenti del trattato, e se ciò valga in ogni caso, oppure solo quando la sua aliquota oltrepassi i limiti fissati dall'articolo 95 o ancora solamente per la frazione superiore all'aliquota lecita. Su questo punto, in dottrina e dinanzi alle giurisdizioni nazionali, sono state sostenute le tesi più disparate. Quanto a me, senza indugiare oltre sulla questione, mi limiterò a rilevare che la vostra giurisprudenza sembra orientata nel senso di escludere qualsiasi forma di cumulo. La sentenza 10-65 assume come criterio di distinzione delle rispettive sfere di applicazione degli articoli 12 e 95 il tributo che grava sui prodotti nazionali similari: se anche questi ultimi sono colpiti — come nel caso della tassa compensativa — bisogna applicare l'articolo 95 e non l'articolo 12. Avverso questa tesi sono stati talvolta invocati i termini apparentemente molto ristretti della sentenza 2 e 3-62; ma per valutare la portata di tale sentenza è necessario porla nell'ambito della controversia che eravate stati chiamati a decidere. Si trattava allora di controbattere all'argomentazione delle parti convenute, che invocavano l'articolo 95 per giustificare una tassa di importazione sul pan pepato sostenendo che essa aveva come scopo quello di compensare un altro onere di natura economica e non fiscale; si spiegano quindi i termini da voi usati e risulta esclusa, a mio parere, l'esistenza di un contrasto tra questa sentenza e la sentenza 10-65.
Il patrono del ricorrente ha tentato, nella fase orale, di giustificare l'applicazione congiunta allo stesso tributo di due capitoli del trattato, citando l'esempio appariscente di un caso in cui a uno stesso fatto potevano contemporaneamente essere applicate disposizioni diverse di diritto penale, o civile, o sociale. Si trattava di un esempio più vistoso che convincente, perché in quel caso non vi era alcuna disposizione la cui applicazione fosse incompatibile con quella delle altre. Non si vede invece come qui potrebbero venire in rilievo due norme di cui l'una stabilisce che un determinato tributo deve essere eliminato al- l'inizio della seconda tappa del periodo di transizione e l'altra che tale eliminazione deve continuare per tutta la durata del periodo stesso. Questa differenza di ritmo, d'altronde, è stata esplicitamente rilevata dalla sentenza 10-65. Quanto all'afferma-zione, propria del ricorrente, che tra due disposizioni bisogna scegliere quella in cui il divieto di tasse è posto nella misura più ampia e con la scadenza più breve, perché più «progressiva» e più conforme agli scopi della Comunità, si tratta, secondo me, di un'opinione avente un carattere più politico che giuridico e che sarebbe azzardato adottare in via generale.
[OSCURATO:PERSONA] infine pone giustamente in rilievo che un tributo, il quale normalmente ricade sotto l'articolo 95, non diventa una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale per la parte di aliquota eccedente il limite da tale articolo autorizzato. Il divieto di colpire con imposizioni interne i prodotti importati opera solo per la parte in cui queste superano, direttamente o indirettamente, i tributi gravanti sui prodotti nazionali similari. Si potrà discutere fino a che punto l'articolo 95 permetta di tener conto, in quanto imposte «indirette», di tributi percepiti sul prodotto nazionale ad uno stadio anteriore di fabbricazione; ma, anche ammesso che il tenerne conto sia illegittimo, non per questo ne risulta modificata la natura della tassa compensativa che giuridicamente è un tutto unico, e non può essere in parte un'imposizione ex articolo 95 e in parte un'imposizione ex articolo 12.
Alla luce di queste osservazioni, passo ora ai primi due quesiti, che devono essere esaminati congiuntamente. Vi si chiede se l'articolo 95, 1
o
comma, abbia effetti immediati e attribuisca ai singoli diritti individuali che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, e quale sia, d'altra parte, l'effetto dell'articolo 95, comma 3
o
, a partire dal 1
o
gennaio 1962, data d'inizio della seconda tappa. Per usare un termine cui spesso si ricorre, termine criticato dal ricorrente, le disposizioni di tali commi sono «self-executing»?
Individuiamo anzitutto la portata delle disposizioni controverse.
Il 1
o
comma dell'articolo 95 pone una regola generale e permanente: l'onere dei tributi interni sopportato dai prodotti importati non deve essere maggiore di quello che incide sui prodotti nazionali similari. Vige cioè il regime del «trattamento nazionale», la cui applicazione è però graduata nel tempo al fine di tener conto della situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del trattato. In base al 3
o
comma, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno quattro anni di tempo, scadenti il 1
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gennaio 1962, per conformare, qualora ciò sia necessario, la propria legislazione e la propria disciplina al principio posto nel 1
o
comma. Tale sistema richiede necessariamente una certa elasticità; è per questo che a norma dell'articolo 97 gli [OSCURATO:PERSONA] che adottano il sistema dell'imposta cumulativa a cascata — solo la Francia oggi non lo pratica — possono, per quanto riguarda i tributi interni sui prodotti importati, fissare delle aliquote medie per prodotto o gruppi di prodotti, ma con una duplice riserva: devono rispettare i principi enunciati nell'articolo 95 e, se le aliquote medie fissate non sono conformi a detti principi, la [OSCURATO:PERSONA] rivolge loro le direttive o le decisioni del caso.
Si può subito rilevare che, a differenza di quanto disposto per i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, non si persegue qui lo scopo di sopprimere ogni imposizione interna per i prodotti importati, ma quello di assicurare a questi ultimi l'eguaglianza di trattamento rispetto ai prodotti nazionali. [OSCURATO:PERSONA] membri, che in via di principio mantengono la propria sovranità fiscale nei limiti in cui questa non è ridotta dal trattato, sono dunque molto meno vincolati in questa materia che in quella doganale. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione ma, dal punto di vista del diritto comunitario, che è l'unico a venire qui in rilievo, l'eguaglianza può teoricamente essere ristabilita all'inizio della seconda tappa, sia con un aumento dell'imposta a carico dei prodotti nazionali, sia con una diminuzione di quella che grava sui prodotti importati. Il trattato si limita a esigere che questi ultimi non siano tassati più pesantemente dei primi. Alla stessa maniera, la tassa compensativa potrà in seguito variare in funzione del mutamento dei tributi che colpiscono i prodotti interni.
In ultima analisi, la portata delle disposizioni controverse può ridursi a ciò: l'articolo 95, comma 1
o
, vieta, a partire dall'entrata in vigore del trattato, qualsiasi introduzione di nuove tasse compensative o qualsiasi modifica di una tassa compensativa esistente cui consegua, per i prodotti importati, un onere maggiore di quello che grava sui prodotti nazionali similari. Invece, e tenuto conto del comma 3
o
, le tasse compensative esistenti al 1
o
gennaio 1958 possono ancora per 4 anni derogare al principio di eguaglianza posto dal trattato. Sotto certi aspetti, l'articolo 95, comma 1
o
, sembra quindi creare un obbligo di standstill.
Quanto al 3
o
comma dello stesso articolo, esso corregge e completa il 1
o
comma in quanto impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri
l'obbligo positivo
di modificare entro il 1
o
gennaio 1962 la loro legislazione fiscale alle condizioni e per gli scopi che ho indicato.
Si tratta di disposizioni immediatamente applicabili e di cui i singoli possono esigere il rispetto dinanzi al giudice nazionale? [OSCURATO:PERSONA], e così pure la ricorrente in via principale, ritengono di sì, mentre i tre [OSCURATO:PERSONA] che hanno formulato delle osservazioni lo contestano; le due diverse tesi, però, si fondano entrambe sulla vostra giurisprudenza, e più precisamente sulle sentenze 26-62 e 6-64.
Anzitutto alcuni rilievi preliminari :
—
La questione, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, non mi pare già decisa, neppure implicitamente, dal tenore della sentenza 2 e 3-62 che — si dice — avrebbe attribuito all'articolo 95 lo stesso ruolo e lo stesso valore dell'articolo 12, il quale, a sua volta, è immediatamente applicabile. D'altro canto nemmeno dalla sentenza 10-65 si può trarre alcuna conseguenza decisiva sul punto in questione.
—
Al contrario, la giurisprudenza non accoglie la tesi, che sembra aver convinto il [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'efficacia immediata dell'articolo 95 è esclusa dal fatto che destinatari diretti di tale norma sono gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Né è il caso di indugiare sull'idea che tali [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero «trasferito alla Comunità il diritto di legiferare in materia di imposte interne», come inoltre afferma il [OSCURATO:PERSONA], dato che la loro sovranità fiscale incontra un limite, modesto ma effettivo, nelle disposizioni degli articoli 95 e seguenti.
Ciò premesso, e solo rifacendosi alla loro ratio, alla loro struttura e ai termini usati dal trattato, come sostiene la sentenza 22-62, che si può decidere se determinate disposizioni siano immediatamente applicabili. In linea generale, si ha immediata applicabilità quando la disposizione che impone allo Stato membro un obbligo è precisa, non contiene alcuna riserva, non subordina la propria efficacia ad alcun atto giuridico delle istituzioni comunitarie e non concede allo Stato responsabile un vero e proprio potere discrezionale in merito all'applicazione della norma. Se esistono tali presupposti, non vi è alcuna ragione, come ricorda la sentenza cui mi sono appena richiamato, di limitare ai soli procedimenti degli articoli 169 e 170 il controllo dell'esecuzione del trattato, né di rifiutare ai singoli il diritto di invocare dinanzi al proprio giudice nazionale gli obblighi incombenti allo Stato cui essi appartengono.
1.
Per quanto riguarda l'articolo 95, comma 1
o
, nei limiti in cui esso vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire, dopo l'entrata in vigore del trattato, nuove tasse compensative che colpiscano i prodotti importati con oneri interni maggiori di quelli che gravano sui prodotti nazionali, o di aggravare il peso delle tasse compensative esistenti, esso si avvicina in sostanza a una regola di standstill, impone un obbligo di non fare e, per i principi che sopra ho enunciato, deve essere considerato immediatamente applicabile.
La stessa [OSCURATO:PERSONA], che sostiene tale tesi, rileva però che essa presta il fianco a due possibili obiezioni. La prima è che, nel fissare l'onere che può legittimamente incidere sui prodotti importati, l'articolo 95 fa riferimento a quello che colpisce direttamente o
indirettamente
i prodotti nazionali similari. E la misura entro la quale si può tener conto di tale onere è controversa: basta ricordare tutte le discussioni avvenute dinanzi a voi sulla legittimità di un computo che prendesse in considerazione l'onere contributivo indiretto gravante sugli stadi anteriori di fabbricazione. Tutto ciò, se può dare adito a questioni interpretative, non esclude che la disposizione dell'articolo 95 sia completa di per sé. Spetterà eventualmente al giudice nazionale decidere in merito, se del caso dopo essersi rivolto a voi a norma dell'articolo 177.
La seconda possibile obiezione è che, nella maggior parte dei casi, l'articolo 95 viene applicato congiuntamente all'articolo 97, il quale autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri che, come la Repubblica federale, adottano il sistema dell'imposta cumulativa a cascata, a procedere, alle note condizioni, alla fissazione di aliquote medie per prodotto o per gruppi di prodotti, dato che non è possibile accertare l'onere effettivo che grava sui prodotti a titolo di imposta sulla cifra di affari. Ma queste aliquote medie devono essere conformi ai principi enunciati dall'articolo 95; altrimenti la [OSCURATO:PERSONA] rivolge allo Stato interessato le direttive o decisioni del caso. Questa disposizione modifica, nell'ipotesi indicata, la procedura secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] deve assicurare il rispetto del trattato, perché non le permette di ricorrere all'articolo 169 prima di avere rivolto una direttiva o comunicato una decisione (anche se non sembra che essa abbia sempre osservato questa formalità preliminare), ma non incide sostanzialmente sull'articolo 95 in sé considerato.
2.
[OSCURATO:PERSONA] vi chiede, d'altra parte, se l'articolo 95, comma 3
o
, unitamente al comma 1
o
dello stesso articolo, abbia, a partire dal 1
o
gennaio 1962, effetti immediati e-attribuisca ai singoli diritti individuali. È evidente che tale comma non può essere interpretato che in riferimento al primo, rispetto al quale si pone come una correzione e un completamento: esso impone infatti agli [OSCURATO:PERSONA] membri l'obbligo di adattare la propria legislazione fiscale alle disposizioni dell'articolo 95, comma 1
o
, non oltre l'inizio della seconda tappa del periodo transitorio. Soltanto in questo momento devono essere scomparse le distorsioni eventualmente determinate da tasse compensative esistenti al momento dell'entrata in vigore del trattato.
Così, a differenza da quanto si è visto prima, questo comma impone agli [OSCURATO:PERSONA] non un obbligo di non fare ma un obbligo di fare. E, contrariamente a quanto avevo affermato un po' affrettatamente nella causa 10-65, ritengo che ciò non basti per escludere ipso facto l'eventualità di una sua applicazione immediata. È vero che finora voi avete considerato immediatamente applica-bili solo degli articoli da cui risultava un obbligo di non fare, ma ciò non legittima la deduzione, che ne trae la Repubblica federale, di una regola generale ed esclusiva in tal senso. La verità è semplicemente che, per la sua natura e il suo contenuto, un obbligo di fare risponde molto più raramente e più difficilmente ai requisiti necessari per poter essere considerato immediatamente operante.
Anzitutto non può essere ritenuta tale una disposizione la cui realizzazione è subordinata a un atto di una autorità comunitaria, Consiglio o [OSCURATO:PERSONA]. La stessa conclusione vale per il caso in cui allo Stato membro è riconosciuto un certo potere discrezionale nel fissare l'estensione, il contenuto, della disposizione prevista dal trattato. Come esempio, è stato citato l'articolo 68-1, in cui si prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri concedano «con la maggiore liberalità possibile» le autorizzazioni di cambio nella misura in cui queste siano ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del trattato.
L'articolo 95, comma 3
o
, confrontato con il comma 1
o
, presenta delle caratteristiche ben diverse, dato che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo perfettamente definito: a una certa data essi dovranno aver regolarizzato le loro legislazioni nazionali per la parte in cui queste non sono conformi all'articolo stesso. L'estensione del loro obbligo è così fissata e tale rimane anche quando ci si trova nell'ipotesi prevista dall'articolo 97, perché questa circostanza non esime dal rispettare i principi posti dall'articolo 95. Si deve però rilevare che gli [OSCURATO:PERSONA] non sono completamente privi di qualsiasi facoltà di scelta rispetto ai mezzi da adottare all'inizio della seconda tappa per stabilire un'eguale situazione fiscale tra prodotti importati e prodotti nazionali: essi possono sia esentare i primi, sia tassare i secondi; ma il loro obbligo è sempre lo stesso, e precisamente quello di assicurare l'eguaglianza, che è quanto prevede l'articolo 95.
Queste considerazioni mi portano a ritenere che il 3
o
comma di tale articolo, confrontato con il 1
o
comma, sia immediatamente applicabile, ossia che esso attribuisca pieno effetto, a partire dal 1
o
gennaio 1962, alle disposizioni del 1
o
comma per la parte in cui queste riguardano le imposizioni interne già esistenti al momento dell'entrata in vigore del trattato.
Tuttavia, vorrei brevemente accennare alla tesi, sostenuta dalla Repubblica federale, secondo cui requisito indispensabile è che la disposizione sia talmente chiara e univoca da poter essere applicata immediatamente senza difficoltà. Ora, con il sistema dell'imposta cumulativa a cascata, l'applicazione dell'articolo 95 presenterebbe tali difficoltà da non poter essere effettuata dai giudici nazionali. Vi sono state lunghe discussioni, per iscritto e orali, su calcoli che non riguardavano direttamente le questioni che vi sono state poste, ma piuttosto i giudici di merito, e io non nego che il compito di questi ultimi sia ben difficile, se si chiede loro non di stabilire delle aliquote, ma di controllare la legittimità di quelle fissate dallo Stato. Si è infine aggiunto che le difficoltà incontrate dagli importatori sono temporanee e destinate a cessare con il venir meno dell'imposta cumulativa a cascata.
Questo argomento non mi sembra del tutto convincente. Rifiutare, a chi lo richiede, di rivolgersi alla giustizia invocando le difficoltà del compito che verrebbe imposto al giudice nazionale mi sembra voler addurre un argomento tanto meno pertinente in quanto i magistrati di ogni paese sono abituati a veder loro deferite le questioni più ardue e a deciderle, se del caso ricorrendo a periti. D'altra parte, non è possibile fare delle previsioni sul momento in cui cesserà di esistere l'imposta cumulativa a cascata, che rischia di durare molto più a lungo se sottratta al controllo giudiziario.
Ed eccoci infine al terzo quesito, con il quale vi si chiede se l'articolo 95, non più da solo ma unito all'articolo 12 o all'articolo 13 del trattato, abbia efficacia immediata. Si tratta di una questione evidentemente sussidiaria rispetto alle precedenti, cui non sarà necessario rispondere se accoglierete la mia tesi, secondo la quale è necessario tenere completamente distinte le rispettive sfere di applicazione degli articoli 9-12 da un lato e dell'articolo 95 dall'altro.
In ultima analisi, concludo chiedendo che alle questioni postevi sia data la seguente risposta: l'articolo 95, comma 1
o
, del trattato di Roma è immediatamente applicabile a partire dal 1
o
gennaio 1958 per quanto attiene alle nuove imposizioni interne e, tenuto conto del comma 3
o
, a partire dal 1
o
gennaio 1962 per le imposizioni interne esistenti al momento dell'entrata in vigore del trattato.
Concludo inoltre chiedendo che sulle spese sostenute dinanzi alla Corte statuisca il [OSCURATO:PERSONA].
(
1
) Traduzione dal francese.