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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01292/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. in personale del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 29/10/2021 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Esaminati gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proposto, e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., confermando il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale erano state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca, avente ad oggetto beni immobili, rapporti finanziari e compendio aziendale come specificatamente indicati.

In sintesi, la Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) del codice antimafia, sulla base degli indizi acquisiti sull'appartenenza di costui alla 'ndrangheta ed alla cosca Iamonte, accertando al contempo l'evidente sperequazione del patrimonio immobiliare, riconducibile, oltre che al proposto, ai suoi familiari (il coniuge [OSCURATO:PERSONA], la figlia Giovanna) ed alla società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso il decreto di secondo grado, ricorrono i difensori del proposto e dei terzi interessati.

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo, con il quale si è eccepita la violazione di legge (art. 4, comma 11

I. n.1423/1956, art. 10, comma 3, d.

Igs. n.159/2011) sotto il profilo dell'inosservanza della norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

La misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale per la durata di quattro anni, con obbligo di soggiorno) e patrimoniale (confisca di un appartamento sulla statale jonica 106) era stata confermata con mero richiamo alle argomentazioni del tribunale, senza tener conto dei rilievi difensivi.

In particolare, la ricostruzione del giudice della prevenzione si era rivelata incompatibile con l'assoluzione dal reato associativo, con pronuncia definitiva, resa nel processo cd.

ADA, per cui, nonostante l'autonomia dei procedimenti, era stato violato il principio di derivazione unionale di "non contraddizione" (le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Russo e Moscato erano stato valutate diversamente in punto di attendibilità, senza motivazione alcuna; non si erano considerati gli elementi cardine della sentenza assolutoria; si era fatto riferimento ad un processo, cd.

Provvidenza, per sostenere la partecipazione alla cosca Piromalli, pur in assenza di imputazioni in tal senso).

Inoltre, il richiamo, contenuto nel decreto impugnato, al "procedimento bolognese in cui il Pizzichemi risulta gravemente indiziato di plurimi delitti aggravati dall'attuale art. 416 bis1 cod. pen. e per plurimi delitti di intestazione fittizia, fatti per cui sussiste il giudicato cautelare", si basava su dichiarazioni di collaboratori inattendibili; le elargizioni di denaro ai detenuti erano state determinate da puro spirito di liberalità, a seguito della solidarietà instauratasi con alcuni di loro durante il periodo di carcerazione; il riciclaggio di danaro costituiva una mera supposizione, in mancanza di contestazione da parte dell'autorità inquirente; i documenti depositati dalla difesa in appello - non presi in considerazione - attestavano il trasferimento in Svizzera, in pianta stabile, dal 2016, e lo svolgimento di attività lavorativa, con conseguente incongruenza del giudizio di pericolosità nell'ambito del territorio italiano; la confisca dell'appartamento non teneva conto che la proprietà dell'immobile derivava da donazione del coniuge, all'esito di divorzio consensuale, che lo aveva a sua volta acquistato con redditi derivanti da attività imprenditoriale, come da documentazioni in atti; infine, la valutazione di sperequazione si basava su dati erronei della Guardia di Finanza, come rilevato dalla stessa Corte di appello che aveva confusamente ritenuto le incongruenze irrilevanti, senza soffermarsi sulle effettive ricadute nella valutazione finale. 2.2 Anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo di ricorso, eccependosi la violazione di legge (artt. 10, comma 3, 25 d.lgs. 159/2011) per l'inosservanza dell'obbligo di motivazione.

Si afferma che i beni confiscati, a seguito di sequestro per equivalente, erano stati ritenuti nella disponibilità del proposto, in quanto acquistati con mezzi finanziari a lui riconducibili, senza considerare tuttavia che: il fabbricato di Montebello era un bene personale, acquistato prima del matrimonio; che i terreni erano stati acquistati nel 1992 e 1993 dal padre della Scirocco ed il completamento dell'edificio risaliva al 1995; che i genitori avevano contributi a fornire anche la provvista per i lavori edili; che il giudizio di pericolosità sociale del Pizzichemi era stato circoscritto al periodo 2002 - 2019, mentre l'acquisto del bene risaliva al 1992; che già prima del 2002 era cessata la convivenza di costui con la moglie e la figlia, a seguito del trasferimento in Svizzera; che i dati riportati nella nota della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano erronei nella individuazione dell'anno di matrimonio e dei conseguenti conteggi dei redditi del nucleo familiare; che i coniugi si erano separati nel 2009 e che non vi era stato ricongiungimento nel 2010; che le entrate dei genitori della Scirocco e della stessa terza interessata erano sufficienti a giustificare l'acquisto del fabbricato, come da documentazione allegata all'appello.

Su tali aspetti, ad avviso della difesa, la motivazione del giudice di appello della prevenzione doveva ritenersi priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità rispetto ai parametri normativi, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sentenza a sezioni unite Spinelli, nel 2015.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] - figlia del proposto, nata nel 1996 e non nel 1966, come erroneamente indicato nel decreto della Corte di appello - con l'unico motivo di ricorso, ha del pari eccepito la violazione di legge per carenza di motivazione rispetto al provvedimento di confisca del compendio aziendale denominato "[OSCURATO:PERSONA] di Pizzichemi", ubicato in Bologna; del diritto di proprietà superficiaria di un immobile in Bologna presso il [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"; di un immobile in località [OSCURATO:PERSONA] (BO).

Ha richiamato a riguardo il contenuto del ricorso in appello e dei documenti allegati per provare la legittimità degli acquisti del patrimonio confiscato nonché i principi giurisprudenziali in tema di prova del carattere fittizio delle intestazioni, funzionale alla conservazione dei beni in capo al proposto, sostenendo che nel caso di specie gli acquisti erano stati effettuati con somme ricevute in prestito, come ampiamente dimostrato.

La difesa, inoltre, ha ritenuto insussistente il reato ex art. 512 cod. pen., contestato nel "processo bolognese", in relazione alla tabaccheria ed al diritto di superficie, alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite in quella sede; infine, ha eccepito la carenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] fosse da ricondursi al proposto, separato dal 2009 dalla Scirocco e dal 2002 non convivente con il nucleo familiare. 2.4 Per la [OSCURATO:SOCIETA]. il ricorso si fonda, ugualmente, sull'eccepito vizio di motivazione relativamente alla confisca dell'intero compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, di sua proprietà.

L'acritico rinvio al provvedimento di primo grado non aveva colmato le lacune istruttorie evidenziate nell'atto di appello; gli indici indicati dal Tribunale erano stati tutti contestati, con motivi rimasti senza riscontro; la buona fede della società era stata ampiamente dimostrata.

In definitiva, la motivazione doveva considerarsi apodittica, senza effettivo esame delle puntuali doglianze dell'appellante. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi non consentiti in sede di legittimità.

2. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulle misure di prevenzione, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 d.

Igs. 159/2011 (cfr. Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 279982 - 01).

2.1. Con riguardo alla formulazione di tutti i motivi di ricorso, va altresì considerato quanto di recente affermato dalle Seziono Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione di legge, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; d'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di et gravame" [lett. e)], laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (in termini, in motivazione, Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, par. 16.1).

L'applicazione di tali principi ai motivi di ricorso implica, quindi, che sono inammissibili non solo le censure attinenti strettamente alla motivazione ma anche le denunciate violazioni di norme processuali, richiamate per ricondurre i vizi di motivazione alla violazione di legge.

2.2. Per altro verso va precisato che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01, in materia di prevenzione); va altresì ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01).

3. Così delineato l'ambito di valutazione del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all'evidenza apparente o inesistente - d'altra parte, gli stessi ricorrenti ne censurano gli snodi argomentativi, ritenendoli non corrispondenti ad una diversa (e, a loro avviso, più corretta) valutazione delle acquisizioni in atti.

4. Con argomentazioni immuni dalle anomalie indicate in precedenza e coerenti con la disciplina dell'istituto in argomento, la Corte di appello ha indicato le ragioni a base del giudizio di pericolosità del proposto. 4.1 È opportuno per chiarezza espositiva accennare al quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 4 del codice antimafia le misure di prevenzione personali si applicano da parte dell'autorità giudiziaria: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del cod. pen.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 - bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all'articolo 1 ossia a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, s sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, l'art. 16 cod. antimafia rinvia, in particolare (lett. a), ai soggetti di cui all'art. 4.

In tema di misure di prevenzione, l'attribuzione al proposto della condizione di "pericolosità" richiede altresì il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del cod. antimafia, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica o qualificata (connessa alla criminalità organizzata di stampo mafioso). 4.2 I giudici della prevenzione hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] socialmente pericoloso ai sensi dell'art.4 lett. a) e b) d.lgs. 159/2011.

La ben nota autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale ha inoltre consentito l'utilizzo degli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diversi i registri probatori della responsabilità penale (fondata sul canone della certezza oltre ogni dubbio ragionevole) rispetto alla misura di prevenzione, per la quale è sufficiente l'espressione di un giudizio di pericolosità fondato su fatti meramente sintomatici dell'appartenenza (vicinanza, contiguità, etc.) e non della piena partecipazione al sodalizio criminale (l'unica penalmente rilevante).

5. La motivazione si confronta con gli elementi decisivi del procedimento e risulta tutt'altro che apparente o inesistente, ancorata alle emergenze istruttorie.

Sono state infatti indicate le manifestazioni indicative dell'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta (l'estrinsecazione della pericolosità sociale per quasi un ventennio, in un rapporto di contiguità funzionale con le cosche Iamonte e Piromalli), prendendo in esame le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Moscato, pure considerate in sede penale ma con diversa rilevanza nel giudizio di prevenzione, a seguito dei nuovi apporti probatori; dichiarazioni ritenute attendibili e riscontrate da quelle di altro collaboratore, il Russo, anch'egli reputato credibile Si sono valorizzati, in particolare, i gravi indizi di colpevolezza indicati nell'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bologna per plurimi delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e per vari reati di intestazione fittizia; la formazione del giudicato cautelare ha consolidato il quadro indiziario sì che le perplessità difensive, espresse nel ricorso (pagine 6 e 7), non incidono sulla tenuta della motivazione.

Si è, ancora, evidenziato il supporto economico ad esponenti delle cosche in stato di detenzione e, soprattutto, il contributo fornito mediante l'attività di riciclaggio di denaro, come emerso dagli accertamenti di natura patrimoniale, confutati dalla difesa in termini generici e comunque estranei alla denunciata violazione di legge.Le censure del ricorrente risultano incentrate essenzialmente sulla pronuncia assolutoria, svalutando per il resto - senza effettiva confutazione dei pilastri della motivazione - gli ulteriori elementi valutati dalla Corte di appello, che ha ritenuto irrilevante anche il trasferimento del proposto in Svizzera, a fronte della individuazione del periodo di manifestazione di pericolosità sociale, fino ad epoca recente.

6. Per quanto riguarda le misure patrimoniali, le censure del proposto e dei terzi interessati riguardano l'asserita mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello ovvero l'apparente riscontro degli stessi; confutano in realtà la ricostruzione delle capacità reddituali, i criteri di accertamento della sperequazione, il carattere fittizio delle intestazioni e, il Pizzichemi, la collocazione temporale della pericolosità rispetto agli acquisti, per profili riconducibili alle non consentite eccezioni ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. civ. 6.1 La valutazione di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. è collegata in primis alla genericità del vizio dedotto, posto che si assume che "la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente omesso di motivare la propria decisione di rigetto dell'impugnazione", affermando, al contempo, che "la difesa non intende dilungarsi in un opportuno, in sede di legittimità, riepilogo dei motivi di appello alla cui integrale lettura si rinvia ai soli fini che qui interessano" (pag. 3 del ricorso).

In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera invece il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex multis sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, Filippi, Rv. 275853-02). 6.2 Per il resto, sulle misure patrimoniali, i giudici della prevenzione - accertata la pericolosità sociale cd. qualificata del proposto - hanno ancorato la sperequazione ai dati reddituali di costui e del nucleo familiare, così come accertati in atti a seguito di specifiche indagini patrimoniali, esaminati in termini critici a seguito dei rilievi della difesa.

La diversa ricostruzione dei ricorrenti è, ancora una volta, irrilevante in questa sede per la linearità della motivazione sul punto (pag. 74 per quanto attiene all'immobile confiscato al proposto); anche con riferimento alla figlia di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], si è argomentato in ordine alla intestazione formale della ditta individuale, del diritto di proprietà superficiaria e dei rapporti finanziari, sulla base di dati ricavati dal procedimento penale instaurato a Bologna e dalla rilevante sproporzione reddituale del nucleo familiare all'epoca dell'acquisto, nel 2009, con precisa confutazione delle tesi difensive (pagine da 75 a 77 della sentenza impugnata).

Quanto alle doglianze della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla confisca del fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] e dei terreni in [OSCURATO:PERSONA], sono state reiterate in sede di legittimità rilievi circa la legittimità dell'acquisto, in termini peraltro generici, con riferimento al sostegno economico del padre, a redditi da lavoro, a prestiti.

I giudici della prevenzione hanno sul punto argomentato circa il sequestro per equivalente su tali beni e sulla disponibilità degli stessi da parte del proposto per interposta persona, in quanto acquistati con mezzi finanziari a lui riconducibili, analizzando i dati reddituali della Scirocco, l'epoca degli acquisti e l'ambito di incidenza della pericolosità sociale (pagine da 77 a 80 dell'ordinanza impugnata).

7. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. in personale del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 29/10/2021 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Esaminati gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proposto, e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., confermando il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale erano state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca, avente ad oggetto beni immobili, rapporti finanziari e compendio aziendale come specificatamente indicati. In sintesi, la Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) del codice antimafia, sulla base degli indizi acquisiti sull'appartenenza di costui alla 'ndrangheta ed alla cosca Iamonte, accertando al contempo l'evidente sperequazione del patrimonio immobiliare, riconducibile, oltre che al proposto, ai suoi familiari (il coniuge [OSCURATO:PERSONA], la figlia Giovanna) ed alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso il decreto di secondo grado, ricorrono i difensori del proposto e dei terzi interessati. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo, con il quale si è eccepita la violazione di legge (art. 4, comma 11 I. n.1423/1956, art. 10, comma 3, d. Igs. n.159/2011) sotto il profilo dell'inosservanza della norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale per la durata di quattro anni, con obbligo di soggiorno) e patrimoniale (confisca di un appartamento sulla statale jonica 106) era stata confermata con mero richiamo alle argomentazioni del tribunale, senza tener conto dei rilievi difensivi. In particolare, la ricostruzione del giudice della prevenzione si era rivelata incompatibile con l'assoluzione dal reato associativo, con pronuncia definitiva, resa nel processo cd. ADA, per cui, nonostante l'autonomia dei procedimenti, era stato violato il principio di derivazione unionale di "non contraddizione" (le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Russo e Moscato erano stato valutate diversamente in punto di attendibilità, senza motivazione alcuna; non si erano considerati gli elementi cardine della sentenza assolutoria; si era fatto riferimento ad un processo, cd. Provvidenza, per sostenere la partecipazione alla cosca Piromalli, pur in assenza di imputazioni in tal senso). Inoltre, il richiamo, contenuto nel decreto impugnato, al "procedimento bolognese in cui il Pizzichemi risulta gravemente indiziato di plurimi delitti aggravati dall'attuale art. 416 bis1 cod. pen. e per plurimi delitti di intestazione fittizia, fatti per cui sussiste il giudicato cautelare", si basava su dichiarazioni di collaboratori inattendibili; le elargizioni di denaro ai detenuti erano state determinate da puro spirito di liberalità, a seguito della solidarietà instauratasi con alcuni di loro durante il periodo di carcerazione; il riciclaggio di danaro costituiva una mera supposizione, in mancanza di contestazione da parte dell'autorità inquirente; i documenti depositati dalla difesa in appello - non presi in considerazione - attestavano il trasferimento in Svizzera, in pianta stabile, dal 2016, e lo svolgimento di attività lavorativa, con conseguente incongruenza del giudizio di pericolosità nell'ambito del territorio italiano; la confisca dell'appartamento non teneva conto che la proprietà dell'immobile derivava da donazione del coniuge, all'esito di divorzio consensuale, che lo aveva a sua volta acquistato con redditi derivanti da attività imprenditoriale, come da documentazioni in atti; infine, la valutazione di sperequazione si basava su dati erronei della Guardia di Finanza, come rilevato dalla stessa Corte di appello che aveva confusamente ritenuto le incongruenze irrilevanti, senza soffermarsi sulle effettive ricadute nella valutazione finale. 2.2 Anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo di ricorso, eccependosi la violazione di legge (artt. 10, comma 3, 25 d.lgs. 159/2011) per l'inosservanza dell'obbligo di motivazione. Si afferma che i beni confiscati, a seguito di sequestro per equivalente, erano stati ritenuti nella disponibilità del proposto, in quanto acquistati con mezzi finanziari a lui riconducibili, senza considerare tuttavia che: il fabbricato di Montebello era un bene personale, acquistato prima del matrimonio; che i terreni erano stati acquistati nel 1992 e 1993 dal padre della Scirocco ed il completamento dell'edificio risaliva al 1995; che i genitori avevano contributi a fornire anche la provvista per i lavori edili; che il giudizio di pericolosità sociale del Pizzichemi era stato circoscritto al periodo 2002 - 2019, mentre l'acquisto del bene risaliva al 1992; che già prima del 2002 era cessata la convivenza di costui con la moglie e la figlia, a seguito del trasferimento in Svizzera; che i dati riportati nella nota della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano erronei nella individuazione dell'anno di matrimonio e dei conseguenti conteggi dei redditi del nucleo familiare; che i coniugi si erano separati nel 2009 e che non vi era stato ricongiungimento nel 2010; che le entrate dei genitori della Scirocco e della stessa terza interessata erano sufficienti a giustificare l'acquisto del fabbricato, come da documentazione allegata all'appello. Su tali aspetti, ad avviso della difesa, la motivazione del giudice di appello della prevenzione doveva ritenersi priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità rispetto ai parametri normativi, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sentenza a sezioni unite Spinelli, nel 2015. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] - figlia del proposto, nata nel 1996 e non nel 1966, come erroneamente indicato nel decreto della Corte di appello - con l'unico motivo di ricorso, ha del pari eccepito la violazione di legge per carenza di motivazione rispetto al provvedimento di confisca del compendio aziendale denominato "[OSCURATO:PERSONA] di Pizzichemi", ubicato in Bologna; del diritto di proprietà superficiaria di un immobile in Bologna presso il [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"; di un immobile in località [OSCURATO:PERSONA] (BO). Ha richiamato a riguardo il contenuto del ricorso in appello e dei documenti allegati per provare la legittimità degli acquisti del patrimonio confiscato nonché i principi giurisprudenziali in tema di prova del carattere fittizio delle intestazioni, funzionale alla conservazione dei beni in capo al proposto, sostenendo che nel caso di specie gli acquisti erano stati effettuati con somme ricevute in prestito, come ampiamente dimostrato. La difesa, inoltre, ha ritenuto insussistente il reato ex art. 512 cod. pen., contestato nel "processo bolognese", in relazione alla tabaccheria ed al diritto di superficie, alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite in quella sede; infine, ha eccepito la carenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] fosse da ricondursi al proposto, separato dal 2009 dalla Scirocco e dal 2002 non convivente con il nucleo familiare. 2.4 Per la [OSCURATO:SOCIETA]. il ricorso si fonda, ugualmente, sull'eccepito vizio di motivazione relativamente alla confisca dell'intero compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, di sua proprietà. L'acritico rinvio al provvedimento di primo grado non aveva colmato le lacune istruttorie evidenziate nell'atto di appello; gli indici indicati dal Tribunale erano stati tutti contestati, con motivi rimasti senza riscontro; la buona fede della società era stata ampiamente dimostrata. In definitiva, la motivazione doveva considerarsi apodittica, senza effettivo esame delle puntuali doglianze dell'appellante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi non consentiti in sede di legittimità. 2. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulle misure di prevenzione, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 d. Igs. 159/2011 (cfr. Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 279982 - 01). 2.1. Con riguardo alla formulazione di tutti i motivi di ricorso, va altresì considerato quanto di recente affermato dalle Seziono Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione di legge, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; d'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di et gravame" [lett. e)], laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (in termini, in motivazione, Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, par. 16.1). L'applicazione di tali principi ai motivi di ricorso implica, quindi, che sono inammissibili non solo le censure attinenti strettamente alla motivazione ma anche le denunciate violazioni di norme processuali, richiamate per ricondurre i vizi di motivazione alla violazione di legge. 2.2. Per altro verso va precisato che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01, in materia di prevenzione); va altresì ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). 3. Così delineato l'ambito di valutazione del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all'evidenza apparente o inesistente - d'altra parte, gli stessi ricorrenti ne censurano gli snodi argomentativi, ritenendoli non corrispondenti ad una diversa (e, a loro avviso, più corretta) valutazione delle acquisizioni in atti. 4. Con argomentazioni immuni dalle anomalie indicate in precedenza e coerenti con la disciplina dell'istituto in argomento, la Corte di appello ha indicato le ragioni a base del giudizio di pericolosità del proposto. 4.1 È opportuno per chiarezza espositiva accennare al quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell'art. 4 del codice antimafia le misure di prevenzione personali si applicano da parte dell'autorità giudiziaria: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del cod. pen.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 - bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all'articolo 1 ossia a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, s sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, l'art. 16 cod. antimafia rinvia, in particolare (lett. a), ai soggetti di cui all'art. 4. In tema di misure di prevenzione, l'attribuzione al proposto della condizione di "pericolosità" richiede altresì il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del cod. antimafia, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica o qualificata (connessa alla criminalità organizzata di stampo mafioso). 4.2 I giudici della prevenzione hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] socialmente pericoloso ai sensi dell'art.4 lett. a) e b) d.lgs. 159/2011. La ben nota autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale ha inoltre consentito l'utilizzo degli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diversi i registri probatori della responsabilità penale (fondata sul canone della certezza oltre ogni dubbio ragionevole) rispetto alla misura di prevenzione, per la quale è sufficiente l'espressione di un giudizio di pericolosità fondato su fatti meramente sintomatici dell'appartenenza (vicinanza, contiguità, etc.) e non della piena partecipazione al sodalizio criminale (l'unica penalmente rilevante). 5. La motivazione si confronta con gli elementi decisivi del procedimento e risulta tutt'altro che apparente o inesistente, ancorata alle emergenze istruttorie. Sono state infatti indicate le manifestazioni indicative dell'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta (l'estrinsecazione della pericolosità sociale per quasi un ventennio, in un rapporto di contiguità funzionale con le cosche Iamonte e Piromalli), prendendo in esame le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Moscato, pure considerate in sede penale ma con diversa rilevanza nel giudizio di prevenzione, a seguito dei nuovi apporti probatori; dichiarazioni ritenute attendibili e riscontrate da quelle di altro collaboratore, il Russo, anch'egli reputato credibile Si sono valorizzati, in particolare, i gravi indizi di colpevolezza indicati nell'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bologna per plurimi delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e per vari reati di intestazione fittizia; la formazione del giudicato cautelare ha consolidato il quadro indiziario sì che le perplessità difensive, espresse nel ricorso (pagine 6 e 7), non incidono sulla tenuta della motivazione. Si è, ancora, evidenziato il supporto economico ad esponenti delle cosche in stato di detenzione e, soprattutto, il contributo fornito mediante l'attività di riciclaggio di denaro, come emerso dagli accertamenti di natura patrimoniale, confutati dalla difesa in termini generici e comunque estranei alla denunciata violazione di legge.Le censure del ricorrente risultano incentrate essenzialmente sulla pronuncia assolutoria, svalutando per il resto - senza effettiva confutazione dei pilastri della motivazione - gli ulteriori elementi valutati dalla Corte di appello, che ha ritenuto irrilevante anche il trasferimento del proposto in Svizzera, a fronte della individuazione del periodo di manifestazione di pericolosità sociale, fino ad epoca recente. 6. Per quanto riguarda le misure patrimoniali, le censure del proposto e dei terzi interessati riguardano l'asserita mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello ovvero l'apparente riscontro degli stessi; confutano in realtà la ricostruzione delle capacità reddituali, i criteri di accertamento della sperequazione, il carattere fittizio delle intestazioni e, il Pizzichemi, la collocazione temporale della pericolosità rispetto agli acquisti, per profili riconducibili alle non consentite eccezioni ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. civ. 6.1 La valutazione di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. è collegata in primis alla genericità del vizio dedotto, posto che si assume che "la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente omesso di motivare la propria decisione di rigetto dell'impugnazione", affermando, al contempo, che "la difesa non intende dilungarsi in un opportuno, in sede di legittimità, riepilogo dei motivi di appello alla cui integrale lettura si rinvia ai soli fini che qui interessano" (pag. 3 del ricorso). In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera invece il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex multis sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, Filippi, Rv. 275853-02). 6.2 Per il resto, sulle misure patrimoniali, i giudici della prevenzione - accertata la pericolosità sociale cd. qualificata del proposto - hanno ancorato la sperequazione ai dati reddituali di costui e del nucleo familiare, così come accertati in atti a seguito di specifiche indagini patrimoniali, esaminati in termini critici a seguito dei rilievi della difesa. La diversa ricostruzione dei ricorrenti è, ancora una volta, irrilevante in questa sede per la linearità della motivazione sul punto (pag. 74 per quanto attiene all'immobile confiscato al proposto); anche con riferimento alla figlia di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], si è argomentato in ordine alla intestazione formale della ditta individuale, del diritto di proprietà superficiaria e dei rapporti finanziari, sulla base di dati ricavati dal procedimento penale instaurato a Bologna e dalla rilevante sproporzione reddituale del nucleo familiare all'epoca dell'acquisto, nel 2009, con precisa confutazione delle tesi difensive (pagine da 75 a 77 della sentenza impugnata). Quanto alle doglianze della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla confisca del fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] e dei terreni in [OSCURATO:PERSONA], sono state reiterate in sede di legittimità rilievi circa la legittimità dell'acquisto, in termini peraltro generici, con riferimento al sostegno economico del padre, a redditi da lavoro, a prestiti. I giudici della prevenzione hanno sul punto argomentato circa il sequestro per equivalente su tali beni e sulla disponibilità degli stessi da parte del proposto per interposta persona, in quanto acquistati con mezzi finanziari a lui riconducibili, analizzando i dati reddituali della Scirocco, l'epoca degli acquisti e l'ambito di incidenza della pericolosità sociale (pagine da 77 a 80 dell'ordinanza impugnata). 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dic
Decreto Cassazione n. 01292/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris