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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 32728/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12770-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- ZIO 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto n. 2529 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depo- sitato il 15/11/2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 12770/2020 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero sezionale 9076/2021Numero di raccolta generale 32728/2021 La Corte d’Appello di Roma con decreto n. 2529 del 15 novembre Data pubblicazione 09/11/2021 2019 ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giusti- zia avverso il decreto della stessa Corte d’Appello di Roma con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare la somma di € 1.600 a titolo di indennizzo per la durata irragionevole della procedura di opposizione all’esecuzione promossa da tal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente e definita dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4843/2019.

Assumeva l’opponente che doveva trovare applicazione la previsio- ne di cui al combinato disposto dell’art. 2 bis comma 1 e 2 lett. d) della legge n. 89/2001, attesa l’irrisorietà della pretesa dedotta in giudizio nel processo presupposto.

Il giudice dell’opposizione riteneva che la somma vantata non pote- va essere considerata irrisoria e che nemmeno poteva accedersi ad una liquidazione pari ad € 200,00 annuii stante la predeterminazio- ne di minimi da parte del legislatore, rispetto ai quali non era dato nella fattispecie discostarsi.

Quanto alle spese di lite riteneva però di doverle compensare “data la non pertinenza delle argomentazioni della comparsa di risposta che fa riferimento come prima argomentazione ad una sottrazione di tempo non operata dal primo giudice.

Peraltro il calcolo operato dalla parte è in peius oltre che errato.

Le seconde argomentazioni sono un insieme di massime e l’unica attinente al concetto baga- tellare è tautologica”.

Per la cassazione di questo decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Il Ministero ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione de- gli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto sarebbe stata operata la compen- sazione delle spese del procedimento di opposizione senza il rispet- to delle prescrizioni normative che impongono il ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 12770/2020 Il secondo motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contradditoria Numero sezionale 9076/2021Numero di raccolta generale 32728/2021 motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio sempre quanto al-Data pubblicazione 09/11/2021 la decisione di compensare le spese.

Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo, in quanto formulato facendo riferimento alla formulazione non più applicabile ratione temporis dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., essendo stato il provvedimento impugnato depositato in data successiva al 12 settembre 2012.

Ad avviso del Collegio il primo motivo è fondato.

Occorre in primo luogo rilevare che, sempre in ragione della data di pubblicazione del provvedimento ed ancor prima in considerazione della data di introduzione della domanda di equa riparazione (2019), trova applicazione la previsione di cui all’art. 92 c.p.c,. quale scaturente dalle modifiche di cui al d.l. n. 132/2014, conv. nella legge n. 162/2014 che al di fori dei casi di soccombenza reci- proca (qui non sussistente), consente la compensazione delle spese solo in caso di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

E’ pur vero che tale norma è stata interessata da un intervento del- la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77 del 2018 ha di- chiarato parzialmente incostituzionale la norma nella parte in cui non consente la compensazione, parziale o integrale, anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ma reputa il Col- legio che anche a seguito dell’addizione apportata dalla sentenza del giudice delle leggi, la decisione della Corte d’Appello di compen- sare le spese di lite costituisca una violazione dell’art. 92 c.p.c.

Come chiarito nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3977/2020), ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccom- benza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 12770/2020 Numero sezionale 9076/2021 questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali Numero di raccolta generale 32728/2021Data pubblicazione 09/11/2021 questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o mag- giore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamen- te previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (conf.

Cass. n. 4696/2019).

Il richiamo nella motivazione del giudice dell’opposizione, come ri- portata nella parte che precede, alla sola non pertinenza delle ar- gomentazioni difensive ovvero al mero richiamo nella comparsa di risposta del ricorrente a precedenti giurisprudenziali privi di una reale utilità ai fini della decisione, non permette di affermare la ri- correnza di una delle ipotesi di gravità ed eccezionalità che a segui- to dell’intervento della Consulta permettono di addivenire alla com- pensazione delle spese di lite, dovendo quindi ritenersi violata la prescrizione dell’art. 92 c.p.c.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato in rela- zione al motivo accolto, tuttavia, non ricorrendo la necessitò di ac- certamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, dispo- nendo la condanna del Ministero al rimborso delle spese del giudi- zio di opposizione che liquida in complessivi € 600,00, oltre acces- sori di legge con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Le spese del presente giudizio vanno invece compensate attesa la reciproca soccombenza in ragione dell’inammissibilità del secondo motivo.

PQM Accoglie il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, cas- sa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al rimborso delle spese del giudi- zio di opposizione che liquida in complessivi € 600,00, oltre acces- sori di legge con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12770-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- ZIO 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto n. 2529 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depo- sitato il 15/11/2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 12770/2020 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero sezionale 9076/2021Numero di raccolta generale 32728/2021 La Corte d’Appello di Roma con decreto n. 2529 del 15 novembre Data pubblicazione 09/11/2021 2019 ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giusti- zia avverso il decreto della stessa Corte d’Appello di Roma con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare la somma di € 1.600 a titolo di indennizzo per la durata irragionevole della procedura di opposizione all’esecuzione promossa da tal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente e definita dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4843/2019. Assumeva l’opponente che doveva trovare applicazione la previsio- ne di cui al combinato disposto dell’art. 2 bis comma 1 e 2 lett. d) della legge n. 89/2001, attesa l’irrisorietà della pretesa dedotta in giudizio nel processo presupposto. Il giudice dell’opposizione riteneva che la somma vantata non pote- va essere considerata irrisoria e che nemmeno poteva accedersi ad una liquidazione pari ad € 200,00 annuii stante la predeterminazio- ne di minimi da parte del legislatore, rispetto ai quali non era dato nella fattispecie discostarsi. Quanto alle spese di lite riteneva però di doverle compensare “data la non pertinenza delle argomentazioni della comparsa di risposta che fa riferimento come prima argomentazione ad una sottrazione di tempo non operata dal primo giudice. Peraltro il calcolo operato dalla parte è in peius oltre che errato. Le seconde argomentazioni sono un insieme di massime e l’unica attinente al concetto baga- tellare è tautologica”. Per la cassazione di questo decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione de- gli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto sarebbe stata operata la compen- sazione delle spese del procedimento di opposizione senza il rispet- to delle prescrizioni normative che impongono il ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Occorre in primo luogo rilevare che, sempre in ragione della data di pubblicazione del provvedimento ed ancor prima in considerazione della data di introduzione della domanda di equa riparazione (2019), trova applicazione la previsione di cui all’art. 92 c.p.c,. quale scaturente dalle modifiche di cui al d.l. n. 132/2014, conv. nella legge n. 162/2014 che al di fori dei casi di soccombenza reci- proca (qui non sussistente), consente la compensazione delle spese solo in caso di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. E’ pur vero che tale norma è stata interessata da un intervento del- la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77 del 2018 ha di- chiarato parzialmente incostituzionale la norma nella parte in cui non consente la compensazione, parziale o integrale, anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ma reputa il Col- legio che anche a seguito dell’addizione apportata dalla sentenza del giudice delle leggi, la decisione della Corte d’Appello di compen- sare le spese di lite costituisca una violazione dell’art. 92 c.p.c. Come chiarito nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3977/2020), ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccom- benza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Il richiamo nella motivazione del giudice dell’opposizione, come ri- portata nella parte che precede, alla sola non pertinenza delle ar- gomentazioni difensive ovvero al mero richiamo nella comparsa di risposta del ricorrente a precedenti giurisprudenziali privi di una reale utilità ai fini della decisione, non permette di affermare la ri- correnza di una delle ipotesi di gravità ed eccezionalità che a segui- to dell’intervento della Consulta permettono di addivenire alla com- pensazione delle spese di lite, dovendo quindi ritenersi violata la prescrizione dell’art. 92 c.p.c. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato in rela- zione al motivo accolto, tuttavia, non ricorrendo la necessitò di ac- certamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, dispo- nendo la condanna del Ministero al rimborso delle spese del giudi- zio di opposizione che liquida in complessivi € 600,00, oltre acces- sori di legge con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Le spese del presente giudizio vanno invece compensate attesa la reciproca soccombenza in ragione dell’inammissibilità del secondo motivo. PQM Accoglie il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, cas- sa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al rimborso delle spese del giudi- zio di opposizione che liquida in complessivi € 600,00, oltre acces- sori di legge con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N
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