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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10987/2024

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, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA E il Comune di Afragola (NA ), in persona del Sindaco pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] OPPOSIZIONEla Regione Campania, con sede in Napoli, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA E la C.C.I.A.A. della Provincia di Napoli, con sede in Napoli, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Campania l’8 ottobre 2019, n. 7620/18/2019; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del9 aprile 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’Agenzia delle Entrate –Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania l’8 ottobre 2019, n. 7620/18/2019, che, in controversia su impugnazione d i estratto di ruolo in dipendenza di cartelle di pagamento (asseritamente mai notificate) per vari tributi, haparzialmente accolto l’appello proposto dal l’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’Agenzia delle Entrate, del Comune di Afragola (NA), del la Regione Campania e della C.CI.A.A. della Provincia di Napoli avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’8 giugno 2018, n. 5909/35/2018, con compensazione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto i l ricorso originario – in relazione alle sole cartelle di pagamento che erano state regolarmente notificate dall’agente della riscossione alla contribuente; 3.le altre parti sono rimaste intimate;4. a seguito della formulazione di proposta di definizione accelerata da parte del consigliere delegato allo spoglio, la ricorrente ha chiesto di fissare l’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato acinque motivi; 1.1 con il primo motivo, si rileva l’entrata in vigore medio temporedell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, a tenore del quale: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è gi à intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento èeffettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili»; con la conseguente cessazione parziale della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento rientranti nella previsione normativa, che erano state oggetto di apposito provvedimento di sgravio; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sul motivo di appello circa l’inammissibilità dell’azione di accertamento negativo dei crediti tributari in assenza di effettivo esercizio della pretesa di pagamento, avendo ritenuto di dover pronunziare sulla prescrizione del potere di riscossione; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essersi pronunziato il giudice di secondo grado sulla prescrizione del potere di riscossione, ancorché la contribuente si fosse limitata ad eccepire le decadenze previste dagli artt. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare l’inammissibilità del ricorso originario per l’impugnazione dell’estratto di ruolo; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare l’inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione;

2. il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto dell’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, per effetto dello ius superveniens (precisamente, per effetto dell’entrata in vigore – con decorrenza dal 22 ottobre 2021 - dell’ art. 3 - bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “ 4 - bis .

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»), in relazione al recente orientamento di questa Corte sull’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass., Sez.

Un., 6 settembre 2022, n. 26283);

3. tale proposta è stata comunicata al difensor e del la ricorrente, il quale ha chiesto la decisione del ricorso in sede collegiale, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022 , n. 149);

4. preliminarmente, il collegio - premesso che la mera partecipazione (non in veste di relatore) alla sua composizione non costituisce motivo di incompatibilità per il consigliere delegato, anche alla luce del provvedimento reso dalla Prima Presidente di questa Corte il 19 settembre 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite la diversa questione se, nel procedimento ai sensi del nuovo testo dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il collegio giudicante, nonché della sentenza depositata dalle Sezioni Unite di questa Corte il 10 aprile 2024, n. 9611, a tenore della quale, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. c iv ., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 , n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod.proc. c iv ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa - valuta di disattendere l a proposta di definizione accelerata, sul rilievo che le sottese motivazioni in punto di diritto denotano, all’opposto, la manifesta fondatezza del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione; il che induce a ritenere che la proposta di definizione accelerata sia stata formulata dal consigliere delegato sull’erronea convinzione che il ricorso per cassazione fosse stato proposto dalla contribuente e non dall’agente riscossione;

5. applicando il principio della “ragione più liquida” e derogando all’ordine di prospettazione dei motivi dedotti nel ricorso per cassazione, si possono esaminare con precedenza il terzo motivoed il quarto motivo; 5.1 invero, secondo il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez.Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^ - 5, 22 agosto 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1149; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2023, n. 3519; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2024, n. 3056); 5.2 ciò posto, i suddetti motiv i - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta - sono fondat i , derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 5.3 il thema decidendum dell’odierno procedimento è stato recentemente scrutinato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 6 settembre 2022, n. 26283), le cui conclusioni –alle quali ulteriori pronunzie hanno dato seguito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, nn. 3400 e 3425; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9765; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2023, n. 36064) - possono essere confermate e ribadite anche in questa sede; 5.4 la questione sub iudice concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo; 5.5 su questa possibilità ha inciso la sopravvenienza dell’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1.

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis.

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; 5.6 tale disposizione ha limitato l'accesso alla tutela immediata, che era stata configurata, invece, come alternativa, e rimessa alla facoltà della parte, rispetto a quella differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilendo che l’estratto di ruolo non èimpugnabile, se non a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; 5.7 secondo un orientamento consolidato di questa Corte, quest’ultima disposizione non ostava all’impugnazione della cartella di pagamento, della quale -a causa dell'invalidità della relativa notifica –il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma -non costituiva l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era, comunque,venuto legittimamente a conoscenza e, quindi, non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponevaun concreto problema di reciproca limitazione(tra le tante: Cass., Sez.

Un., 2 ottobre 2015, n. 19704; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2016, n. 11753; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, nn. 1464 e 1469; Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2017, n. 14246; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25493; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27799; Cass., Sez. 5^, 3 gennaio 2019, nn. 50, 51 e 54; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, nn. 12731, 12732, 12733, 12734 e 12735; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12471; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7746; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, n. 13088); 5.8 ora, ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata non è, tuttavia, sufficiente, anche nella prospettiva dell'orientamento così maturato, il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione, che non vizia la cartella, ma può incidere sul merito della controversia, ai fini della prescrizione, e può determinare la decadenza dal potere di riscossione (Cass., Sez.

Un., 8 marzo 2022, n. 7514);5.9 la notificazione non è, difatti,elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cass., Sez.

Un., 17 dicembre 2021, n. 40543; in termini, in relazione alla cartelladi pagamento: Cass., Sez. 3^, 21 settembre 2021, n. 26310), e quella della cartelladi pagamento equivale, uno actu, alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass., Sez.

Un., 14 aprile 2020, n. 7822); 5.10 coerentemente, prendendo le mosse dall’«indiscutibile recettizietà» dell’atto tributario, in virtù della quale «il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento», le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 8 marzo 2022, n. 7514) hanno fondato l’ammissibilità dell’impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l’invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l’avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione; 5.11 d'altronde, anche quanto alla tutela successiva, l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, comunque, esige o il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l'atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato), facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d'interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall'omessa, o dall'irrituale notificazione dell'atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass., Sez.

Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., Sez.

Un., 4 marzo 2008, n. 5791; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2009, n. 16444; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2012, n. 14861; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2019, n. 19982); 5.12 il bisogno di tutela immediata scaturisce, dunque, nella prospettazione delle Sezioni Unite, dalla necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori; 5.13 si ritenevano,difatti, sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, nel caso in cui fosse progredita l'azione esecutiva nonostante l'invalidità o anche l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento: a) per un verso, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez.

Un., 27 ottobre 2016, n. 21690); b ) per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. c iv ., inizialmente esclusa dall'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel regime antecedente alla novella dovuta al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass., S ez.

U n., 9 aprile 1999, n. 212; Cass., Sez.

U n., 14 febbraio 2002, n. 2090; Cass., Sez. 3^, 18 novembre 2013, n. 25855), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base all'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni; laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc. c iv . ; 5.14 quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali;5.15 dapprima le Sezioni U nite (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2017, nn. 13913 e 13916; Cass., Sez.

Un., 14 aprile 2020, n. 7822) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base agli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 5.16 poi, anche sulla scia della giurisprudenzadi legittimità, la Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 114) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo:Cass., Sez.

Un., 16 dicembre 2020, n. 28709) ; 5.17 il giudice delle leggi ha,inoltre, posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinar io, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod.proc. c iv . ; 5.18 afondamento della decisione, la Corte Costituzionale ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che «...non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori»;5.19 il principio della tutela immediata è, dunque, superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava; non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (Cass., Sez.

Un., 12 febbraio 2019, n. 4135); 5.20 in realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3990); e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., S ez.

U n., 20 novembre 2007, n. 24011; Cass., Sez.

Un., 15 ottobre 2009, n. 21890); 5.21 per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato: lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: Cass., Sez. 3^, 13 ottobre 2016, n. 20618; Cass., Sez. 3^, 10 novembre 2016, n. 22946; con riguardo all'estratto di ruolo contributivo: Cass., Sez. 6^-Lav., 7 marzo 2019, n. 6723);si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra le tante: Cass. , Sez. 2^, 14 novembre 2002, n. 16022; Cass., Sez.

Lav., 21 luglio 2015, n. 16262); s icché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., Sez.

Lav., 12 novembre 2019, n. 29294; Cass., Sez.

Un., 8 marzo 2022, n. 7514, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questionedi diritto; in termini, Cass., Sez. 6^-3, 8 marzo 2022, n. 7593, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella); 5.22in posizione mediana, si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass., Sez. 3^, 7 marzo 2022,n. 7353); 5.23in questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela». 5.24 l 'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte C ostituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., 10 giugno 2021, n. 120; in precedenza, anche Corte Cost., 15 marzo 2019, n. 51 , stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondoquanto segnala in memoria l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata; 5.25in tale contesto, il legislatore è intervenuto, per l’appunto, con l’art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo - per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo:Cass., Sez.

Un., 2 ottobre 2015, n. 19704) è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto; il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente,è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede; in buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile (“elaborato informatico”: Cass., Sez.

Un., 2 ottobre 2015, n. 19704) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella;5.26 d a questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell’estratto di ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente); mentre è ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella); in questo caso, però, già vi è la tutela postuma:impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa; 5.27il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo; 5.28 per cui la riconosciuta applicabilità ai procedimenti pendenti dello ius superveniensdetermina l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente al di fuori delle tassative ipotesi – che non ricorrono nella fattispecie - di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura diappalto, per la riscossione di somme dovute da amministrazioni pubbliche o società a totale partecipazione pubblica ovveroper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

6. di talché, valutandosi la fondatezza del terzo motivo e del quarto motivo, nonché l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. p roc . c iv ., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della contribuente;

7. sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per disporre la compensazione dellespese dell’intero giudizio.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo ed il quarto motivo; dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in rela

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA E il Comune di Afragola (NA ), in persona del Sindaco pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] OPPOSIZIONEla Regione Campania, con sede in Napoli, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA E la C.C.I.A.A. della Provincia di Napoli, con sede in Napoli, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Campania l’8 ottobre 2019, n. 7620/18/2019; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del9 aprile 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle Entrate –Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania l’8 ottobre 2019, n. 7620/18/2019, che, in controversia su impugnazione d i estratto di ruolo in dipendenza di cartelle di pagamento (asseritamente mai notificate) per vari tributi, haparzialmente accolto l’appello proposto dal l’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’Agenzia delle Entrate, del Comune di Afragola (NA), del la Regione Campania e della C.CI.A.A. della Provincia di Napoli avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’8 giugno 2018, n. 5909/35/2018, con compensazione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto i l ricorso originario – in relazione alle sole cartelle di pagamento che erano state regolarmente notificate dall’agente della riscossione alla contribuente; 3.le altre parti sono rimaste intimate;4. a seguito della formulazione di proposta di definizione accelerata da parte del consigliere delegato allo spoglio, la ricorrente ha chiesto di fissare l’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato acinque motivi; 1.1 con il primo motivo, si rileva l’entrata in vigore medio temporedell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, a tenore del quale: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è gi à intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento èeffettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili»; con la conseguente cessazione parziale della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento rientranti nella previsione normativa, che erano state oggetto di apposito provvedimento di sgravio; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sul motivo di appello circa l’inammissibilità dell’azione di accertamento negativo dei crediti tributari in assenza di effettivo esercizio della pretesa di pagamento, avendo ritenuto di dover pronunziare sulla prescrizione del potere di riscossione; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essersi pronunziato il giudice di secondo grado sulla prescrizione del potere di riscossione, ancorché la contribuente si fosse limitata ad eccepire le decadenze previste dagli artt. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare l’inammissibilità del ricorso originario per l’impugnazione dell’estratto di ruolo; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare l’inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione; 2. il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto dell’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, per effetto dello ius superveniens (precisamente, per effetto dell’entrata in vigore – con decorrenza dal 22 ottobre 2021 - dell’ art. 3 - bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “ 4 - bis . L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»), in relazione al recente orientamento di questa Corte sull’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283); 3. tale proposta è stata comunicata al difensor e del la ricorrente, il quale ha chiesto la decisione del ricorso in sede collegiale, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022 , n. 149); 4. preliminarmente, il collegio - premesso che la mera partecipazione (non in veste di relatore) alla sua composizione non costituisce motivo di incompatibilità per il consigliere delegato, anche alla luce del provvedimento reso dalla Prima Presidente di questa Corte il 19 settembre 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite la diversa questione se, nel procedimento ai sensi del nuovo testo dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il collegio giudicante, nonché della sentenza depositata dalle Sezioni Unite di questa Corte il 10 aprile 2024, n. 9611, a tenore della quale, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. c iv ., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 , n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod.proc. c iv ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa - valuta di disattendere l a proposta di definizione accelerata, sul rilievo che le sottese motivazioni in punto di diritto denotano, all’opposto, la manifesta fondatezza del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione; il che induce a ritenere che la proposta di definizione accelerata sia stata formulata dal consigliere delegato sull’erronea convinzione che il ricorso per cassazione fosse stato proposto dalla contribuente e non dall’agente riscossione; 5. applicando il principio della “ragione più liquida” e derogando all’ordine di prospettazione dei motivi dedotti nel ricorso per cassazione, si possono esaminare con precedenza il terzo motivoed il quarto motivo; 5.1 invero, secondo il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez.Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^ - 5, 22 agosto 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1149; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2023, n. 3519; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2024, n. 3056); 5.2 ciò posto, i suddetti motiv i - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta - sono fondat i , derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 5.3 il thema decidendum dell’odierno procedimento è stato recentemente scrutinato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283), le cui conclusioni –alle quali ulteriori pronunzie hanno dato seguito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, nn. 3400 e 3425; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9765; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2023, n. 36064) - possono essere confermate e ribadite anche in questa sede; 5.4 la questione sub iudice concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo; 5.5 su questa possibilità ha inciso la sopravvenienza dell’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; 5.6 tale disposizione ha limitato l'accesso alla tutela immediata, che era stata configurata, invece, come alternativa, e rimessa alla facoltà della parte, rispetto a quella differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilendo che l’estratto di ruolo non èimpugnabile, se non a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; 5.7 secondo un orientamento consolidato di questa Corte, quest’ultima disposizione non ostava all’impugnazione della cartella di pagamento, della quale -a causa dell'invalidità della relativa notifica –il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma -non costituiva l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era, comunque,venuto legittimamente a conoscenza e, quindi, non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponevaun concreto problema di reciproca limitazione(tra le tante: Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2016, n. 11753; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, nn. 1464 e 1469; Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2017, n. 14246; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25493; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27799; Cass., Sez. 5^, 3 gennaio 2019, nn. 50, 51 e 54; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, nn. 12731, 12732, 12733, 12734 e 12735; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12471; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7746; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, n. 13088); 5.8 ora, ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata non è, tuttavia, sufficiente, anche nella prospettiva dell'orientamento così maturato, il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione, che non vizia la cartella, ma può incidere sul merito della controversia, ai fini della prescrizione, e può determinare la decadenza dal potere di riscossione (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514);5.9 la notificazione non è, difatti,elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543; in termini, in relazione alla cartelladi pagamento: Cass., Sez. 3^, 21 settembre 2021, n. 26310), e quella della cartelladi pagamento equivale, uno actu, alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822); 5.10 coerentemente, prendendo le mosse dall’«indiscutibile recettizietà» dell’atto tributario, in virtù della quale «il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento», le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514) hanno fondato l’ammissibilità dell’impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l’invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l’avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione; 5.11 d'altronde, anche quanto alla tutela successiva, l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, comunque, esige o il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l'atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato), facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d'interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall'omessa, o dall'irrituale notificazione dell'atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2009, n. 16444; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2012, n. 14861; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2019, n. 19982); 5.12 il bisogno di tutela immediata scaturisce, dunque, nella prospettazione delle Sezioni Unite, dalla necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori; 5.13 si ritenevano,difatti, sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, nel caso in cui fosse progredita l'azione esecutiva nonostante l'invalidità o anche l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento: a) per un verso, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21690); b ) per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. c iv ., inizialmente esclusa dall'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel regime antecedente alla novella dovuta al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass., S ez. U n., 9 aprile 1999, n. 212; Cass., Sez. U n., 14 febbraio 2002, n. 2090; Cass., Sez. 3^, 18 novembre 2013, n. 25855), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base all'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni; laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc. c iv . ; 5.14 quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali;5.15 dapprima le Sezioni U nite (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2017, nn. 13913 e 13916; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base agli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 5.16 poi, anche sulla scia della giurisprudenzadi legittimità, la Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 114) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo:Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2020, n. 28709) ; 5.17 il giudice delle leggi ha,inoltre, posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinar io, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod.proc. c iv . ; 5.18 afondamento della decisione, la Corte Costituzionale ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che «...non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori»;5.19 il principio della tutela immediata è, dunque, superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava; non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135); 5.20 in realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3990); e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., S ez. U n., 20 novembre 2007, n. 24011; Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2009, n. 21890); 5.21 per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato: lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: Cass., Sez. 3^, 13 ottobre 2016, n. 20618; Cass., Sez. 3^, 10 novembre 2016, n. 22946; con riguardo all'estratto di ruolo contributivo: Cass., Sez. 6^-Lav., 7 marzo 2019, n. 6723);si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra le tante: Cass. , Sez. 2^, 14 novembre 2002, n. 16022; Cass., Sez. Lav., 21 luglio 2015, n. 16262); s icché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2019, n. 29294; Cass., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questionedi diritto; in termini, Cass., Sez. 6^-3, 8 marzo 2022, n. 7593, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella); 5.22in posizione mediana, si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass., Sez. 3^, 7 marzo 2022,n. 7353); 5.23in questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela». 5.24 l 'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte C ostituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., 10 giugno 2021, n. 120; in precedenza, anche Corte Cost., 15 marzo 2019, n. 51 , stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondoquanto segnala in memoria l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata; 5.25in tale contesto, il legislatore è intervenuto, per l’appunto, con l’art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo - per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo:Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704) è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto; il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente,è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede; in buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile (“elaborato informatico”: Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella;5.26 d a questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell’estratto di ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente); mentre è ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella); in questo caso, però, già vi è la tutela postuma:impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa; 5.27il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo; 5.28 per cui la riconosciuta applicabilità ai procedimenti pendenti dello ius superveniensdetermina l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente al di fuori delle tassative ipotesi – che non ricorrono nella fattispecie - di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura diappalto, per la riscossione di somme dovute da amministrazioni pubbliche o società a totale partecipazione pubblica ovveroper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; 6. di talché, valutandosi la fondatezza del terzo motivo e del quarto motivo, nonché l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. p roc . c iv ., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della contribuente; 7. sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per disporre la compensazione dellespese dell’intero giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo ed il quarto motivo; dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in rela
Sentenza Cassazione n. 10987/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris